Art. 11 
 
          Disposizioni in materia di integrazione salariale 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti: 
    «11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno  2022,  situazioni  di
particolare  difficolta'  economica,  ai  datori  di  lavoro  di  cui
all'articolo  10  che  non  possono  piu'  ricorrere  ai  trattamenti
ordinari di integrazione salariale  per  esaurimento  dei  limiti  di
durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e'  riconosciuto,  in
deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di  150  milioni  di
euro per  l'anno  2022,  un  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili  fino  al  31
dicembre 2022. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al primo  periodo.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche  in  via  prospettica,  del  predetto
limite di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande. 
    11-sexies.  Per  fronteggiare,  nell'anno  2022,  situazioni   di
particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro  che  occupano
fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato  I
al presente  decreto  rientranti  nel  campo  di  applicazione  degli
articoli 26, 29 e 40 che non possono piu'  ricorrere  all'assegno  di
integrazione  salariale  per  esaurimento  dei   limiti   di   durata
nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto,  in  deroga
agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma  1-bis,  nel  limite  di
spesa  di  77,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  un  ulteriore
trattamento  di  integrazione  salariale  per  un  massimo  di   otto
settimane fruibili fino al  31  dicembre  2022.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al  primo
periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche  in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non  prende  in
considerazione ulteriori domande. 
    11-septies. Al fine di ottimizzare  l'allocazione  delle  risorse
disponibili,   limitatamente   all'anno   2022,   qualora   all'esito
dell'attivita'  di  monitoraggio  ivi  prevista  dovessero   emergere
economie rispetto alle somme  stanziate  in  sede  di  attuazione  di
quanto previsto dai  commi  11-ter  o  11-quinquies,  l'INPS,  previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le  predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter  e  11-quinquies,
fermi restando  l'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza
pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di  euro  per  l'anno
2022.». 
  2. Ai fini di  fronteggiare  le  difficolta'  economiche  derivanti
dalla grave crisi internazionale in atto  in  Ucraina,  i  datori  di
lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato  A  al  presente
decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 maggio 2022,  sospendono  o  riducono  l'attivita'
lavorativa ai sensi del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale  di
cui agli  articoli  5,  29,  comma  8  e  33,  comma  2  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5  milioni  di  euro
per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti  dal  medesimo  comma
valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate
derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede: 
    a) quanto a 224,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a 3,4 milioni di  euro  per  l'anno  2022  mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    c) quanto a 1,3 milioni di  euro  per  l'anno  2023  mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2; 
    d) quanto a 0,5 milioni di  euro  per  l'anno  2024  mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di
euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n.148, (disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 44 (Disposizioni finali e  transitorie).  -  1.
          Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
          presente   decreto   si   applicano   ai   trattamenti   di
          integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore. 
                2.  Ai  fini  del  calcolo   della   durata   massima
          complessiva   delle   integrazioni   salariali    di    cui
          all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti  prima
          della data di entrata in vigore  del  presente  decreto  si
          computano  per  la  sola  parte  del  periodo   autorizzato
          successiva a tale data. 
                3. La disposizione di cui all'articolo 22,  comma  4,
          non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
          presente decreto. 
                4. Le disposizioni di cui all'articolo 25,  comma  2,
          si applicano ai trattamenti  straordinari  di  integrazione
          salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015. 
                5. 
                6. Per l'anno 2015 le  regioni  e  province  autonome
          possono  disporre  la  concessione   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale e di mobilita', anche in  deroga  ai
          criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  1°  agosto  2014,  n.
          83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
          ad esse  attribuite,  ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota
          disponendo l'integrale copertura  degli  oneri  connessi  a
          carico  delle  finanze  regionali  ovvero   delle   risorse
          assegnate alla regione dell'ambito  di  piani  o  programmi
          coerenti  con   la   specifica   destinazione,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 253, della legge 24  dicembre  2012,
          n. 228. Gli effetti dei suddetti  trattamenti  non  possono
          prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015. 
                6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
          salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
          vigente, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano possono disporre nell'anno  2016  l'utilizzo  delle
          risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50
          per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a
          tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri
          connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse
          assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma
          nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica
          destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
          legge   24   dicembre   2012,    n.    228,    destinandole
          preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
          cui all'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
          83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
          n. 134. In alternativa, le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di  Bolzano  hanno  facolta'  di  destinare  le
          risorse di cui al  primo  periodo  ad  azioni  di  politica
          attiva  del  lavoro.  Per  i  trattamenti  di  integrazione
          salariale in  deroga,  il  conguaglio  o  la  richiesta  di
          rimborso  delle  integrazioni  corrisposte  ai   lavoratori
          devono essere effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei
          mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla  scadenza
          del termine di durata della concessione o  dalla  data  del
          provvedimento  di  concessione   se   successivo.   Per   i
          trattamenti conclusi prima della data di entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  i  sei  mesi  di   cui   al
          precedente periodo decorrono  da  tale  data.  Il  presente
          comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
          assegnazione delle risorse alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per  gli  anni
          2014, 2015  e  2016,  con  esclusione  delle  risorse  gia'
          oggetto di decretazione da  parte  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
                6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
          deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento  diretto
          della prestazione da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro
          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso  termine
          previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o  la  richiesta
          di  rimborso.  Trascorso  inutilmente  tale   termine,   il
          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
                7. Il Fondo sociale per occupazione e  formazione  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del
          finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.
          Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,
          pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 22, della legge n. 147 del 2013.  Conseguentemente
          il medesimo articolo 1, comma 22, della legge  n.  147  del
          2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
          concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
          come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il
          sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
          normativa  vigente,  per  i  lavoratori  dipendenti   dalle
          imprese del settore del call-center. 
                8. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
          un rapporto avente ad oggetto  proposte  di  valorizzazione
          della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
          lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla  loro
          ricollocazione. 
                9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della  legge
          n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto  1975,  n.  427,»,
          sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  al  decreto  legislativo
          adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a)
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183,». 
                10. All'articolo 37, comma 8, della legge n.  88  del
          1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
          le  seguenti:  «e  al  decreto  legislativo   adottato   in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
          10 dicembre 2014, n. 183,». 
                11. Con effetto  per  l'anno  2015,  all'articolo  3,
          comma 5-bis, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  primo  periodo,  le  parole  "sottoposte  a
          sequestro o confisca ai sensi della legge 31  maggio  1965,
          n. 575, e successive modificazioni." sono sostituite  dalle
          seguenti: "che, ai sensi della legge  31  maggio  1965,  n.
          575,  e  successive  modificazioni,  siano   sottoposte   a
          sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata  emessa
          dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
          state  adottate  le  misure  di  cui  all'articolo  32  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."; 
                b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "A
          tale fine  l'amministratore  dei  beni  nominato  ai  sensi
          dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
          i soggetti nominati in sostituzione del soggetto  coinvolto
          ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
          esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo  al
          curatore, al  liquidatore  e  al  commissario  nominati  in
          relazione alle procedure concorsuali.". 
                Per gli interventi di cui  al  predetto  articolo  3,
          comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991,  come  modificato
          dal presente comma, e' altresi' destinato per l'anno  2015,
          in via aggiuntiva a quanto previsto dallo  stesso  articolo
          3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8  milioni
          di euro a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 
                11-bis.  In  deroga  all'articolo  4,  comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                11-ter. Per fronteggiare, nel  biennio  2022-2023,  i
          processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
          difficolta'  economica,  ai  datori  di   lavoro   di   cui
          all'articolo  20  che  non  possono   piu'   ricorrere   ai
          trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale   e'
          riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
          spesa di 150 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di  150
          milioni  di  euro   per   l'anno   2023,   un   trattamento
          straordinario di integrazione salariale per un  massimo  di
          cinquantadue settimane fruibili fino al 31  dicembre  2023.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa  di  cui  al  primo  periodo.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
          prospettica, del  predetto  limite  di  spesa,  l'INPS  non
          prende in considerazione ulteriori domande. 
                11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo
          26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio  2020
          e il 31 dicembre 2021, il termine  di  adeguamento  di  cui
          all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023. 
                11-quinquies.  Per  fronteggiare,   nell'anno   2022,
          situazioni di particolare difficolta' economica, ai  datori
          di lavoro di cui  all'articolo  10  che  non  possono  piu'
          ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale
          per esaurimento dei limiti di  durata  nell'utilizzo  delle
          relative  prestazioni  e'  riconosciuto,  in  deroga   agli
          articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro
          per l'anno 2022, un trattamento ordinario  di  integrazione
          salariale per un massimo  di  ventisei  settimane  fruibili
          fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede  al  monitoraggio
          del rispetto del limite di spesa di cui al  primo  periodo.
          Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
          via prospettica, del predetto limite di spesa,  l'INPS  non
          prende in considerazione ulteriori domande. 
                11-sexies.   Per   fronteggiare,   nell'anno    2022,
          situazioni di particolare difficolta' economica, ai  datori
          di lavoro che occupano fino  a  15  dipendenti  di  cui  ai
          codici Ateco indicati nell'Allegato I al  presente  decreto
          rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26,  29
          e  40  che  non  possono  piu'  ricorrere  all'assegno   di
          integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata
          nell'utilizzo delle relative prestazioni  e'  riconosciuto,
          in deroga agli articoli 4, 29,  comma  3-bis  e  30,  comma
          1-bis, nel limite di spesa di  77,5  milioni  di  euro  per
          l'anno  2022,  un  ulteriore  trattamento  di  integrazione
          salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al
          31 dicembre  2022.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
          rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  primo  periodo.
          Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
          via prospettica, del predetto limite di spesa,  l'INPS  non
          prende in considerazione ulteriori domande. 
              11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione  delle
          risorse disponibili, limitatamente all'anno  2022,  qualora
          all'esito  dell'attivita'  di  monitoraggio  ivi   prevista
          dovessero emergere economie rispetto alle  somme  stanziate
          in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o
          11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le  predette
          risorse tra le misure di  cui  ai  citati  commi  11-ter  e
          11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui
          saldi di finanza pubblica e l'importo  complessivo  di  300
          milioni di euro per l'anno 2022.». 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n.  183)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2015,  n.
          221, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 29  e  33,  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.148   recante
          disposizioni per il riordino della normativa in materia  di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183: 
                «Art. 5 (Contribuzione addizionale). -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
                  a) 9  per  cento  della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                  c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          b), in un quinquennio mobile. 
                1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
          1, lettera c), che prevedono nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore  dei
          datori di lavoro che non abbiano fruito di  trattamenti  di
          integrazione  salariale  per   almeno   ventiquattro   mesi
          successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione  del
          trattamento  e'  stabilita  una  contribuzione  addizionale
          ridotta, in misura pari: 
                  a) al 6 per cento della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) al 9 per cento  oltre  il  limite  di  cui  alla
          lettera a)  e  sino  a  104  settimane  in  un  quinquennio
          mobile.» 
                «Art 29 (Fondo di integrazione  salariale).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2016 il  fondo  residuale  di  cui
          all'articolo  28,  assume  la  denominazione  di  fondo  di
          integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
          fondo   di   integrazione   salariale   si   applicano   le
          disposizioni di cui al presente  articolo,  in  aggiunta  a
          quelle che disciplinano il fondo residuale. 
                2.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo   di
          integrazione salariale i  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  appartenenti   a
          settori, tipologie e  classi  dimensionali  non  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto e che non hanno costituito  fondi  di  solidarieta'
          bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi  di  solidarieta'
          bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini  del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. 
                2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
          alla disciplina  del  fondo  di  integrazione  salariale  i
          datori  di  lavoro  che  occupano  almeno  un   dipendente,
          appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
          rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  10,
          che non aderiscono  ai  fondi  di  solidarieta'  bilaterali
          costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40. 
                3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
          i contributi dei datori di lavoro appartenenti al  fondo  e
          dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto  definito
          dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce  l'assegno  di
          solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori  di
          lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
          il fondo garantisce per una durata massima di 26  settimane
          in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  prestazione  di   cui
          all'articolo 30, comma 1,  in  relazione  alle  causali  di
          riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa  previste
          dalla normativa in materia di  integrazioni  salariali,  ad
          esclusione delle intemperie  stagionali,  e  straordinarie,
          limitatamente alle causali  per  riorganizzazione  e  crisi
          aziendale. Il presente comma cessa di trovare  applicazione
          per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022. 
                3-bis.  Per  periodi  di  sospensione   o   riduzione
          dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
          l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30,
          comma  1,  in  relazione  alle  causali  di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa vigente in materia di integrazioni salariali,  e'
          riconosciuto con i criteri  e  per  le  durate  di  seguito
          indicate: 
                  a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
          la data di presentazione della  domanda,  abbiano  occupato
          mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
          di tredici settimane in un biennio mobile; 
                  b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
          la data di presentazione della  domanda,  abbiano  occupato
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti,  per  una  durata
          massima di ventisei settimane in un biennio mobile. 
                4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
          salariale si provvede nei limiti delle risorse  finanziarie
          acquisite  al  fondo  medesimo,  al  fine   di   garantirne
          l'equilibrio di bilancio. In ogni  caso,  tali  prestazioni
          sono determinate in misura  non  superiore  a  dieci  volte
          l'ammontare dei contributi  ordinari  dovuti  dal  medesimo
          datore di  lavoro,  tenuto  conto  delle  prestazioni  gia'
          deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 
                4-bis.  Per  i  trattamenti  relativi  a  periodi  di
          sospensione   o   riduzione    dell'attivita'    lavorativa
          decorrenti  dal  1°  gennaio  2022,  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 4, secondo periodo. 
                5. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  comitato
          amministratore del fondo cessa di esercitare il compito  di
          cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). 
                6.  Al  fine  di  garantire  l'avvio  del  fondo   di
          integrazione salariale a decorrere  dal  1°  gennaio  2016,
          qualora alla data del 30 novembre 2015 non  risulti  ancora
          costituito il comitato amministratore di  cui  all'articolo
          28, comma 3, i  compiti  di  pertinenza  di  tale  comitato
          vengono   temporaneamente   assolti   da   un   commissario
          straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, che li svolge a  titolo  gratuito.
          Il commissario straordinario  resta  in  carica  sino  alla
          costituzione del comitato amministratore del fondo. 
                7. I trattamenti di  integrazione  salariale  erogati
          dal fondo sono  autorizzati  dalla  struttura  territoriale
          INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso
          di aziende plurilocalizzate  l'autorizzazione  e'  comunque
          unica ed e' rilasciata dalla sede INPS  dove  si  trova  la
          sede legale del datore di lavoro,  o  presso  la  quale  il
          datore  di  lavoro  ha  richiesto   l'accentramento   della
          posizione contributiva. 
                8. A decorrere dal 1°  gennaio  2022,  l'aliquota  di
          finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per
          i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data  di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          fino a cinque dipendenti, e allo  0,80  per  cento,  per  i
          datori di lavoro che, nel semestre precedente  la  data  di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          piu' di cinque dipendenti. E' stabilita  una  contribuzione
          addizionale  a  carico  dei  datori  di   lavoro   connessa
          all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis,  pari
          al 4 per cento della retribuzione persa. 
                8-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2025,   fermo
          restando quanto previsto dal comma 4, a favore  dei  datori
          di  lavoro  che,  nel  semestre  precedente  la   data   di
          presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente
          fino a cinque  dipendenti  e  che  non  abbiano  presentato
          domanda di assegno di integrazione salariale ai  sensi  del
          presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far  data
          dal termine  del  periodo  di  fruizione  del  trattamento,
          l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40
          per cento. 
                9. Al fondo di cui al presente articolo si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 35. 
                10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  35,
          commi 4 e 5, entro  il  31  dicembre  2017  l'INPS  procede
          all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni  del  fondo  da
          parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
          e settori produttivi. Sulla base  di  tali  analisi  e  del
          bilancio di previsione di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo,  il  comitato   amministratore   del   fondo   di
          integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
          relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
          aliquote di contribuzione. Le modifiche sono  adottate  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 
                11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
          15 dipendenti possono richiedere l'assegno di  solidarieta'
          di cui all'articolo 31 per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal
          1° gennaio 2022.» 
                «Art.  33  (Contributi  di  finanziamento).  -  1.  I
          decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e  28,  comma
          4, determinano  le  aliquote  di  contribuzione  ordinaria,
          ripartita tra datori di lavoro e lavoratori  nella  misura,
          rispettivamente, di due terzi e di  un  terzo,  in  maniera
          tale   da   garantire   la   precostituzione   di   risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3. 
                2. Fatta salva la disposizione  di  cui  all'articolo
          29, comma 8, secondo periodo,  qualora  siano  previste  le
          prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento. 
                3. Per l'assegno straordinario  di  cui  all'articolo
          26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di  lavoro,  un
          contributo  straordinario  di  importo  corrispondente   al
          fabbisogno   di   copertura   dell'assegno    straordinario
          erogabile e della contribuzione correlata. 
                4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi  da
          1 a 3 e di cui all'articolo 27 si applicano le disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contribuzione   previdenziale
          obbligatoria, ad eccezione di quelle relative  agli  sgravi
          contributivi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «1.-119. Omissis. 
                120. In relazione ai differenti impatti  nei  settori
          produttivi  per  la  tutela  delle   posizioni   lavorative
          nell'ambito   della   progressiva   uscita    dalla    fase
          emergenziale,  connessa   alla   crisi   epidemiologia   da
          COVID-19, mediante interventi in  materia  di  integrazione
          salariale,  in  deroga   alla   legislazione   vigente   e'
          istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
          dotazione di 700 milioni di euro per l'anno  2022,  il  cui
          utilizzo  e'  disciplinato  con  successivo   provvedimento
          normativo nel limite del predetto importo  che  costituisce
          limite massimo di spesa. 
                Omissis.».