Art. 12 - quater
Disposizioni in materia di lavoro sportivo
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge
23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme
restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni
dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi
derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in
discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e
le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la
qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente
abbia compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel caso in cui
detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI
nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le
singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione
professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il
ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo dello stesso sia
superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al
comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non
si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto
periodo, e 5-bis del presente articolo»;
b) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali
risulta applicabile il regime di cui al presente articolo,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da
istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente
comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al comma 3».
2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36, e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di
cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto
legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere
alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese) come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati).
- 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 30 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia
nei due periodi d'imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata
prevalentemente nel territorio italiano.
1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche
ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui
al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui
categorie vengono individuate tenendo conto delle
specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita'
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu',
conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente
articolo anche relativamente alle disposizioni di
coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in
materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai
lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
in affido preadottivo. Le disposizioni del presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di
imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino
proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 10 per cento del loro
ammontare.
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in
Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello
successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei
limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il
1°(gradi) gennaio 1969» sono abrogate.
5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai
benefici fiscali di cui al presente articolo purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di
una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati
dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposi-zioni
del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui
al presente articolo, le disposizioni dello stesso si
applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi
derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano
prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe
professionistiche abbiano conseguito la qualificazione
professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia
compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel
caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline
riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive
nazionali di riferimento e le singole Leghe
professionistiche abbiano conseguito la qualificazione
professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia
compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali
circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per
cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano,
in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto
periodo, e 5-bis del presente articolo.
5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali
risulta applicabile il regime di cui al presente articolo,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi
previsto comporta il versamento di un contributo pari allo
0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti
dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'autorita' di Governo delegata per lo sport, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, con riferimento al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennita'
prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a
tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto,
e' fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di
cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2,
le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni,
distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo
conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di
lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le somme versate a titolo di premio di
addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo
31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti
dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da
societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza
fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla
determinazione del reddito di tali enti.
5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di
lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, delle indennita' di trasferta, dei rimborsi
forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati
nell'esercizio diretto di attivita' sportive
dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini
fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite
reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2,
primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della
Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1,
lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi» e
«compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti
occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti
nelle competizioni sportive.
7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da
lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia
la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.
8. (Abrogato).».