Art. 32 
 
Misure per la realizzazione degli obiettivi di  transizione  digitale
  fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  per  il
  rafforzamento dei servizi digitali 
 
  1. Al fine di favorire maggiore  efficienza  e  celerita'  d'azione
nella realizzazione degli obiettivi di transizione  digitale  fissati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari
di cui al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101: 
    a) all'articolo 239 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole  «interventi,  acquisti  e  misure  di
sostegno a favore di una strategia di  condivisione  e  utilizzo  del
patrimonio  informativo  pubblico   a   fini   istituzionali,   della
diffusione dell'identita' digitale, del domicilio  digitale  e  delle
firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di  servizi
in rete, dell'accesso ai  servizi  in  rete  tramite  le  piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64  e  64-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attivita'
di  assistenza  tecnico-amministrativa  necessarie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e  servizi,  misure  di
sostegno, attivita' di assistenza tecnica e  progetti  nelle  materie
dell'innovazione tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda  digitale
italiana  ed  europea,  del  programma  strategico  sull'intelligenza
artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  imprese,
della strategia nazionale dei dati pubblici, (( anche con riferimento
al riuso dei dati aperti, )) dello sviluppo e della diffusione  delle
infrastrutture digitali materiali e immateriali  e  delle  tecnologie
tra cittadini, imprese e  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  della
diffusione  delle  competenze,  dell'educazione   e   della   cultura
digitale»; 
      2) al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole  «degli  aspetti
correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le  seguenti:  «e
nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia  per
la cybersicurezza nazionale»; 
    (( a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice  di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «La
disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso
di  identificazione  elettronica  ai  fini  dell'accesso  ai  servizi
erogati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti  privati
tramite canali fisici»; 
      2) all'ultimo periodo, dopo le parole:  «titolari  di  funzioni
pubbliche,» sono inserite le seguenti: «ovvero gli altri dati,  fatti
e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati  da
un gestore di attributi qualificati,»; )) 
    b)   all'articolo   64-ter,    comma    7,    del    ((    codice
dell'amministrazione digitale di cui  al  ))  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del  SGD»  sono
inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di adozione di un manuale
operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del  SGD
e di attuazione del decreto»; 
    c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: «l-ter)  sono
individuate  le  modalita'  di  adozione  di  un  manuale   operativo
contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al
presente comma.». 
    ((  c-bis)  all'articolo  54,   comma   1,   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto  di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono
inserite le seguenti: «, nonche' per la modifica o lo spostamento  di
opere o impianti resisi necessari per  ragioni  di  viabilita'  o  di
realizzazione di opere pubbliche»; 
     c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Al  fine  di  raggiungere  l'obiettivo  di   un'Europa
digitale, stabilito  nel  programma  Next  Generation  EU  e  per  il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione  digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
dicembre 2026, per gli interventi relativi  ai  lavori  di  scavo  di
lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda
ultralarga non e' richiesta la procedura di  valutazione  d'incidenza
di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore  di
rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta  giorni
l'inizio  dei  lavori  all'autorita'  competente  alla  verifica   in
questione,  allegando  un'autodichiarazione  per  l'esclusione  dalla
procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento  recante
altresi' documentazione fotografica»; 
    c-quater) al fine di favorire  maggiore  efficienza  e  celerita'
nella  realizzazione  di  reti  di  telecomunicazioni,   nonche'   di
assicurare la piena e corretta  applicazione  dell'articolo  8  della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, e dell'articolo  11  della  direttiva  2014/23/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti
e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  integralmente  esclusi
dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,
conseguentemente,   non   trovano   applicazione   le    disposizioni
eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti,  contratti  e
atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti  o  delle
concessioni di cui al periodo precedente, affidati con  procedure  di
gara, e in possesso dei  requisiti  necessari,  nell'esercizio  della
loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione
di  criteri   di   semplificazione,   efficacia,   trasparenza,   non
discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto  del  preminente
interesse  nazionale  alla  sollecita  realizzazione  delle  reti  di
telecomunicazioni. 
  1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo  la  parola:  «in  specie»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»; 
      2) dopo le parole:  «destinati  ad  ospitare»  e'  inserita  la
seguente: «successivamente»; 
    b)  al  comma  10,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «di   cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,»  sono  inserite
le seguenti: «ove previsto,». 
  1-ter.  Al  fine  di  incentivare  la  diffusione  dell'innovazione
digitale  e  del  trasferimento  tecnologico  nel  settore  agricolo,
alimentare e forestale nonche' per le finalita' di cui  al  comma  1,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i  casi  e
le condizioni  tecniche  di  dettaglio  per  l'utilizzo  dell'energia
sostenibile  e  delle   tecniche   di   agricoltura   di   precisione
intelligenti, che contribuiscono alla riduzione  delle  emissioni  di
gas serra, alla decarbonizzazione e  all'utilizzo  sostenibile  delle
risorse naturali, oltre che ad un  migliore  utilizzo  delle  matrici
ambientali. ))