Art. 28
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo sviluppo,
la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi
informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche
amministrazioni centrali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021, con particolare riguardo alla (( Riforma 1.2 della Missione 1,
Componente 1 )), e per lo svolgimento delle attivita' di sviluppo,
manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi
informatici, e' autorizzata la costituzione della societa' 3-I
S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La
societa' svolge le proprie attivita' a favore dell'Istituto nazionale
(( della previdenza sociale )) (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate
nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di
euro, e' interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali,
dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per
ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al
comma 2.
2. Lo statuto della societa' di cui al comma 1 e' adottato con
deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al
medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Lo statuto definisce (( la missione della
societa', anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, )) ruoli e responsabilita' degli organi della societa',
nonche' le regole di funzionamento della societa'. Lo statuto
definisce altresi' le modalita' di esercizio del controllo analogo,
esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e
la coerenza con le finalita' della transizione digitale nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da
cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra
gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati
con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da tre membri
titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo
con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti, di cui
uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno
dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di
consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A.,
sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a:
a) affidamenti di attivita' da parte di amministrazioni diverse
da quelle che esercitano il controllo sulla societa', per importi
maggiori di (( 500.000 )) euro;
b) costituzione di nuove societa';
c) acquisizioni di partecipazioni in societa';
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o
di societa' partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Il rapporto della societa' con gli Istituti e con le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da apposito contratto
di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i
livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative
compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo
strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la
societa' puo' stipulare contratti di lavoro e provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture (( ai
sensi del codice )) di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
7. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli
altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono (( individuati
)), tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti
partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote
del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta'
degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli
apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni
altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa' 3-I S.p.A. per
l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative
modalita' di trasferimento della societa'.
(( 7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le
cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture
e comunque beni strumentali, effettuati da parte degli Istituti di
cui al comma 1 nei confronti della societa' di cui al presente
articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. ))
8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale
della societa' si provvede a valere sulle risorse appostate, per le
medesime finalita', nei bilanci degli (( Istituti partecipanti )) di
cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei
medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza
contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli
stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti
Istituti.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - Omissis.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33-speties del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese»:
«Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). -
1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture
digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,
la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza
energetica, la sostenibilita' economica e la continuita'
operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di
un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul
territorio nazionale per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte
le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,
privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al
comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o
verso altra infrastruttura propria gia' esistente e in
possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di
cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in
alternativa, possono migrare i propri servizi verso
soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.
1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia
ed economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati
dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura
di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali,
in alternativa, possono migrare i propri servizi verso
soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua
con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto
Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per
l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica
amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la
competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali
delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la
pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione
di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per
la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DIS).
4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con
proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto
della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di
sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e
affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui al
comma 1. Definisce, inoltre, le caratteristiche di
qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita',
interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la
pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono
individuati i termini e le modalita' con cui le
amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis nonche' le modalita' del procedimento di
qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge
3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2,
comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di
attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza
pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa
e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali
dell'amministrazione della difesa.
4-ter.
4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi
precedenti non si applicano alle amministrazioni che
svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal
presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai
sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.».