Art. 12 - quinquies
Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
contratto di somministrazione
1. All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo'
eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°(gradi)
gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un
arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora
esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono
essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo
indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 30 giugno 2024.
2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite
disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al
1°(gradi) gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti
contratti, con arrotondamento del decimale all'unita'
superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel
caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione
del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni
caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a
tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti
disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e
di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi
dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».