Art. 12 - sexies 
 
                Comunicazioni di avvio dell'attivita' 
                 dei lavoratori autonomi occasionali 
 
  1.  All'articolo  14,  comma  1,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le  parole:  «Con  riferimento
all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali,» sono inserite  le
seguenti: «fatte salve le attivita' autonome occasionali intermediate
dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6  novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233,» e  le  parole:  «mediante  SMS  o  posta  elettronica»  sono
sostituite dalle seguenti: «mediante modalita' informatiche». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza  per
          il contrasto del lavoro irregolare e per  la  tutela  della
          salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando  le
          attribuzioni previste dagli articoli 20 e  21  del  decreto
          legislativo 19 dicembre  1994,  n.  758,  al  fine  di  far
          cessare il pericolo  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei
          lavoratori, nonche' di contrastare  il  lavoro  irregolare,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un  provvedimento
          di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento
          dei  lavoratori  presenti  sul  luogo  di  lavoro   risulti
          occupato,  al   momento   dell'accesso   ispettivo,   senza
          preventiva comunicazione di instaurazione del  rapporto  di
          lavoro   ovvero   inquadrato   come   lavoratori   autonomi
          occasionali in assenza  delle  condizioni  richieste  dalla
          normativa,  nonche',   a   prescindere   dal   settore   di
          intervento, in caso  di  gravi  violazioni  in  materia  di
          tutela della salute e della sicurezza  del  lavoro  di  cui
          all'Allegato   I.   Con   riferimento   all'attivita'   dei
          lavoratori autonomi occasionali, fatte salve  le  attivita'
          autonome   occasionali   intermediate   dalle   piattaforme
          digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233, al fine di svolgere attivita' di monitoraggio
          e  di  contrastare  forme  elusive  nell'utilizzo  di  tale
          tipologia contrattuale, l'avvio dell'attivita' dei suddetti
          lavoratori   e'   oggetto   di   preventiva   comunicazione
          all'Ispettorato  territoriale  del  lavoro  competente  per
          territorio, da parte del  committente,  mediante  modalita'
          informatiche. Si applicano le modalita'  operative  di  cui
          all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno
          2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al
          secondo periodo si applica la  sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 2.500 in  relazione  a  ciascun  lavoratore
          autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la
          comunicazione. Non si applica la procedura  di  diffida  di
          cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
          n. 124. Il provvedimento  di  sospensione  e'  adottato  in
          relazione   alla   parte   dell'attivita'   imprenditoriale
          interessata   dalle   violazioni    o,    alternativamente,
          dell'attivita'   lavorativa   prestata    dai    lavoratori
          interessati dalle  violazioni  di  cui  ai  numeri  3  e  6
          dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione
          l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre  specifiche
          misure atte a far cessare il pericolo per  la  sicurezza  o
          per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
                2. Per tutto  il  periodo  di  sospensione  e'  fatto
          divieto  all'impresa  di  contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite
          dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  A  tal   fine   il
          provvedimento di sospensione  e'  comunicato  all'Autorita'
          nazionale  anticorruzione  (ANAC)  e  al  Ministero   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  per  gli
          aspetti di rispettiva competenza al fine  dell'adozione  da
          parte del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
          sostenibili del provvedimento interdittivo.  Il  datore  di
          lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  la  retribuzione  e  a
          versare i relativi  contributi  ai  lavoratori  interessati
          dall'effetto del provvedimento di sospensione. 
                3.  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta   i
          provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del  proprio
          personale ispettivo  nell'immediatezza  degli  accertamenti
          nonche', su segnalazione di  altre  amministrazioni,  entro
          sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. 
                4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le  ipotesi
          di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso  in
          cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In
          ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa  possono
          essere  fatti  decorrere  dalle  ore  dodici   del   giorno
          lavorativo    successivo    ovvero     dalla     cessazione
          dell'attivita' lavorativa in  corso  che  non  puo'  essere
          interrotta, salvo che  non  si  riscontrino  situazioni  di
          pericolo imminente o di grave rischio  per  la  salute  dei
          lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita'. 
                5. Ai provvedimenti di cui al  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
                6.  Limitatamente  ai   provvedimenti   adottati   in
          occasione dell'accertamento delle violazioni in materia  di
          prevenzione incendi, provvede il  Comando  provinciale  dei
          vigili  del  fuoco  territorialmente  competente.  Ove  gli
          organi di vigilanza o le  altre  amministrazioni  pubbliche
          rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione
          incendi,  ne  danno  segnalazione  al  competente   Comando
          provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi
          delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139. 
                7. In materia  di  prevenzione  incendi,  in  ragione
          della competenza esclusiva del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco prevista dall'articolo 46 del  presente  decreto,
          si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19  e
          20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
                8. I poteri di cui  al  comma  1  spettano  anche  ai
          servizi   ispettivi   delle   aziende   sanitarie    locali
          nell'ambito di accertamenti  in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza del lavoro. 
                9. E' condizione per la revoca del  provvedimento  da
          parte dell'amministrazione che lo ha adottato: 
                  a)   la   regolarizzazione   dei   lavoratori   non
          risultanti  dalle  scritture  o  da  altra   documentazione
          obbligatoria anche sotto il profilo  degli  adempimenti  in
          materia di salute e sicurezza; 
                  b) l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari
          condizioni di lavoro  nelle  ipotesi  di  violazioni  della
          disciplina in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza sul lavoro; 
                  c) la rimozione delle conseguenze pericolose  delle
          violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I; 
                  d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento
          di una somma aggiuntiva pari a  2.500  euro  qualora  siano
          impiegati fino a cinque  lavoratori  irregolari  e  pari  a
          5.000  euro  qualora  siano  impiegati   piu'   di   cinque
          lavoratori irregolari; 
                  e)  nelle  ipotesi  di  cui  all'Allegato   I,   il
          pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a  quanto
          indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna
          fattispecie. 
                10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed  e)
          del comma 9 sono raddoppiate  nelle  ipotesi  in  cui,  nei
          cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento,  la
          medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento
          di sospensione. 
                11. Su istanza di parte, fermo restando  il  rispetto
          delle condizioni di cui al comma 9, la revoca  e'  altresi'
          concessa subordinatamente al pagamento del venti per  cento
          della   somma   aggiuntiva   dovuta.   L'importo   residuo,
          maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei  mesi
          dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso
          di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo
          residuo  entro   detto   termine,   il   provvedimento   di
          accoglimento  dell'istanza  di  cui   al   presente   comma
          costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. 
                12. E'  comunque  fatta  salva  l'applicazione  delle
          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 
                13. Ferma restando la destinazione della  percentuale
          prevista  dall'articolo  14,  comma  1,  lettera  d),   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   9,
          l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere
          d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che  ha
          adottato i provvedimenti di cui al  comma  1,  il  bilancio
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo
          regionale ed e' utilizzato per  finanziare  l'attivita'  di
          prevenzione nei luoghi di  lavoro  svolta  dall'Ispettorato
          nazionale del lavoro  o  dai  dipartimenti  di  prevenzione
          delle AA.SS.LL. 
                14.  Avverso  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1
          adottati  per  l'impiego  di  lavoratori  senza  preventiva
          comunicazione di instaurazione del rapporto  di  lavoro  e'
          ammesso   ricorso,   entro   30   giorni,   all'Ispettorato
          interregionale del lavoro territorialmente  competente,  il
          quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla  notifica
          del ricorso. Decorso inutilmente  tale  ultimo  termine  il
          provvedimento di sospensione perde efficacia. 
                15.  Il  datore  di  lavoro  che  non  ottempera   al
          provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
          punito con l'arresto fino  a  sei  mesi  nelle  ipotesi  di
          sospensione per le violazioni in materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da  tre
          a sei mesi o con l'ammenda da  2.500  a  6.400  euro  nelle
          ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 
                16. L'emissione  del  decreto  di  archiviazione  per
          l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi  del
          comma 1, a seguito della  conclusione  della  procedura  di
          prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21,  del  decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza
          dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini
          della verifica dell'ottemperanza alla  prescrizione,  anche
          il pagamento delle somme aggiuntive  di  cui  al  comma  9,
          lettera d).».