Art. 12 - ter 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      14 settembre 2015, n. 148 
 
  1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    c-bis) assicurare, in via opzionale,  il  versamento  mensile  di
contributi  previdenziali  nel  quadro  dei  processi  connessi  alla
staffetta generazionale a favore  di  lavoratori  che  raggiungono  i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso  il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non  superiore  a  35
anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
  2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n.  148
del 2015 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri  e  le
minori entrate relativi alla  prestazione  di  cui  all'articolo  26,
comma 9, lettera  c-bis),  sono  finanziati  mediante  un  contributo
straordinario a carico esclusivo del  datore  di  lavoro  di  importo
corrispondente al fabbisogno di  copertura  delle  predette  voci  di
costo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  26  e  33  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014,  n.  183)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1.  Le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale stipulano  accordi
          e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,  aventi  a
          oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
          per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione
          del Titolo I del presente  decreto,  con  la  finalita'  di
          assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
          di   lavoro   nei   casi   di   riduzione   o   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause  previste  dalle
          disposizioni di cui al predetto Titolo. 
                1-bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2022,  fatti
          salvi i fondi di solidarieta'  bilaterali  gia'  costituiti
          alla predetta data che devono comunque adeguarsi  a  quanto
          disposto dall'articolo 30, comma 1-bis,  le  organizzazioni
          sindacali   e   imprenditoriali    comparativamente    piu'
          rappresentative a livello  nazionale  stipulano  accordi  e
          contratti  collettivi,  anche  intersettoriali,  aventi   a
          oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
          per i datori di lavoro che  non  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione  dell'articolo  10,  con   la   finalita'   di
          assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
          di   lavoro   nei   casi   di   riduzione   o   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa  per  le  causali  ordinarie   e
          straordinarie, come regolate dalle disposizioni di  cui  al
          titolo I. 
                2. I fondi di cui al comma 1  sono  istituiti  presso
          l'INPS,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dagli accordi e contratti collettivi  di  cui  al  medesimo
          comma. 
                3. Con le medesime modalita' di cui ai commi  1  e  2
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la  disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del  comitato  amministratore  di  cui
          all'articolo 36. 
                4. I decreti di cui al  comma  2  determinano,  sulla
          base degli accordi  e  contratti  collettivi,  l'ambito  di
          applicazione dei fondi di cui al comma 1,  con  riferimento
          al settore di  attivita',  alla  natura  giuridica  e  alla
          classe di ampiezza dei datori  di  lavoro.  Il  superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  e'  verificato  mensilmente  con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
                5. I fondi di cui al comma 1 non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
                6. Gli oneri di amministrazione di ciascun  fondo  di
          cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri  definiti
          dal regolamento di contabilita' dell'INPS. 
                7. L'istituzione dei fondi  di  cui  al  comma  1  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  che   non   rientrano
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto, in relazione ai  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti.   Ai   fini   del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
                7-bis.  A  decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio   2022,
          l'istituzione  dei  fondi  di  cui  al   comma   1-bis   e'
          obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno  un
          dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta  data  si
          adeguano alle disposizioni di cui al presente  comma  entro
          il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori  di  lavoro  del
          relativo settore confluiscono, a  decorrere  dal  1°(gradi)
          gennaio 2023, nel fondo di integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi gia'
          versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi. 
                8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
          alle disposizioni di cui al comma 7 entro  il  31  dicembre
          2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
          che  occupano  mediamente  piu'   di   cinque   dipendenti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29 a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2016 e  i
          contributi da questi gia'  versati  o  comunque  dovuti  ai
          fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti  al  fondo
          di integrazione salariale. 
                9. I fondi di cui al comma 1,  che  comprendono,  per
          periodi   di   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa decorrenti dal 1°(gradi) gennaio 2022,  anche  i
          datori di lavoro che occupano almeno un  dipendente,  oltre
          alla finalita' di cui al medesimo comma, possono  avere  le
          seguenti finalita': 
                  a)    assicurare    ai    lavoratori    prestazioni
          integrative, in termini di importi o durate, rispetto  alle
          prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione  del
          rapporto di  lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in
          termini di importo, rispetto a trattamenti di  integrazione
          salariale previsti dalla normativa vigente; 
                  b)  prevedere  un  assegno  straordinario  per   il
          sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro  dei  processi
          di agevolazione all'esodo, a lavoratori che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
                  c)  contribuire  al  finanziamento   di   programmi
          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione
          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi
          nazionali o dell'Unione europea. 
                  c-bis) assicurare, in via opzionale, il  versamento
          mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi
          connessi  alla  staffetta   generazionale   a   favore   di
          lavoratori che raggiungono  i  requisiti  previsti  per  il
          pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi  tre
          anni,  consentendo  la  contestuale  assunzione  presso  il
          medesimo  datore  di  lavoro  di  lavoratori  di  eta'  non
          superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a
          tre anni. 
                10. Per le finalita' di cui al comma 9,  i  fondi  di
          cui al comma 1 possono essere istituiti anche in  relazione
          a settori di attivita' e classi di ampiezza dei  datori  di
          lavoro che gia' rientrano nell'ambito di  applicazione  del
          Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
          delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
          di indennita'  di  mobilita'  di  cui  agli  articoli  4  e
          seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive
          modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
          comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato, a decorrere dal  1°(gradi)  gennaio  2017,  con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
                11. Gli accordi e i contratti collettivi  di  cui  al
          comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al  medesimo
          comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni,  con  riferimento
          ai  datori  di  lavoro  cui  si  applica  il  fondo  e   le
          prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
          presente  comma  sono  riconosciute  nel  limite  di   tale
          gettito.» 
                «Art.  33  (Contributi  di  finanziamento).  -  1.  I
          decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e  28,  comma
          4, determinano  le  aliquote  di  contribuzione  ordinaria,
          ripartita tra datori di lavoro e lavoratori  nella  misura,
          rispettivamente, di due terzi e di  un  terzo,  in  maniera
          tale   da   garantire   la   precostituzione   di   risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3. 
                2. Fatta salva la disposizione  di  cui  all'articolo
          29, comma 8, secondo periodo,  qualora  siano  previste  le
          prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento. 
                3. Per l'assegno straordinario  di  cui  all'articolo
          26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di  lavoro,  un
          contributo  straordinario  di  importo  corrispondente   al
          fabbisogno   di   copertura   dell'assegno    straordinario
          erogabile e della contribuzione correlata. Gli oneri  e  le
          minori   entrate   relativi   alla   prestazione   di   cui
          all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis),  sono  finanziati
          mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del
          datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di
          copertura delle predette voci di costo. 
                4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi  da
          1 a 3 e di cui all'articolo 27 si applicano le disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contribuzione   previdenziale
          obbligatoria, ad eccezione di quelle relative  agli  sgravi
          contributivi.».