((Art. 12 septies 
 
Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di  disciplina
  del  collocamento  al  lavoro  e  del  rapporto   di   lavoro   dei
  centralinisti non vedenti 
 
  1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  le  parole:   «centralinisti   non   vedenti»,   «centralinisti
telefonici  non  vedenti»,  «centralinisti   telefonici   ciechi»   e
«centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle  seguenti:  «centralinisti  telefonici  e  operatori
della  comunicazione  con  qualifiche  equipollenti  minorati   della
vista»; 
  b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. I lavoratori  assunti  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
computati nella quota di riserva di assunzioni  obbligatorie  di  cui
all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che  deve  risultare
nel prospetto informativo di  cui  all'articolo  9,  comma  6,  della
citata legge n. 68 del 1999»; 
  c) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  I  soggetti  autorizzati  alla  prestazione  dei  servizi   di
installazione  di  fornitura  di  reti  pubbliche  di   comunicazione
elettronica e di telefonia accessibile  al  pubblico  sono  tenuti  a
comunicare, secondo le modalita' definite con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per  le  disabilita',
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali  sono
stati  installati  o  modificati  i  centralini  telefonici  di   cui
all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione»; 
  d) all'articolo 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e  operatori  della
comunicazione  con  qualifiche  equipollenti  minorati  della   vista
nonche' l'elenco dei  posti  disponibili  sono  resi  accessibili  al
pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle
regioni, nel  rispetto  dei  requisiti  di  accessibilita'  dei  siti
internet di  cui  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  mediante
affissione presso l'ufficio del  servizio  competente,  salvo  quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del  27  aprile  2016,  in  materia  di  accesso  ai  dati
personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono».))