Art. 28 
 
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo  sviluppo,
  la manutenzione e la gestione di soluzioni software  e  di  servizi
  informatici a favore degli enti  previdenziali  e  delle  pubbliche
  amministrazioni centrali 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati  nella  Missione  1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio
2021, con particolare riguardo alla (( Riforma 1.2 della Missione  1,
Componente 1 )), e per lo svolgimento delle  attivita'  di  sviluppo,
manutenzione  e  gestione  di  soluzioni  software   e   di   servizi
informatici,  e'  autorizzata  la  costituzione  della  societa'  3-I
S.p.A., con  sede  in  Roma,  a  capitale  interamente  pubblico.  La
societa' svolge le proprie attivita' a favore dell'Istituto nazionale
(( della previdenza sociale )) (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro    (INAIL),
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e delle altre  pubbliche  amministrazioni  centrali  indicate
nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e  3,  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A., pari a 45  milioni  di
euro, e' interamente sottoscritto e versato,  in  tre  rate  annuali,
dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella  misura  di  un  terzo  per
ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al
comma 2. 
  2. Lo statuto della societa' di cui al  comma  1  e'  adottato  con
deliberazione congiunta dei  presidenti  degli  Istituti  di  cui  al
medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale,  entro  novanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle
politiche  sociali.  Lo  statuto  definisce  ((  la  missione   della
societa', anche in  attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, )) ruoli e responsabilita' degli organi  della  societa',
nonche'  le  regole  di  funzionamento  della  societa'.  Lo  statuto
definisce altresi' le modalita' di esercizio del  controllo  analogo,
esercitato dai tre  Istituti,  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  al
fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e
la coerenza con le finalita' della transizione digitale nazionale. 
  3. Il consiglio di amministrazione della societa'  e'  composto  da
cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre  membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma  1,  tra
gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e  sono  nominati
con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti. 
  4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da  tre  membri
titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dal
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale e dal Ministro dell'economia e delle  Finanze,  quest'ultimo
con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti,  di  cui
uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno
dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al  fine  di
consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A.,
sono  in  ogni  caso  sottoposti  all'approvazione  preventiva  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a: 
    a) affidamenti di attivita' da parte di  amministrazioni  diverse
da quelle che esercitano il controllo  sulla  societa',  per  importi
maggiori di (( 500.000 )) euro; 
    b) costituzione di nuove societa'; 
    c) acquisizioni di partecipazioni in societa'; 
    d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie; 
    e) designazione di amministratori; 
    f) proposte di revoca di amministratori; 
    g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o
di societa' partecipate; 
    h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori. 
  6.  Il  rapporto  della  societa'  con  gli  Istituti  e   con   le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da  apposito  contratto
di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei  servizi,  i
livelli  minimi  inderogabili  delle  prestazioni   e   le   relative
compensazioni  economiche,  conformemente  agli  atti  di   indirizzo
strategico  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione.  Per   il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di  servizio  la
societa'  puo'   stipulare   contratti   di   lavoro   e   provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi  e  forniture  ((  ai
sensi del codice )) di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge. 
  7. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli
altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  ((  individuati
)),  tenendo  conto  delle  esigenze  di  autonomia  degli   Istituti
partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle  quote
del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta'
degli Istituti di cui  al  comma  1,  gli  strumenti,  i  mezzi,  gli
apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione  e  ogni
altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa'  3-I  S.p.A.  per
l'assolvimento dei propri  compiti,  e  sono  stabilite  le  relative
modalita' di trasferimento della societa'. 
  (( 7-bis. Tutte le operazioni,  gli  atti,  i  trasferimenti  e  le
cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati,  infrastrutture
e comunque beni strumentali, effettuati da parte  degli  Istituti  di
cui al comma 1 nei  confronti  della  societa'  di  cui  al  presente
articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. )) 
  8. La pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione  di  societa'  per   azioni   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge. 
  9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del  capitale  sociale
della societa' si provvede a valere sulle risorse appostate,  per  le
medesime finalita', nei bilanci degli (( Istituti partecipanti ))  di
cui al comma 1,  come  certificate  dagli  organi  di  revisione  dei
medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne  apposita  evidenza
contabile.  A  tal  fine   sono   corrispondentemente   ridotti   gli
stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti
Istituti. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
          legge  31 dicembre  2009,   n. 196,   recante   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica»: 
              «Art. 1  (Principi  di  coordinamento   e   ambito   di
          riferimento). - Omissis. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in  data  30 settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  ufficiale
          della   Repubblica   italiana    n. 228,    e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui  al  comma 2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              Omissis.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 33-speties   del
          decreto-legge  18 ottobre  2012,  n. 179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17 dicembre   2012,   n. 221,
          recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese»: 
              «Art. 33-septies  (Consolidamento  e  razionalizzazione
          dei siti e delle  infrastrutture  digitali  del  Paese).  -
          1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica  del  Paese,
          consolidare  e  mettere  in  sicurezza  le   infrastrutture
          digitali   delle   pubbliche   amministrazioni    di    cui
          all'articolo 2,  comma 2,  lettere  a)  e  c)  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo,  al  contempo,
          la qualita', la sicurezza,  la  scalabilita',  l'efficienza
          energetica, la sostenibilita' economica  e  la  continuita'
          operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  promuove  lo   sviluppo   di
          un'infrastruttura ad  alta  affidabilita'  localizzata  sul
          territorio  nazionale  per  la   razionalizzazione   e   il
          consolidamento  dei   Centri   per   l'elaborazione   delle
          informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata  a  tutte
          le pubbliche amministrazioni. Le  amministrazioni  centrali
          individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  nel  rispetto  dei  principi  di
          efficienza,   efficacia   ed    economicita'    dell'azione
          amministrativa, migrano i loro  Centri  per  l'elaborazione
          delle informazioni (CED) e i relativi sistemi  informatici,
          privi dei requisiti  fissati  dal  regolamento  di  cui  al
          comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo  periodo  o
          verso altra infrastruttura  propria  gia'  esistente  e  in
          possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento  di
          cui   al   comma 4. Le   amministrazioni    centrali,    in
          alternativa,  possono  migrare  i  propri   servizi   verso
          soluzioni  cloud,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
          regolamento di cui al comma 4. 
              1-bis. Le amministrazioni locali individuate  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31 dicembre  2009,
          n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza,  efficacia
          ed economicita' dell'azione amministrativa, migrano i  loro
          Centri per l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)  e  i
          relativi sistemi informatici, privi dei  requisiti  fissati
          dal regolamento di cui al comma 4,  verso  l'infrastruttura
          di  cui  al  comma 1  o  verso  altra  infrastruttura  gia'
          esistente in possesso dei requisiti  fissati  dallo  stesso
          regolamento di cui al comma 4. Le  amministrazioni  locali,
          in alternativa, possono  migrare  i  propri  servizi  verso
          soluzioni  cloud  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dal
          regolamento di cui al comma 4. 
              1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua
          con cadenza triennale, anche con il supporto  dell'Istituto
          Nazionale di  Statistica,  il  censimento  dei  Centri  per
          l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)  della  pubblica
          amministrazione di  cui  al  comma 2  e,  d'intesa  con  la
          competente struttura della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, nel rispetto di quanto previsto  dai  commi  1  e
          1-bis  e  dalla  disciplina  introdotta  dal  decreto-legge
          21 settembre 2019, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce  nel  Piano
          triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          la strategia  di  sviluppo  delle  infrastrutture  digitali
          delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo 2,   comma 2,
          lettere a) e c),  del  decreto  legislativo  7 marzo  2005,
          n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per  la
          pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni  si
          attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
          delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
          del modello cloud delle amministrazioni locali  e'  sentita
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              2. Con il termine CED  e'  da  intendere  il  sito  che
          ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla  erogazione
          di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
          erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
          minimo comprende risorse di calcolo, apparati di  rete  per
          la connessione e sistemi di memorizzazione di massa. 
              3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono  esclusi  i
          CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo  la
          normativa  in  materia  di  tutela   amministrativa   delle
          informazioni coperte  da  segreto  di  Stato  e  di  quelle
          classificate nazionali secondo le direttive  dell'Autorita'
          nazionale per  la  sicurezza  (ANS)  che  esercita  le  sue
          funzioni  tramite  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza
          (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
          (DIS). 
              4. L'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,   con
          proprio regolamento, d'intesa con la  competente  struttura
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  nel  rispetto
          della disciplina introdotta dal decreto-legge  21 settembre
          2019, n. 105, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i  livelli  minimi  di
          sicurezza, capacita' elaborativa,  risparmio  energetico  e
          affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
          amministrazione, ivi incluse le infrastrutture  di  cui  al
          comma 1. Definisce,   inoltre,   le   caratteristiche    di
          qualita', di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',
          interoperabilita', portabilita' dei servizi  cloud  per  la
          pubblica amministrazione. Con lo  stesso  regolamento  sono
          individuati  i  termini  e  le   modalita'   con   cui   le
          amministrazioni devono effettuare le migrazioni di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis nonche' le modalita'  del  procedimento  di
          qualificazione  dei   servizi   cloud   per   la   pubblica
          amministrazione. 
              4-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano,  fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge
          3 agosto  2007,  n. 124,  nel   rispetto   dell'articolo 2,
          comma 6, del decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n. 82  e
          della disciplina e dei limiti derivanti  dall'esercizio  di
          attivita' e funzioni  in  materia  di  ordine  e  sicurezza
          pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di  difesa
          e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture  digitali
          dell'amministrazione della difesa. 
              4-ter. 
              4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai  commi
          precedenti  non  si  applicano  alle  amministrazioni   che
          svolgono le funzioni di cui  all'articolo 2,  comma 6,  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti  dal
          presente articolo e' accertata dall'AgID ed  e'  punita  ai
          sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo  7 marzo
          2005, n. 82. 
              5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri o minori  entrate  per  il  bilancio
          dello Stato.».