Art. 12 - ter
Modifiche al decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148
1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di
contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla
staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a 35
anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148
del 2015 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri e le
minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26,
comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo
straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo
corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di
costo».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 33 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1. Le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi
e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a
oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione
del Titolo I del presente decreto, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni di cui al predetto Titolo.
1-bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2022, fatti
salvi i fondi di solidarieta' bilaterali gia' costituiti
alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto
disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a
oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 10, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le causali ordinarie e
straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al
titolo I.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla
base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di
cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti
dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
7-bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2022,
l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis e'
obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un
dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta data si
adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro
il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del
relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, che comprendono, per
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1°(gradi) gennaio 2022, anche i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, oltre
alla finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le
seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni
integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in
termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione
salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il
sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi
di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento
mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi
connessi alla staffetta generazionale a favore di
lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre
anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non
superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a
tre anni.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di
cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione
a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.»
«Art. 33 (Contributi di finanziamento). - 1. I
decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma
4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria,
ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo
29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le
prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo
26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un
contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata. Gli oneri e le
minori entrate relativi alla prestazione di cui
all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati
mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del
datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di
copertura delle predette voci di costo.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
1 a 3 e di cui all'articolo 27 si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.».