Art. 12 - bis
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero
professionista in caso di malattia o di infortunio
1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi
verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Non si da' luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi
eventualmente gia' pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di
regolarita' contributiva gia' emesse, che non possono essere oggetto
di riesame o di annullamento.
2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 22-bis (Disposizioni per la sospensione della
decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del
libero professionista in caso di malattia o di infortunio).
- 1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute
quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di
quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della
Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e
istanze, nonche' i mancati pagamenti entro il termine
previsto, che comportino mancato adempimento verso la
pubblica amministrazione da parte del professionista
abilitato per sopravvenuta impossibilita' dello stesso per
motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta
decadenza dalle facolta' e non costituisce comunque
inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce
effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al
comma 1, il termine e' sospeso a decorrere dal giorno del
ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o
dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza
attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di
dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della
permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena,
certificata secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del
comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti
da parte del libero professionista si applica solo nel caso
in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente
data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle
cure domiciliari. Il certificato medico attestante la
decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal
medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta
elettronica certificata, presso i competenti uffici della
pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente
articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni
successivi a quello di scadenza del termine del periodo di
sospensione, con facolta' di allegare contestualmente i
certificati di cui al comma 2.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede:
a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto;
b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori
spese derivanti dai commi da 1 a 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1. - 199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».