Art. 11
Disposizioni in materia di integrazione salariale
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di
particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui
all'articolo 10 che non possono piu' ricorrere ai trattamenti
ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di
durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto, in
deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di
euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31
dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di
particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro che occupano
fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I
al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli
articoli 26, 29 e 40 che non possono piu' ricorrere all'assegno di
integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata
nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga
agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di
spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore
trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto
settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo
periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse
disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito
dell'attivita' di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere
economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di
quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies,
fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno
2022.».
2. Ai fini di fronteggiare le difficolta' economiche derivanti
dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di
lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente
decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di
cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni di euro
per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma
valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate
derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno
2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:
a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 2;
d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 1;
e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di
euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.148, (disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva delle integrazioni salariali di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto si
computano per la sola parte del periodo autorizzato
successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4,
non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2,
si applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta
di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge
n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,»,
sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a)
della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3,
comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni." sono sostituite dalle
seguenti: "che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, siano sottoposte a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A
tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.".
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3,
comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato
dal presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015,
in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo
3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni
di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i
processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui
all'articolo 20 che non possono piu' ricorrere ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150
milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento
straordinario di integrazione salariale per un massimo di
cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo
26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020
e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui
all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023.
11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono piu'
ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale
per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle
relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli
articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili
fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori
di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai
codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto
rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29
e 40 che non possono piu' ricorrere all'assegno di
integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata
nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto,
in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma
1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per
l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione
salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al
31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle
risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora
all'esito dell'attivita' di monitoraggio ivi prevista
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o
11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e
11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300
milioni di euro per l'anno 2022.».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 29 e 33, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del
trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale
ridotta, in misura pari:
a) al 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla
lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio
mobile.»
«Art 29 (Fondo di integrazione salariale). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui
all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
fondo di integrazione salariale si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a
quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a
settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
alla disciplina del fondo di integrazione salariale i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10,
che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterali
costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e
dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito
dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di
solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane
in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali, ad
esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie,
limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi
aziendale. Il presente comma cessa di trovare applicazione
per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022.
3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30,
comma 1, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa vigente in materia di integrazioni salariali, e'
riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito
indicate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
di tredici settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente piu' di cinque dipendenti, per una durata
massima di ventisei settimane in un biennio mobile.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne
l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la
disposizione di cui al comma 4, secondo periodo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di
cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di
integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore di cui all'articolo
28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario
straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito.
Il commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati
dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale
INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso
di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque
unica ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la
sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il
datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della
posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di
finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per
i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i
datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
piu' di cinque dipendenti. E' stabilita una contribuzione
addizionale a carico dei datori di lavoro connessa
all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari
al 4 per cento della retribuzione persa.
8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori
di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato
domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del
presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data
dal termine del periodo di fruizione del trattamento,
l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40
per cento.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede
all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da
parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del
bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta'
di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal
1° gennaio 2022.»
«Art. 33 (Contributi di finanziamento). - 1. I
decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma
4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria,
ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo
29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le
prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo
26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un
contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
1 a 3 e di cui all'articolo 27 si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-119. Omissis.
120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui
utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.
Omissis.».