Art. 12 - sexies
Comunicazioni di avvio dell'attivita'
dei lavoratori autonomi occasionali
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «Con riferimento
all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali,» sono inserite le
seguenti: «fatte salve le attivita' autonome occasionali intermediate
dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233,» e le parole: «mediante SMS o posta elettronica» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante modalita' informatiche».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) come
modificato dalla presente legge:
«Art 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per
il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le
attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far
cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare,
l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento
di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti
occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi
occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla
normativa, nonche', a prescindere dal settore di
intervento, in caso di gravi violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui
all'Allegato I. Con riferimento all'attivita' dei
lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attivita'
autonome occasionali intermediate dalle piattaforme
digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, al fine di svolgere attivita' di monitoraggio
e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale
tipologia contrattuale, l'avvio dell'attivita' dei suddetti
lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione
all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per
territorio, da parte del committente, mediante modalita'
informatiche. Si applicano le modalita' operative di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al
secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore
autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124. Il provvedimento di sospensione e' adottato in
relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale
interessata dalle violazioni o, alternativamente,
dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6
dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione
l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche
misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o
per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto
divieto all'impresa di contrattare con la pubblica
amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il
provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli
aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di
lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a
versare i relativi contributi ai lavoratori interessati
dall'effetto del provvedimento di sospensione.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i
provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio
personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti
nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro
sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi
di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in
cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In
ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono
essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita'.
5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in
occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di
prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei
vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli
organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche
rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi
delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione
della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e
20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai
servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in
materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle
violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento
di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano
impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a
5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque
lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il
pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto
indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna
fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e)
del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei
cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la
medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento
di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto
delle condizioni di cui al comma 9, la revoca e' altresi'
concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento
della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo,
maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi
dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso
di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo
residuo entro detto termine, il provvedimento di
accoglimento dell'istanza di cui al presente comma
costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale
prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere
d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha
adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo
regionale ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato
nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1
adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e'
ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato
interregionale del lavoro territorialmente competente, il
quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica
del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il
provvedimento di sospensione perde efficacia.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per le violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per
l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del
comma 1, a seguito della conclusione della procedura di
prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza
dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini
della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche
il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9,
lettera d).».