Art. 12 
 
             Agevolazione contributiva per il personale 
                       delle aziende in crisi 
 
  1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n.  234
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma
852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti:
«, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette  imprese
nei sei mesi precedenti,  ovvero  lavoratori  impiegati  in  rami  di
azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «In  caso  di
assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale
per l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla
presente disposizione con  quello  previsto  dall'articolo  2,  comma
10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.». 
  2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti  nel
limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di
euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il  monitoraggio  delle  minori
entrate contributive derivanti dal comma  1  e  qualora,  nell'ambito
della predetta attivita' di monitoraggio, emerga  il  raggiungimento,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui  al  comma  1.
Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del  presente  comma,
pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro
per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede: 
    a) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per  l'anno  2025  con  le
maggiori entrate derivanti dal presente articolo; 
    b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5  milioni  di
euro per l'anno 2023, 4,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  2,8
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di  euro  per  l'anno
2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e  speciali»,
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 119, della
          legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «1.-118. Omissis 
                119. L'esonero contributivo di  cui  all'articolo  1,
          comma  10,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e'
          riconosciuto  anche  ai  datori  di  lavoro   privati   che
          assumono, nel periodo ivi  considerato,  con  contratto  di
          lavoro  a  tempo  indeterminato,  lavoratori   subordinati,
          indipendentemente dalla loro eta'  anagrafica,  da  imprese
          per le quali e'  attivo  un  tavolo  di  confronto  per  la
          gestione della crisi aziendale presso la struttura  per  la
          crisi d'impresa di cui all'articolo  1,  comma  852,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori  licenziati  per
          riduzione di  personale  da  dette  imprese  nei  sei  mesi
          precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di  azienda
          oggetto di trasferimento da parte delle  imprese  suddette.
          Il beneficio  contributivo  di  cui  al  primo  periodo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni  di
          euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023,  5
          milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio  delle  minori
          entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora,
          nell'ambito  della  predetta  attivita'  di   monitoraggio,
          emerga il raggiungimento, anche  in  via  prospettica,  del
          limite di spesa di cui  al  secondo  periodo  del  presente
          comma,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
          domande per l'accesso al beneficio contributivo di  cui  al
          primo periodo del presente comma. In caso di assunzione  di
          lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per
          l'impiego e' comunque escluso il cumulo  del  beneficio  di
          cui  alla  presente  disposizione   con   quello   previsto
          dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno  2012,
          n. 92. 
                Omissis.».