Art. 12 - septies
Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina
del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei
centralinisti non vedenti
1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «centralinisti non vedenti», «centralinisti
telefonici non vedenti», «centralinisti telefonici ciechi» e
«centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della
vista»;
b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono
computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui
all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare
nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della
citata legge n. 68 del 1999»;
c) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di
installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione
elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a
comunicare, secondo le modalita' definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilita',
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono
stati installati o modificati i centralini telefonici di cui
all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione»;
d) all'articolo 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista
nonche' l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al
pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle
regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilita' dei siti
internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante
affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati
personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo legge 29 marzo 1985, n. 113
(Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro
e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti
minorati della vista) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Albo professionale). - 1.
2. Si intendono privi della vista coloro che sono
colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con
correzione di lenti.
3. Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della
presente legge vengono iscritti i privi della vista,
abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo
le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione
nell'elenco e' subordinata alla presentazione dei seguenti
documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria
locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo
in cui si svolge il corso di formazione professionale, da
cui risulti che il richiedente e' privo della vista o
dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in
entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e'
esente da altre minorazioni che potrebbero impedire
l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i
privi della vista possono essere iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge su
presentazione di domanda, alla quale devono essere allegati
il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed
una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che
il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno
sei mesi.»
«Art. 2 (Abilitazione alla funzione di
centralinista). - 1. Sono considerati abilitati i privi
della vista in possesso del diploma di centralinista
telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per
ciechi.
2. I privi della vista che frequentano corsi
professionali per centralinisti telefonici e operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati
della vista, istituiti secondo la disciplina di cui alla
legge 21 dicembre 1978, n. 845,conseguono l'abilitazione
professionale, ai fini di cui al comma precedente, a
seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al
successivo settimo comma.
3. I corsi professionali di cui al comma precedente
non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico
per coloro che siano in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21°(gradi)
anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso
di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai
corsi anche i non vedenti in possesso di licenza
elementare.
4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di
istruzione professionale, stabiliscono gli specifici
programmi dei corsi per centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti
minorati della vista.
5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente
secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici
corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo
tecnologico nel settore della telefonia.
7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione e'
istituita la commissione regionale per l'esame di
abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della
vista.
8. La commissione e' composta da:
il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da
lui delegato, che la presiede;
un membro designato dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;
un membro designato dal Ministero della pubblica
istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera
Braille;
un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, esperto in telefonia;
un funzionario della Societa' italiana per
l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia;
un membro designato dalla regione e scelto tra
esperti in scrittura e lettura Braille.
9. I compiti di segreteria sono esercitati da un
impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio
regionale del lavoro.
10. Per ogni componente della commissione e' nominato
un supplente.
11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed
iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Le domande per l'esame di abilitazione sono
presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione.
13. In attesa della costituzione delle commissioni
regionali di cui al settimo comma del presente articolo,
l'esame di abilitazione viene effettuato presso la
commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio
1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie
funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, ovvero presso altra commissione regionale
designata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.»
«Art 3 (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I
centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le
disposizioni della presente legge sono quelli per i quali
le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o piu'
posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o piu'
posti-operatore.
2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le
assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad
assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di
centralino telefonico, un privo della vista iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente
legge.
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad
assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque
linee urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco di
cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge.
4. Qualora il centralino telefonico, in funzione
presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia piu' di
un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti e' riservato
ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione
con qualifiche equipollenti minorati della vista.
5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro
pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista
non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura
inferiore a quella indicata nel comma precedente.
6. I lavoratori assunti ai sensi del presente
articolo sono computati nelle quote di riserva di
assunzione obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto
informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata
legge n. 68 del 1999.
7. L'esclusione di cui al precedente comma si
applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda,
telefonica di Stato, anche alle societa' private
concessionarie dei servizi telefonici.
8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base
agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad
assumere un numero di centralinisti telefonici e operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati
della vista superiore rispetto a quello previsto dalla
legislazione precedente, hanno facolta' di ottemperare ai
maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.»
«Art. 4 (Coordinamento con la disciplina generale). -
1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono
computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista
dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio,
secondo la causa che ha determinato la cecita'.
2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto
riservato ai centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della
vista e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia
adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla
disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, e'
tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli
obblighi stessi.
3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi
categoria protetta, il centralinista telefonico e operatore
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati
della vista, assunto ai sensi del precedente comma, viene
computato nell'aliquota d'obbligo.
4. In caso di completezza del ruolo organico dei
datori di lavoro pubblici i centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti
minorati della vista sono inquadrati in soprannumero fino
al verificarsi della prima vacanza.»
«Art. 5 (Denunce). - 1. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, i datori di
lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali
del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici,
con la precisazione delle linee urbane e dei posti di
lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalita' dei
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione
con qualifiche equipollenti minorati della vista e vedenti,
indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini
medesimi.
2. I datori di lavoro che procedono alla
installazione o trasformazione di centralini telefonici che
comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente
legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta
giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il
numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono
dotati.
3. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico -
SIP, entro sessanta giorni dall'installazione o
trasformazione di centralini telefonici che comportino
l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve
comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti
per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche
dell'apparecchiatura telefonica.
4. I soggetti autorizzati alla prestazione di servizi
di installazione di fornitura di reti pubbliche di
comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al
pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalita'
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero del Ministro per le disabilita', di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati
presso i quali sono stati installati o modificati i
centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che
comportino l'obbligo di assunzione.»
«Art. 6 (Modalita' per il collocamento). - 1. Entro
sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di
assumere i centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della
vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta
nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso il
servizio competente.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di
cui al comma precedente, il servizio competente invita il
datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora
questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del
centralinista telefonico in base alla graduatoria formata
con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per
il collocamento.
3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista
telefonico e operatore della comunicazione con qualifica
equipollente minorato della vista dall'azienda nella quale
e' occupato ad un'altra, previo nulla osta del servizio
competente.
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso
riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica
presentata al servizio competente. I centralinisti
telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche
equipollenti minorati della vista hanno diritto
all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le
assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti
interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di
studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano
provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui
sorge l'obbligo, il servizio competente li invita a
provvedere. Trascorso un mese il servizio competente
procede all'avviamento d'ufficio.
6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti
minorati della vista nonche' l'elenco dei posti disponibili
sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione
nei siti internet istituzionali delle regioni nel rispetto
dei requisiti di accessibilita' dei siti internet di cui
alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione
presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di
accesso ai dati personali da parte della persona alla quale
i dati si riferiscono.
7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di
cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono
nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui
ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato.
Il servizio verifica il possesso dell'abilitazione e la
condizione di privo della vista e rilascia apposita
certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi
nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello
Stato.
8. I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco
hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della
presente legge fino al compimento del 55°(gradi) anno di
eta'.»
«Art. 7 (Rapporto di lavoro e norme di tutela). - 1.
Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente
legge si applica il normale trattamento economico e
normativo.
2. In caso di trasformazione del centralino che
comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia
possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori
di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione
con qualifiche equipollenti minorati della vista assunti
obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi
per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a
concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali
diverse da quella di centralinista, hanno diritto di
usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili
per sostenere le prove di esame.»
«Art. 8 (Trasformazione dei centralini). - Le
trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla
possibilita' d'impiego dei non vedenti e la fornitura di
strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di
centralinista telefonico sono a carico della regione
competente per territorio, la quale provvede direttamente o
mediante rimborso al datore di lavoro interessato.»
«Art. 9 (Indennita' di mansione). - 1. A tutti i
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione
con qualifiche equipollenti minorati della vista occupati
in base alle norme relative al loro collocamento
obbligatorio e' corrisposta una indennita' di mansione pari
a quella che si riconosce agli operatori dipendenti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti
telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche
equipollenti minorati della vista, di cui all'articolo 2
della presente legge, sono considerate particolarmente
usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto,
a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso
pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente
svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione
figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianita' contributiva nonche' all'incremento
dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di
trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel
sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per
ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per
l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di
copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI
(Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»
«Art. 10 (Sanzioni). - 1. I soggetti privati che non
provvedono ad effettuare le comunicazioni previste
dall'articolo 5 entro i termini indicati nel predetto
articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa,
al pagamento di una somma da euro 131,65 a euro 2.632,86.
2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati
ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti
telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche
equipollenti minorati della vista, sono tenuti, a titolo di
sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da euro
26,30 a euro 104,99 per ogni giorno lavorativo e ogni posto
riservato e non coperto.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge e' di competenza dell'ufficio
provinciale del lavoro.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione
amministrativa sono versate alla regione competente per
territorio, che le utilizzera' per la formazione
professionale dei non vedenti e per le spese di
trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
in base alla variazione dell'indice del costo della vita
calcolato dall'Istituto centrale di statistica.»
«Art. 11 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge e' affidata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la
esercita per mezzo dell'ispettorato del lavoro.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la
presente legge.».