Art. 12 - septies 
 
Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di  disciplina
  del  collocamento  al  lavoro  e  del  rapporto   di   lavoro   dei
  centralinisti non vedenti 
 
  1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  le  parole:  «centralinisti  non   vedenti»,   «centralinisti
telefonici  non  vedenti»,  «centralinisti   telefonici   ciechi»   e
«centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle  seguenti:  «centralinisti  telefonici  e  operatori
della  comunicazione  con  qualifiche  equipollenti  minorati   della
vista»; 
    b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. I lavoratori assunti ai sensi del  presente  articolo  sono
computati nella quota di riserva di assunzioni  obbligatorie  di  cui
all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che  deve  risultare
nel prospetto informativo di  cui  all'articolo  9,  comma  6,  della
citata legge n. 68 del 1999»; 
    c) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. I soggetti autorizzati  alla  prestazione  dei  servizi  di
installazione  di  fornitura  di  reti  pubbliche  di   comunicazione
elettronica e di telefonia accessibile  al  pubblico  sono  tenuti  a
comunicare, secondo le modalita' definite con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per  le  disabilita',
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali  sono
stati  installati  o  modificati  i  centralini  telefonici  di   cui
all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione»; 
    d) all'articolo 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. La graduatoria dei  centralinisti  telefonici  e  operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della  vista
nonche' l'elenco dei  posti  disponibili  sono  resi  accessibili  al
pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle
regioni, nel  rispetto  dei  requisiti  di  accessibilita'  dei  siti
internet di  cui  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  mediante
affissione presso l'ufficio del  servizio  competente,  salvo  quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del  27  aprile  2016,  in  materia  di  accesso  ai  dati
personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  legge  29  marzo  1985,  n.  113
          (Aggiornamento della disciplina del collocamento al  lavoro
          e del rapporto di lavoro  dei  centralinisti  telefonici  e
          operatori della comunicazione con  qualifiche  equipollenti
          minorati della vista) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Albo professionale). - 1. 
                2. Si intendono privi della  vista  coloro  che  sono
          colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo  visivo
          non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con
          correzione di lenti. 
                3. Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7,  della
          presente  legge  vengono  iscritti  i  privi  della  vista,
          abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo
          le norme previste dal successivo articolo  2.  L'iscrizione
          nell'elenco e' subordinata alla presentazione dei  seguenti
          documenti: 
                  a) diploma di centralinista telefonico; 
                  b) certificato,  rilasciato  dall'unita'  sanitaria
          locale del luogo di residenza del non vedente o  del  luogo
          in cui si svolge il corso di formazione  professionale,  da
          cui risulti che il  richiedente  e'  privo  della  vista  o
          dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo  in
          entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e'
          esente  da  altre  minorazioni  che   potrebbero   impedire
          l'espletamento della funzione di centralinista telefonico. 
                4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i
          privi della vista possono essere  iscritti  nell'elenco  di
          cui all'articolo  6,  comma  7,  della  presente  legge  su
          presentazione di domanda, alla quale devono essere allegati
          il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed
          una dichiarazione del datore di lavoro da cui  risulti  che
          il lavoratore svolge mansioni di  centralinista  da  almeno
          sei mesi.» 
                «Art.    2    (Abilitazione    alla    funzione    di
          centralinista). - 1. Sono  considerati  abilitati  i  privi
          della  vista  in  possesso  del  diploma  di  centralinista
          telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate  per
          ciechi. 
                2.  I  privi  della  vista  che   frequentano   corsi
          professionali  per  centralinisti  telefonici  e  operatori
          della comunicazione con  qualifiche  equipollenti  minorati
          della vista, istituiti secondo la disciplina  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 1978,  n.  845,conseguono  l'abilitazione
          professionale, ai  fini  di  cui  al  comma  precedente,  a
          seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui  al
          successivo settimo comma. 
                3. I corsi professionali di cui al  comma  precedente
          non possono avere durata inferiore ad  un  anno  scolastico
          per coloro che siano  in  possesso  di  diploma  di  scuola
          secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il  21°(gradi)
          anno di eta' e a due anni per coloro che siano in  possesso
          di licenza di scuola media dell'obbligo.  Sono  ammessi  ai
          corsi  anche  i  non  vedenti  in   possesso   di   licenza
          elementare. 
                4. Le regioni, nell'ambito  dei  piani  regionali  di
          istruzione  professionale,   stabiliscono   gli   specifici
          programmi  dei  corsi  per   centralinisti   telefonici   e
          operatori della comunicazione con  qualifiche  equipollenti
          minorati della vista. 
                5. Gli esami di abilitazione  di  cui  al  precedente
          secondo comma si svolgeranno secondo i programmi  stabiliti
          dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
                6. Le regioni  debbono  altresi'  svolgere  periodici
          corsi  di   aggiornamento   in   rapporto   allo   sviluppo
          tecnologico nel settore della telefonia. 
                7.  Con  provvedimento  del  direttore   dell'ufficio
          regionale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione   e'
          istituita  la  commissione   regionale   per   l'esame   di
          abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della
          comunicazione con qualifiche  equipollenti  minorati  della
          vista. 
                8. La commissione e' composta da: 
                  il direttore dell'ufficio regionale  del  lavoro  e
          della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio  da
          lui delegato, che la presiede; 
                  un membro designato dal  Ministero  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni, esperto in telefonia; 
                  un membro designato dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione e scelto tra  esperti  in  scrittura  e  lettera
          Braille; 
                  un funzionario dell'Azienda di Stato per i  servizi
          telefonici, esperto in telefonia; 
                  un  funzionario   della   Societa'   italiana   per
          l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia; 
                  un membro designato  dalla  regione  e  scelto  tra
          esperti in scrittura e lettura Braille. 
                9. I compiti di  segreteria  sono  esercitati  da  un
          impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio
          regionale del lavoro. 
                10. Per ogni componente della commissione e' nominato
          un supplente. 
                11. Le commissioni durano in carica  cinque  anni  ed
          iniziano ad esercitare le proprie  funzioni  trascorsi  sei
          mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
                12. Le  domande  per  l'esame  di  abilitazione  sono
          presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione. 
                13. In attesa della  costituzione  delle  commissioni
          regionali di cui al settimo comma  del  presente  articolo,
          l'esame  di  abilitazione  viene   effettuato   presso   la
          commissione di cui all'articolo 2  della  legge  14  luglio
          1957, n. 594, la  quale  cessa  di  esercitare  le  proprie
          funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge, ovvero presso altra  commissione  regionale
          designata dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.» 
                «Art 3  (Obblighi  dei  datori  di  lavoro). -  1.  I
          centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le
          disposizioni della presente legge sono quelli per  i  quali
          le  norme  tecniche  prevedano  l'impiego  di  uno  o  piu'
          posti-operatore o che comunque siano dotati di uno  o  piu'
          posti-operatore. 
                2. Anche in deroga a  disposizioni  che  limitino  le
          assunzioni, i datori di  lavoro  pubblici  sono  tenuti  ad
          assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento  dotati  di
          centralino  telefonico,  un  privo  della  vista   iscritto
          nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della  presente
          legge. 
                3.  I  datori  di  lavoro  privati  sono  tenuti   ad
          assumere, per ogni centralino telefonico con almeno  cinque
          linee urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco  di
          cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge. 
                4. Qualora  il  centralino  telefonico,  in  funzione
          presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia  piu'  di
          un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti e'  riservato
          ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione
          con qualifiche equipollenti minorati della vista. 
                5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
          Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro
          pubblici ai cui centralini telefonici i privi  della  vista
          non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura
          inferiore a quella indicata nel comma precedente. 
                6.  I  lavoratori  assunti  ai  sensi  del   presente
          articolo  sono  computati  nelle  quote   di   riserva   di
          assunzione obbligatorie di cui all'articolo 3  della  legge
          12 marzo 1999, n. 68,  che  deve  risultare  nel  prospetto
          informativo di cui all'articolo 9, comma  6,  della  citata
          legge n. 68 del 1999. 
                7.  L'esclusione  di  cui  al  precedente  comma   si
          applica, con gli stessi  limiti  stabiliti  per  l'Azienda,
          telefonica  di   Stato,   anche   alle   societa'   private
          concessionarie dei servizi telefonici. 
                8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base
          agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad
          assumere un numero di centralinisti telefonici e  operatori
          della comunicazione con  qualifiche  equipollenti  minorati
          della vista superiore  rispetto  a  quello  previsto  dalla
          legislazione precedente, hanno facolta' di  ottemperare  ai
          maggiori obblighi entro un anno dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.» 
                «Art. 4 (Coordinamento con la disciplina generale). -
          1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono
          computati a  copertura  dell'aliquota  d'obbligo,  prevista
          dalla disciplina generale  del  collocamento  obbligatorio,
          secondo la causa che ha determinato la cecita'. 
                2. Nel caso in cui  si  renda  disponibile  un  posto
          riservato ai centralinisti  telefonici  e  operatori  della
          comunicazione con qualifiche  equipollenti  minorati  della
          vista e il datore di  lavoro,  pubblico  o  privato,  abbia
          adempiuto  agli  obblighi  occupazionali   previsti   dalla
          disciplina  generale  delle  assunzioni  obbligatorie,   e'
          tenuto ad  assumere  il  centralinista  in  eccedenza  agli
          obblighi stessi. 
                3. Al verificarsi della prima  vacanza  in  qualsiasi
          categoria protetta, il centralinista telefonico e operatore
          della comunicazione con  qualifiche  equipollenti  minorati
          della vista, assunto ai sensi del precedente  comma,  viene
          computato nell'aliquota d'obbligo. 
                4. In caso di  completezza  del  ruolo  organico  dei
          datori di lavoro  pubblici  i  centralinisti  telefonici  e
          operatori della comunicazione con  qualifiche  equipollenti
          minorati della vista sono inquadrati in  soprannumero  fino
          al verificarsi della prima vacanza.» 
                «Art.  5  (Denunce).  -  1.  Entro  sessanta   giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge,  i  datori  di
          lavoro pubblici e privati soggetti  agli  obblighi  di  cui
          all'articolo 3 debbono comunicare agli  uffici  provinciali
          del lavoro le caratteristiche  dei  centralini  telefonici,
          con la precisazione delle  linee  urbane  e  dei  posti  di
          lavoro di cui sono dotati, il numero e le  generalita'  dei
          centralinisti telefonici e  operatori  della  comunicazione
          con qualifiche equipollenti minorati della vista e vedenti,
          indicando la data in cui sono stati adibiti  ai  centralini
          medesimi. 
                2.  I   datori   di   lavoro   che   procedono   alla
          installazione o trasformazione di centralini telefonici che
          comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla  presente
          legge, sono tenuti a  darne  comunicazione  entro  sessanta
          giorni agli uffici provinciali  del  lavoro,  indicando  il
          numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono
          dotati. 
                3. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico  -
          SIP,   entro   sessanta   giorni    dall'installazione    o
          trasformazione  di  centralini  telefonici  che  comportino
          l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve
          comunicare agli uffici provinciali  del  lavoro  competenti
          per territorio l'operazione avvenuta e  le  caratteristiche
          dell'apparecchiatura telefonica. 
              4. I soggetti autorizzati alla prestazione  di  servizi
          di  installazione  di  fornitura  di  reti   pubbliche   di
          comunicazione elettronica e  di  telefonia  accessibile  al
          pubblico sono tenuti a  comunicare,  secondo  le  modalita'
          definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  ovvero  del  Ministro  per  le  disabilita',  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici  e  privati
          presso  i  quali  sono  stati  installati  o  modificati  i
          centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma  1,  che
          comportino l'obbligo di assunzione.» 
                «Art. 6 (Modalita' per il collocamento). -  1.  Entro
          sessanta giorni  dalla  data  in  cui  sorge  l'obbligo  di
          assumere  i  centralinisti  telefonici  e  operatori  della
          comunicazione con qualifiche  equipollenti  minorati  della
          vista, i datori  di  lavoro  privati  presentano  richiesta
          nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso il
          servizio competente. 
                2. In caso di mancata richiesta entro il  termine  di
          cui al comma precedente, il servizio competente  invita  il
          datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni.  Qualora
          questi non provveda, l'ufficio procede  all'avviamento  del
          centralinista telefonico in base alla  graduatoria  formata
          con i criteri stabiliti dalla commissione  provinciale  per
          il collocamento. 
                3. E' ammesso il passaggio diretto del  centralinista
          telefonico e operatore della  comunicazione  con  qualifica
          equipollente minorato della vista dall'azienda nella  quale
          e' occupato ad un'altra, previo  nulla  osta  del  servizio
          competente. 
                4. I datori di lavoro pubblici assumono per  concorso
          riservato ai soli non  vedenti  o  con  richiesta  numerica
          presentata  al   servizio   competente.   I   centralinisti
          telefonici e operatori della comunicazione  con  qualifiche
          equipollenti   minorati   della   vista    hanno    diritto
          all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti  per  le
          assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed  enti
          interessati, salvo il  limite  di  eta'  ed  il  titolo  di
          studio. 
                5. Qualora i datori di lavoro  pubblici  non  abbiano
          provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in  cui
          sorge  l'obbligo,  il  servizio  competente  li  invita   a
          provvedere.  Trascorso  un  mese  il  servizio   competente
          procede all'avviamento d'ufficio. 
                6. La  graduatoria  dei  centralinisti  telefonici  e
          operatori della comunicazione con  qualifiche  equipollenti
          minorati della vista nonche' l'elenco dei posti disponibili
          sono resi accessibili al  pubblico  mediante  pubblicazione
          nei siti internet istituzionali delle regioni nel  rispetto
          dei requisiti di accessibilita' dei siti  internet  di  cui
          alla legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  e  mediante  affissione
          presso l'ufficio  del  servizio  competente,  salvo  quanto
          previsto  dal  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia  di
          accesso ai dati personali da parte della persona alla quale
          i dati si riferiscono. 
                7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di
          cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono
          nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui
          ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato.
          Il servizio verifica il  possesso  dell'abilitazione  e  la
          condizione  di  privo  della  vista  e  rilascia   apposita
          certificazione.  L'interessato  puo'  comunque   iscriversi
          nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello
          Stato. 
                8. I  lavoratori  non  vedenti  iscritti  nell'elenco
          hanno diritto  all'avviamento  al  lavoro  ai  sensi  della
          presente legge fino al compimento del  55°(gradi)  anno  di
          eta'.» 
                «Art. 7 (Rapporto di lavoro e norme di tutela). -  1.
          Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della  presente
          legge  si  applica  il  normale  trattamento  economico   e
          normativo. 
                2. In  caso  di  trasformazione  del  centralino  che
          comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia
          possibile una diversa e permanente utilizzazione, i  datori
          di  lavoro  sono  tenuti  a   mantenere   in   servizio   i
          centralinisti telefonici e  operatori  della  comunicazione
          con qualifiche equipollenti minorati  della  vista  assunti
          obbligatoriamente, per il periodo di due anni. 
                3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi
          per l'assunzione presso  datori  di  lavoro  pubblici  o  a
          concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali
          diverse  da  quella  di  centralinista,  hanno  diritto  di
          usufruire degli strumenti e dell'assistenza  indispensabili
          per sostenere le prove di esame.» 
                «Art.  8  (Trasformazione  dei  centralini).   -   Le
          trasformazioni tecniche  dei  centralini  finalizzate  alla
          possibilita' d'impiego dei non vedenti e  la  fornitura  di
          strumenti  adeguati  all'espletamento  delle  mansioni   di
          centralinista  telefonico  sono  a  carico  della   regione
          competente per territorio, la quale provvede direttamente o
          mediante rimborso al datore di lavoro interessato.» 
                «Art. 9 (Indennita' di  mansione).  - 1.  A  tutti  i
          centralinisti telefonici e  operatori  della  comunicazione
          con qualifiche equipollenti minorati della  vista  occupati
          in  base  alle  norme   relative   al   loro   collocamento
          obbligatorio e' corrisposta una indennita' di mansione pari
          a  quella  che  si  riconosce  agli  operatori   dipendenti
          dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 
                2.  Le  prestazioni  di  lavoro   dei   centralinisti
          telefonici e operatori della comunicazione  con  qualifiche
          equipollenti minorati della vista, di  cui  all'articolo  2
          della  presente  legge,  sono  considerate  particolarmente
          usuranti. Conseguentemente agli stessi viene  riconosciuto,
          a  loro  richiesta,  per  ogni  anno  di  servizio   presso
          pubbliche amministrazioni o aziende private  effettivamente
          svolto, il  beneficio  di  quattro  mesi  di  contribuzione
          figurativa utile ai soli fini del diritto alla  pensione  e
          dell'anzianita'   contributiva    nonche'    all'incremento
          dell'eta' anagrafica a cui  applicare  il  coefficiente  di
          trasformazione per il calcolo della quota di  pensione  nel
          sistema contributivo come previsto dall'articolo  1,  comma
          6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
                3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della
          presente legge, valutato  in  lire  1  miliardo  annuo  per
          ciascuno degli anni 1985,  1986,  1987,  si  provvede,  per
          l'anno  1985,  mediante  corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento iscritto  al  capitolo  6805  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario
          medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di
          copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI
          (Interessi) del bilancio triennale 1985-87. 
                4.  Il  Ministro  del  tesoro   e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.» 
                «Art. 10 (Sanzioni). - 1. I soggetti privati che  non
          provvedono  ad   effettuare   le   comunicazioni   previste
          dall'articolo 5  entro  i  termini  indicati  nel  predetto
          articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa,
          al pagamento di una somma da euro 131,65 a euro 2.632,86. 
                2. I datori di lavoro privati che, essendo  obbligati
          ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti
          telefonici e operatori della comunicazione  con  qualifiche
          equipollenti minorati della vista, sono tenuti, a titolo di
          sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da  euro
          26,30 a euro 104,99 per ogni giorno lavorativo e ogni posto
          riservato e non coperto. 
                3.  L'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
          previste dalla presente legge e' di competenza dell'ufficio
          provinciale del lavoro. 
                4.  Le  somme   riscosse   a   titolo   di   sanzione
          amministrativa sono versate  alla  regione  competente  per
          territorio,  che   le   utilizzera'   per   la   formazione
          professionale  dei  non  vedenti  e   per   le   spese   di
          trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8. 
                5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste
          dal presente articolo sono  adeguati  ogni  tre  anni,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          in base alla variazione dell'indice del  costo  della  vita
          calcolato dall'Istituto centrale di statistica.» 
                «Art.   11   (Vigilanza).   -    1.   La    vigilanza
          sull'applicazione  della  presente  legge  e'  affidata  al
          Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  che  la
          esercita per mezzo dell'ispettorato del lavoro. 
                2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la
          presente legge.».