Art. 23 Revoche 1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; b) venga accertata l'assenza dei requisiti di ammissibilita' previsti all'art. 7, comma 1 e, per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III, all'art. 15, fatto salvo il requisito dimensionale, che deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda salvo i casi di subentro nella titolarita' delle agevolazioni; c) l'impresa non residente non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal presente decreto ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo; d) l'impresa beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all'art. 13, comma 2, ovvero all'art. 19, comma 2; e) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell'art. 14, comma 7, oppure dell'art. 20, comma 4, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all'erogazione delle agevolazioni concesse; f) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; g) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1; h) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all'articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell'investimento; i) limitatamente alle imprese beneficiarie agevolate a valere sul Capo III, i beni oggetto del programma siano trasferiti, nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, al di fuori delle regioni del Mezzogiorno; j) venga accertata la non conformita' del programma realizzato con quanto previsto all'art. 9, all'art. 10 e all'art. 16; k) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all'art. 9, comma 10; l) l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall'art. 14, comma 2, e dall'art. 20, comma 1; m) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali, l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 8; n) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatte salve specifiche fattispecie che potranno essere eventualmente disciplinate nell'ambito del provvedimento direttoriale di cui all'art. 12, comma 1; o) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura; p) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti 4.0, compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge n. 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all'art. 14, comma 2, per la trasmissione della richiesta di erogazione; q) l'impresa beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre sui titoli di spesa il CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'art. 14, comma 11; r) l'impresa beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma; s) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all'art. 22; t) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensita' massime di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili.