Art. 12 - quater 
 
             Disposizioni in materia di lavoro sportivo 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
      «5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla  legge
23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.
36, non si applicano le disposizioni  del  presente  articolo.  Ferme
restando le condizioni di cui al presente articolo,  le  disposizioni
dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in  cui  i  redditi
derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti  in
discipline riconosciute  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e
le   singole   Leghe   professionistiche   abbiano   conseguito    la
qualificazione professionistica entro l'anno  1990,  il  contribuente
abbia compiuto il ventesimo anno di eta'  e  il  reddito  complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel caso in cui
detti redditi siano prodotti  in  discipline  riconosciute  dal  CONI
nelle quali le Federazioni sportive nazionali  di  riferimento  e  le
singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la  qualificazione
professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto  il
ventesimo anno di eta' e il  reddito  complessivo  dello  stesso  sia
superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi  di  cui  al
comma  1  concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non
si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi  3-bis,  quarto
periodo, e 5-bis del presente articolo»; 
    b) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente: 
      «5-quinquies. Per  i  rapporti  di  lavoro  sportivo  ai  quali
risulta  applicabile  il  regime  di  cui   al   presente   articolo,
l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi   previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  dell'autorita'  di  Governo  delegata  per  lo
sport, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del  presente
comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze di cui al comma 3». 
  2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28  febbraio
2021, n. 36, e' abrogato. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di
cui ai commi 5-quater e  5-quinquies  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere
alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
          misure per la  crescita  e  l'internazionalizzazione  delle
          imprese) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati).
          - 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
          quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro  autonomo
          prodotti in  Italia  da  lavoratori  che  trasferiscono  la
          residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
          2 del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          complessivo  limitatamente  al  30  per  cento   del   loro
          ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                  a) i lavoratori non sono stati residenti in  Italia
          nei  due   periodi   d'imposta   precedenti   il   predetto
          trasferimento e si impegnano  a  risiedere  in  Italia  per
          almeno due anni; 
                  b)    l'attivita'    lavorativa     e'     prestata
          prevalentemente nel territorio italiano. 
                1-bis. Il regime di cui al comma 1 si  applica  anche
          ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
          comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
          Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
          in corso al 31 dicembre 2019. 
                2. Il criterio di determinazione del reddito  di  cui
          al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo
          2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  238,  le  cui
          categorie   vengono   individuate   tenendo   conto   delle
          specifiche  esperienze  e  qualificazioni  scientifiche   e
          professionali con il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  al  comma  3.   Il   criterio   di
          determinazione del reddito di cui al  comma  1  si  applica
          anche ai cittadini di Stati diversi da quelli  appartenenti
          all'Unione  europea,  con  i  quali  sia  in   vigore   una
          convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
          imposte sul reddito ovvero  un  accordo  sullo  scambio  di
          informazioni in materia fiscale, in possesso di un  diploma
          di laurea, che hanno svolto continuativamente  un'attivita'
          di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
          dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
          svolto  continuativamente  un'attivita'  di  studio   fuori
          dall'Italia  negli  ultimi  ventiquattro   mesi   o   piu',
          conseguendo un diploma di  laurea  o  una  specializzazione
          post lauream. 
                3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a decorrere dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il
          trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
          sensi dell'articolo 2 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  per  i  quattro
          periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          adottate  le  disposizioni  di  attuazione   del   presente
          articolo   anche   relativamente   alle   disposizioni   di
          coordinamento con le altre  norme  agevolative  vigenti  in
          materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza  dal
          beneficio. 
                3-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di  imposta  ai
          lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
          in  affido  preadottivo.  Le  disposizioni   del   presente
          articolo si  applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di
          imposta anche  nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino
          proprietari  di  almeno  un'unita'  immobiliare   di   tipo
          residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
          Italia o  nei  dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento;
          l'unita' immobiliare puo'  essere  acquistata  direttamente
          dal lavoratore oppure dal coniuge,  dal  convivente  o  dai
          figli, anche  in  comproprieta'.  In  entrambi  i  casi,  i
          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi
          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito
          complessivo  limitatamente  al  50  per  cento   del   loro
          ammontare. Per i lavoratori che abbiano  almeno  tre  figli
          minorenni o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo,  i
          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi
          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito
          complessivo  limitatamente  al  10  per  cento   del   loro
          ammontare. 
                4.  Il   comma   12-octies   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11,  e'
          abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono  trasferiti  in
          Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il  periodo
          d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2016  e  per  quello
          successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge  nei
          limiti e  alle  condizioni  ivi  indicati;  in  alternativa
          possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, per il regime agevolativo di cui al  presente
          articolo. 
                5. All'articolo 2, comma 1, lettere a)  e  b),  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole:  «nati  dopo  il
          1°(gradi) gennaio 1969» sono abrogate. 
                5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
          10 per cento per i soggetti che trasferiscono la  residenza
          in una delle seguenti regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,
          Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 
                5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
          degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  rientrati  in
          Italia a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre  2019  possono  accedere  ai
          benefici  fiscali  di  cui  al  presente  articolo  purche'
          abbiano avuto la residenza in un altro Stato  ai  sensi  di
          una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui  redditi
          per  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          ai cittadini italiani non iscritti  all'AIRE  rientrati  in
          Italia entro  il  31  dicembre  2019  spettano  i  benefici
          fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
          dicembre 2018, purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un
          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui al  comma  1,
          lettera a). Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso
          delle imposte versate in adempimento spontaneo. 
                5-quater. Ai rapporti  di  lavoro  sportivo  regolati
          dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo
          28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le  disposi-zioni
          del presente articolo. Ferme restando le condizioni di  cui
          al presente  articolo,  le  disposizioni  dello  stesso  si
          applicano  esclusivamente  nel  caso  in  cui   i   redditi
          derivanti dai predetti rapporti di  lavoro  sportivo  siano
          prodotti in discipline riconosciute dal  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI)  nelle  quali  le   Federazioni
          sportive  nazionali  di  riferimento  e  le  singole  Leghe
          professionistiche  abbiano  conseguito  la   qualificazione
          professionistica entro l'anno 1990, il  contribuente  abbia
          compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
          dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000,  nonche'  nel
          caso in cui detti  redditi  siano  prodotti  in  discipline
          riconosciute dal CONI nelle quali le  Federazioni  sportive
          nazionali   di   riferimento    e    le    singole    Leghe
          professionistiche  abbiano  conseguito  la   qualificazione
          professionistica dopo l'anno 1990,  il  contribuente  abbia
          compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
          dello  stesso  sia  superiore  ad  euro  500.000.  In  tali
          circostanze i redditi di cui al  comma  1  concorrono  alla
          formazione del reddito complessivo limitatamente al 50  per
          cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano,
          in ogni caso,  le  disposizioni  dei  commi  3-bis,  quarto
          periodo, e 5-bis del presente articolo. 
              5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali
          risulta applicabile il regime di cui al presente  articolo,
          l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato   ivi
          previsto comporta il versamento di un contributo pari  allo
          0,5 per cento della base imponibile. Le  entrate  derivanti
          dal contributo di cui al primo periodo sono  versate  a  un
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate a un  apposito  capitolo,  da  istituire
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il potenziamento dei settori  giovanili.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta
          dell'autorita'  di  Governo  delegata  per  lo  sport,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del
          presente comma, con riferimento  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.». 
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  36  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   36   (Attuazione
          dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti
          sportivi professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di
          lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 36 (Trattamento tributario).  -  1.  L'indennita'
          prevista  dall'articolo  26,  comma  4,   e'   soggetta   a
          tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2. Per tutto quanto non regolato dal presente  decreto,
          e' fatta salva l'applicazione delle norme del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                3.  Per  l'attivita'  relativa  alle  operazioni   di
          cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma  2,
          le societa' sportive debbono osservare le disposizioni  del
          Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  recante  la  disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,
          distintamente dalle  altre  attivita'  esercitate,  tenendo
          conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
          ed associazioni sportive  dilettantistiche  senza  fini  di
          lucro resta ferma l'agevolazione di cui  all'articolo  148,
          comma 3, del Decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                4.  Le  somme  versate  a   titolo   di   premio   di
          addestramento e formazione tecnica, ai sensi  dell'articolo
          31,  comma  2,  sono  equiparate  alle  operazioni   esenti
          dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  10
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633.  Tale  premio,  qualora  sia  percepito  da
          societa' e  associazioni  sportive  dilettantistiche  senza
          fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui  alla
          legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  non   concorre   alla
          determinazione del reddito di tali enti. 
                5.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  legge   16
          dicembre 1991, n. 398,  dall'articolo  25  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133, fatta eccezione  per  i  contratti  di
          lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27
          dicembre 2002, n. 289. 
                6. La qualificazione come redditi diversi,  ai  sensi
          dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo  periodo,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  delle  indennita'  di  trasferta,  dei   rimborsi
          forfetari di  spesa,  dei  premi  e  dei  compensi  erogati
          nell'esercizio    diretto     di     attivita'     sportive
          dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai  fini
          fiscali  che  previdenziali,  soltanto  entro   il   limite
          reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2,
          primo periodo, del medesimo Decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. Ai sensi dello stesso  articolo  67,  comma  1,
          lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per  «premi»   e
          «compensi» «erogati  nell'esercizio  diretto  di  attivita'
          sportive  dilettantistiche»  si  intendono  gli  emolumenti
          occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti
          nelle competizioni sportive. 
                7. La soglia di esenzione  di  cui  all'articolo  69,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  si  applica  anche  ai  redditi  da
          lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che  sia
          la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali. 
                8. (Abrogato).».