Art. 23 
 
                               Revoche 
 
  1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero in tutto  o  in
parte nel caso in cui: 
    a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in  qualunque  fase
del procedimento abbia reso  dichiarazioni  mendaci  o  esibito  atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    b) venga accertata  l'assenza  dei  requisiti  di  ammissibilita'
previsti all'art. 7, comma 1 e, per le agevolazioni concesse ai sensi
del Capo III, all'art. 15, fatto salvo il requisito dimensionale, che
deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda  salvo
i casi di subentro nella titolarita' delle agevolazioni; 
    c) l'impresa non residente non provveda all'apertura  della  sede
operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal  presente
decreto ossia entro la  data  di  presentazione  della  richiesta  di
erogazione del contributo; 
    d)  l'impresa  beneficiaria  non  provveda  a  stipulare  con  il
soggetto  finanziatore  il  contratto  di  finanziamento  oggetto  di
delibera, nei termini previsti all'art. 13, comma 2, ovvero  all'art.
19, comma 2; 
    e) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi  dell'art.  14,
comma  7,  oppure  dell'art.  20,  comma  4,  evidenzino   condizioni
impeditive  al  mantenimento  e  all'erogazione  delle   agevolazioni
concesse; 
    f)  i  beni  oggetto  del  programma  siano  alienati,  ceduti  o
distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni  successivi  alla
data di ultimazione del programma, anche a  seguito  di  liquidazione
volontaria o di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    g) i beni  oggetto  del  programma  non  posseggano  i  requisiti
previsti per le singole linee di intervento di cui all'art. 2,  comma
1; 
    h) in sede di rendicontazione, le spese  oggetto  del  programma,
riferibili a ciascuna delle linee di intervento di  cui  all'art.  2,
comma 1, siano imputate  su  linee  di  intervento  diverse  rispetto
all'articolazione prevista  nel  provvedimento  di  concessione,  non
essendo possibile in  ogni  caso  riconoscere  spese  eccedenti  tale
articolazione  su   nessuna   delle   altre   linee   di   intervento
dell'investimento; 
    i) limitatamente alle imprese beneficiarie agevolate a valere sul
Capo III, i beni oggetto del programma siano trasferiti, nei tre anni
successivi alla data di ultimazione del programma, al di fuori  delle
regioni del Mezzogiorno; 
    j) venga accertata la non conformita'  del  programma  realizzato
con quanto previsto all'art. 9, all'art. 10 e all'art. 16; 
    k) il programma  di  investimenti  non  sia  stato  concluso  nei
termini di cui all'art. 9, comma 10; 
    l) l'impresa beneficiaria non provveda  alla  trasmissione  della
richiesta di erogazione nel rispetto del termine e  delle  condizioni
previsti dall'art. 14, comma 2, e dall'art. 20, comma 1; 
    m) nei casi in cui la normativa di  riferimento  preveda  che  il
contributo sia erogato alle PMI  in  piu'  quote  annuali,  l'impresa
beneficiaria  non  provveda  alla  trasmissione  delle  richieste  di
pagamento  delle  quote  di  contributo  successive  alla  prima  nel
rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 8; 
    n) le spese oggetto del  programma  risultino  pagate  attraverso
compensazione con crediti verso i fornitori, fatte  salve  specifiche
fattispecie   che   potranno   essere   eventualmente    disciplinate
nell'ambito del provvedimento direttoriale di cui all'art. 12,  comma
1; 
    o) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature  siano
effettuate con permuta e contributi in natura; 
    p) in relazione ai beni materiali di cui agli  investimenti  4.0,
compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge  n.  232/2016,
le spese di interconnessione ed integrazione  siano  state  sostenute
oltre i termini previsti all'art. 14, comma 2,  per  la  trasmissione
della richiesta di erogazione; 
    q) l'impresa beneficiaria non ottemperi  all'obbligo  di  apporre
sui titoli di spesa il CUP e il  riferimento  alla  norma  istitutiva
dell'intervento secondo le previsioni di cui all'art. 14, comma 11; 
    r) l'impresa beneficiaria sia stata oggetto di  dichiarazione  di
fallimento  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla  data   di
completamento del programma; 
    s)  l'impresa  beneficiaria  non  consenta  lo  svolgimento   dei
controlli e delle ispezioni di cui all'art. 22; 
    t) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni
pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese  oltre
i limiti delle intensita' massime di aiuto o  dell'importo  di  aiuto
piu' elevati applicabili.