Art. 11 Obblighi a carico degli intermediari 1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 132-bis, comma 1, del codice, gli intermediari: a) accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia gia' utilizzato il servizio autonomamente; b) nel caso in cui il consumatore abbia gia' utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto, accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari; c) in caso di conclusione di un contratto r.c. auto, raccolgono e conservano secondo le modalita' concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio PREVENTIVASS autonomamente. La dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti.