Art. 12 - bis 
 
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a  carico  del  libero
  professionista in caso di malattia o di infortunio 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli  eventi
verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello  stato  di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020.
Non si da'  luogo  al  rimborso  delle  sanzioni  e  degli  interessi
eventualmente gia' pagati.  Sono  fatte  salve  le  dichiarazioni  di
regolarita' contributiva gia' emesse, che non possono essere  oggetto
di riesame o di annullamento. 
  2. Con decreto  del  Ministero  della  giustizia,  da  adottare  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente articolo. 
  3. All'onere derivante  dal  presente  articolo,  valutato  in  3,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   22-bis   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
                «Art. 22-bis (Disposizioni per la  sospensione  della
          decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico  del
          libero professionista in caso di malattia o di infortunio).
          - 1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e  la  salute
          quale diritti  fondamentali  dell'individuo,  ai  sensi  di
          quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della
          Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la  mancata  trasmissione  di  atti,  documenti  e
          istanze, nonche'  i  mancati  pagamenti  entro  il  termine
          previsto,  che  comportino  mancato  adempimento  verso  la
          pubblica  amministrazione  da  parte   del   professionista
          abilitato per sopravvenuta impossibilita' dello stesso  per
          motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2,  non  comporta
          decadenza  dalle  facolta'  e  non   costituisce   comunque
          inadempimento connesso alla scadenza dei termini  medesimi.
          Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce
          effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. 
                2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui  al
          comma 1, il termine e' sospeso a decorrere dal  giorno  del
          ricovero  in  ospedale  o  dal  giorno  di   inizio   della
          permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o
          dal giorno di  inizio  della  quarantena  con  sorveglianza
          attiva, fino a  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
          dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della
          permanenza  domiciliare  fiduciaria  o  della   quarantena,
          certificata secondo la normativa vigente. 
                3. La sospensione dei termini disposta ai  sensi  del
          comma 2 per gli adempimenti a carico del  cliente  eseguiti
          da parte del libero professionista si applica solo nel caso
          in cui tra le parti esiste un mandato professionale  avente
          data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle
          cure  domiciliari.  Il  certificato  medico  attestante  la
          decorrenza, rilasciato  dalla  struttura  sanitaria  o  dal
          medico curante, deve essere consegnato o  inviato,  tramite
          raccomandata con avviso di  ricevimento  o  a  mezzo  posta
          elettronica certificata, presso i competenti  uffici  della
          pubblica amministrazione, ai fini  dell'applicazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. 
                4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente
          articolo  devono  essere  eseguiti  entro  i  sette  giorni
          successivi a quello di scadenza del termine del periodo  di
          sospensione, con facolta'  di  allegare  contestualmente  i
          certificati di cui al comma 2. 
                5. Il Fondo per interventi  strutturali  di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022. 
                6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
          provvede: 
                  a) quanto a 9,1 milioni di euro  per  l'anno  2021,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del   presente
          decreto; 
                  b) quanto a 9,1 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          mediante utilizzo delle maggiori  entrate  e  delle  minori
          spese derivanti dai commi da 1 a 4.». 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «1. - 199. Omissis 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.».