((Art. 12 quater 
 
             Disposizioni in materia di lavoro sportivo 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
  «5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla  legge  23
marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
non  si  applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo.  Ferme
restando le condizioni di cui al presente articolo,  le  disposizioni
dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in  cui  i  redditi
derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti  in
discipline riconosciute  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e
le   singole   Leghe   professionistiche   abbiano   conseguito    la
qualificazione professionistica entro l'anno  1990,  il  contribuente
abbia compiuto il ventesimo anno di eta'  e  il  reddito  complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel caso in cui
detti redditi siano prodotti  in  discipline  riconosciute  dal  CONI
nelle quali le Federazioni sportive nazionali  di  riferimento  e  le
singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la  qualificazione
professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto  il
ventesimo anno di eta' e il  reddito  complessivo  dello  stesso  sia
superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi  di  cui  al
comma  1  concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non
si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi  3-bis,  quarto
periodo, e 5-bis del presente articolo»; 
  b) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo  ai  quali  risulta
applicabile il  regime  di  cui  al  presente  articolo,  l'esercizio
dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi  previsto  comporta  il
versamento di un contributo  pari  allo  0,5  per  cento  della  base
imponibile. Le entrate derivanti  dal  contributo  di  cui  al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  dell'autorita'  di  Governo  delegata  per  lo
sport, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del  presente
comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze di cui al comma 3». 
  2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28  febbraio
2021, n. 36, e' abrogato. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di
cui ai commi 5-quater e  5-quinquies  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere
alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.))