Art. 21 Variazioni 1. Nel periodo di realizzazione dell'investimento, sono consentite variazioni dell'oggetto del programma, rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che il programma effettivamente realizzato possegga tutti i requisiti di cui all'art. 9 e 16 e che tali variazioni intervengano nell'ambito della medesima linea di intervento di cui all'art. 2, comma 1, fermo restando l'importo dell'agevolazione concessa riferita alla medesima linea di intervento. In fase di erogazione, il Ministero verifica che le variazioni intervenute non abbiano determinato alcuna delle cause di revoca delle agevolazioni indicate all'art. 23. L'impresa beneficiaria non puo', in ogni caso, modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa. 2. Eventuali variazioni soggettive dell'impresa beneficiaria, intervenute successivamente alla presentazione della domanda e entro i tre anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimenti, per effetto di operazioni straordinarie, quali fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, devono essere tempestivamente comunicate, secondo le modalita' definite con i provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1 e all'art. 18, comma 1, al fine delle necessarie verifiche da parte del soggetto finanziatore e del Ministero in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione o il mantenimento delle agevolazioni. 3. L'impresa beneficiaria e' altresi' tenuta a comunicare al Ministero e al soggetto finanziatore ogni variazione, intervenuta nei termini di cui al comma 2, che determini la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 7 e 15. 4. Sono altresi' consentite variazioni dell'ubicazione dei beni oggetto del programma, a condizione che ne sia data comunicazione al Ministero entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, e all'art. 16, comma 1 del presente decreto, nonche' quanto previsto all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. 5. A seguito delle variazioni previste dal presente articolo il Ministero provvede, ove necessario, agli adempimenti connessi al funzionamento del RNA. 6. Le necessarie specificazioni in merito alle tipologie di variazioni e ai relativi flussi informativi e documentali sono fornite con i provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1 e all'art. 18, comma 1.