Art. 22 Controlli e ispezioni 1. Il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicita' delle DSAN rilasciate in merito ai requisiti soggettivi, alla conformita' degli investimenti e all'ammissibilita' delle spese oggetto della richiesta di erogazione. 2. Resta ferma la possibilita' per il Ministero di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli documentali ovvero ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' la realizzazione dei programmi agevolati. 3. Gli oneri dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento.