Art. 12
Agevolazione contributiva per il personale
delle aziende in crisi
1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma
852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti:
«, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese
nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di
azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «In caso di
assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale
per l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla
presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma
10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».
2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel
limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro
per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di
euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori
entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito
della predetta attivita' di monitoraggio, emerga il raggiungimento,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1.
Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per
l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro
per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di
euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le
maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di
euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno
2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»,
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 119, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente
legge:
«1.-118. Omissis
119. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1,
comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che
assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati,
indipendentemente dalla loro eta' anagrafica, da imprese
per le quali e' attivo un tavolo di confronto per la
gestione della crisi aziendale presso la struttura per la
crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori licenziati per
riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi
precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda
oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
Il beneficio contributivo di cui al primo periodo e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5
milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per
l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori
entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora,
nell'ambito della predetta attivita' di monitoraggio,
emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del
limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al
primo periodo del presente comma. In caso di assunzione di
lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per
l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di
cui alla presente disposizione con quello previsto
dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012,
n. 92.
Omissis.».