Art. 28 
 
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo  sviluppo,
  la manutenzione e la gestione di soluzioni software  e  di  servizi
  informatici a favore degli enti  previdenziali  e  delle  pubbliche
  amministrazioni centrali 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati  nella  Missione  1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio
2021, con particolare riguardo alla (( Riforma 1.2 della Missione  1,
Componente 1 )), e per lo svolgimento delle  attivita'  di  sviluppo,
manutenzione  e  gestione  di  soluzioni  software   e   di   servizi
informatici,  e'  autorizzata  la  costituzione  della  societa'  3-I
S.p.A., con  sede  in  Roma,  a  capitale  interamente  pubblico.  La
societa' svolge le proprie attivita' a favore dell'Istituto nazionale
(( della previdenza sociale )) (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro    (INAIL),
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e delle altre  pubbliche  amministrazioni  centrali  indicate
nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e  3,  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A., pari a 45  milioni  di
euro, e' interamente sottoscritto e versato,  in  tre  rate  annuali,
dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella  misura  di  un  terzo  per
ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al
comma 2. 
  2. Lo statuto della societa' di cui al  comma  1  e'  adottato  con
deliberazione congiunta dei  presidenti  degli  Istituti  di  cui  al
medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale,  entro  novanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle
politiche  sociali.  Lo  statuto  definisce  ((  la  missione   della
societa', anche in  attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, )) ruoli e responsabilita' degli organi  della  societa',
nonche'  le  regole  di  funzionamento  della  societa'.  Lo  statuto
definisce altresi' le modalita' di esercizio del  controllo  analogo,
esercitato dai tre  Istituti,  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  al
fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e
la coerenza con le finalita' della transizione digitale nazionale. 
  3. Il consiglio di amministrazione della societa'  e'  composto  da
cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre  membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma  1,  tra
gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e  sono  nominati
con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti. 
  4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da  tre  membri
titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dal
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale e dal Ministro dell'economia e delle  Finanze,  quest'ultimo
con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti,  di  cui
uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno
dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al  fine  di
consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A.,
sono  in  ogni  caso  sottoposti  all'approvazione  preventiva  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a: 
    a) affidamenti di attivita' da parte di  amministrazioni  diverse
da quelle che esercitano il controllo  sulla  societa',  per  importi
maggiori di (( 500.000 )) euro; 
    b) costituzione di nuove societa'; 
    c) acquisizioni di partecipazioni in societa'; 
    d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie; 
    e) designazione di amministratori; 
    f) proposte di revoca di amministratori; 
    g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o
di societa' partecipate; 
    h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori. 
  6.  Il  rapporto  della  societa'  con  gli  Istituti  e   con   le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da  apposito  contratto
di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei  servizi,  i
livelli  minimi  inderogabili  delle  prestazioni   e   le   relative
compensazioni  economiche,  conformemente  agli  atti  di   indirizzo
strategico  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione.  Per   il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di  servizio  la
societa'  puo'   stipulare   contratti   di   lavoro   e   provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi  e  forniture  ((  ai
sensi del codice )) di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge. 
  7. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli
altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  ((  individuati
)),  tenendo  conto  delle  esigenze  di  autonomia  degli   Istituti
partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle  quote
del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta'
degli Istituti di cui  al  comma  1,  gli  strumenti,  i  mezzi,  gli
apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione  e  ogni
altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa'  3-I  S.p.A.  per
l'assolvimento dei propri  compiti,  e  sono  stabilite  le  relative
modalita' di trasferimento della societa'. 
  (( 7-bis. Tutte le operazioni,  gli  atti,  i  trasferimenti  e  le
cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati,  infrastrutture
e comunque beni strumentali, effettuati da parte  degli  Istituti  di
cui al comma 1 nei  confronti  della  societa'  di  cui  al  presente
articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. )) 
  8. La pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione  di  societa'  per   azioni   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge. 
  9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del  capitale  sociale
della societa' si provvede a valere sulle risorse appostate,  per  le
medesime finalita', nei bilanci degli (( Istituti partecipanti ))  di
cui al comma 1,  come  certificate  dagli  organi  di  revisione  dei
medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne  apposita  evidenza
contabile.  A  tal  fine   sono   corrispondentemente   ridotti   gli
stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti
Istituti.