Art. 22 
 
                        Controlli e ispezioni 
 
  1. Il Ministero effettua,  anche  su  base  campionaria,  controlli
finalizzati ad accertare la  veridicita'  delle  DSAN  rilasciate  in
merito ai requisiti soggettivi, alla conformita' degli investimenti e
all'ammissibilita' delle spese oggetto della richiesta di erogazione. 
  2. Resta ferma la possibilita' per il Ministero di  effettuare,  in
ogni fase del procedimento, controlli documentali ovvero ispezioni in
loco, al fine di verificare le  condizioni  per  la  fruizione  e  il
mantenimento  delle  agevolazioni,  nonche'  la   realizzazione   dei
programmi agevolati. 
  3. Gli oneri dei controlli di cui al presente articolo sono posti a
carico delle risorse destinate all'intervento.