Art. 31 
 
        Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri 
              per le politiche spaziali e aerospaziali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche'  di
realizzazione, mantenimento  e  ristabilimento  della  pace  e  della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del  ((  codice
dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle  funzioni
di alta direzione, responsabilita' politica generale e  coordinamento
delle politiche  dei  Ministeri  relative  ai  programmi  spaziali  e
aerospaziali e  per  quelle  di  supporto  ad  ogni  altra  ulteriore
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche  spaziali
e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  e'  incrementata  di  una  posizione  di
livello generale e di due  posizioni  di  livello  non  generale,  da
assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, (( individuata )) con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 303. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite
alla  struttura  di  cui  al  presente  comma,  in  sede   di   prima
applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, (( commi 6 o )) 5-bis, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai  relativi  limiti  percentuali
vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di  cui
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'  procedere,
a  valere  sulle  attuali  facolta'  assunzionali,  al  reclutamento,
tramite apposito concorso ((  da  espletare  ai  sensi  dell'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  introdotto
dall'articolo 3 del presente decreto, )) di 5 unita' di personale non
dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza
del Consiglio dei  ministri  puo'  avvalersi  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni di cui  al  comma  3-quinquies  dell'articolo  4  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio  dei
ministri si avvale, altresi', di un contingente di 5 esperti, di  cui
2 designati d'intesa con il Ministro della  difesa  e  uno  designato
d'intesa con il Ministro dello sviluppo  economico,  in  possesso  di
specifica ed elevata competenza nelle materie  delle  applicazioni  e
dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi  dell'articolo
9, comma 2, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  Il
predetto  contingente  e'  aggiuntivo  rispetto  a  quello   di   cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303. 
  3. Ai maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
508.102 euro per l'anno 2022 (( e a euro  ))  1.016.204  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.