Art. 21 
 
                             Variazioni 
 
  1. Nel periodo di realizzazione dell'investimento, sono  consentite
variazioni dell'oggetto del programma, rispetto a quello preventivato
nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo,  senza
preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che il
programma effettivamente realizzato possegga tutti i requisiti di cui
all'art. 9 e 16 e che tali variazioni intervengano nell'ambito  della
medesima linea di intervento  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  fermo
restando l'importo dell'agevolazione concessa riferita alla  medesima
linea di intervento. In fase di erogazione, il Ministero verifica che
le variazioni intervenute non abbiano determinato alcuna delle  cause
di  revoca  delle  agevolazioni  indicate  all'art.   23.   L'impresa
beneficiaria non  puo',  in  ogni  caso,  modificare  il  sistema  di
acquisizione  dei  beni  dalla  locazione  finanziaria   all'acquisto
diretto o viceversa. 
  2.  Eventuali  variazioni  soggettive  dell'impresa   beneficiaria,
intervenute successivamente alla presentazione della domanda e  entro
i tre anni successivi alla  data  di  ultimazione  del  programma  di
investimenti, per effetto di operazioni straordinarie, quali fusione,
scissione, conferimento o cessione d'azienda  o  di  ramo  d'azienda,
devono  essere  tempestivamente  comunicate,  secondo  le   modalita'
definite con i provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1  e  all'art.
18, comma 1, al fine delle necessarie verifiche da parte del soggetto
finanziatore  e  del  Ministero  in  ordine  alla  sussistenza  delle
condizioni per la concessione o il mantenimento delle agevolazioni. 
  3. L'impresa  beneficiaria  e'  altresi'  tenuta  a  comunicare  al
Ministero e al soggetto finanziatore ogni variazione, intervenuta nei
termini di cui al comma 2, che determini  la  perdita  dei  requisiti
soggettivi di cui agli articoli 7 e 15. 
  4. Sono altresi' consentite  variazioni  dell'ubicazione  dei  beni
oggetto del programma, a condizione che ne sia data comunicazione  al
Ministero  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta   variazione,   fermo
restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, e all'art. 16, comma  1
del  presente  decreto,  nonche'  quanto  previsto  all'art.  5   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. 
  5. A seguito delle variazioni previste  dal  presente  articolo  il
Ministero provvede, ove  necessario,  agli  adempimenti  connessi  al
funzionamento del RNA. 
  6.  Le  necessarie  specificazioni  in  merito  alle  tipologie  di
variazioni e  ai  relativi  flussi  informativi  e  documentali  sono
fornite con i provvedimenti di cui all'art. 12, comma  1  e  all'art.
18, comma 1.