Art. 11 
 
                Obblighi a carico degli intermediari 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art.  132-bis,  comma  1,
del codice, gli intermediari: 
    a)  accedono  a  PREVENTIVASS  e  inseriscono   le   informazioni
necessarie per l'elaborazione del preventivo ove il  consumatore  non
abbia gia' utilizzato il servizio autonomamente; 
    b) nel caso in  cui  il  consumatore  abbia  gia'  utilizzato  il
servizio  autonomamente  e  si  rivolga  agli  intermediari  per   la
conclusione del contratto, accedono a PREVENTIVASS e  inseriscono  le
informazioni necessarie per l'elaborazione del  preventivo  da  parte
delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari; 
    c) in caso di conclusione di un contratto r.c. auto, raccolgono e
conservano secondo le modalita' concordate con le imprese di cui sono
mandatari la dichiarazione con la quale il cliente  attesta  di  aver
ricevuto le informazioni  sui  premi  offerti  dalle  imprese  stesse
relativamente al contratto base o  di  aver  utilizzato  il  servizio
PREVENTIVASS  autonomamente.  La  dichiarazione  riporta   i   numeri
identificativi  dei  preventivi  rilasciati  da  tutte   le   imprese
mandanti.