Art. 29
Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali
1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche', nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione
di servizi cloud infrastrutturali».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 593, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di
bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio, il superamento del limite delle spese per
acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e'
consentito in presenza di un corrispondente aumento dei
ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio
rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle
entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi
o delle entrate puo' essere utilizzato per l'incremento
delle spese per beni e servizi entro il termine
dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non
concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi
di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di
legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a
spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi'
consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi
del settore informatico finanziate con il PNRR, nonche',
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, per l'acquisizione di servizi cloud
infrastrutturali.
Omissis.».