Art. 30
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale
e aerospaziale e disposizioni (( in materia di codice
dell'amministrazione digitale ))
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni,» sono soppresse e, dopo le parole «al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,» sono inserite le
seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»;
2) al comma 3 le parole «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o il (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; e le parole «le competenze
attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e
vigilanza»; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero
dell'Universita' e della ricerca esercita poteri di indirizzo
strategico limitatamente all'attivita' di ricerca scientifica svolta
dall'ASI.»;
b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole «degli indirizzi del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»;
2) alla lettera a-bis) dopo le parole «degli indirizzi del»
sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o
(( Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»;
3) alla lettera b) dopo le parole «degli indirizzi del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»;
4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del» e dopo le
parole «l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto
riguarda il settore dell'astrofisica» sono inserite le seguenti: «e
con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento
della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Universita' e
della ricerca»;
5) alla lettera f), le parole «dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e
della ricerca (ANVUR)»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera f) e' abrogata;
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
e' individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca, con le procedure di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e
puo' essere confermato una sola volta.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Consiglio di
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 21,»;
2) al comma 1, lettera e), le parole « ((, il comitato )) di
valutazione, e il direttore generale» sono soppresse;
3) al comma 1, lettera h), le parole «al direttore generale,»
sono soppresse;
4) al comma 2, le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o (( Ministro
o Sottosegretario di Stato delegato ))»; la parola «quattro» e'
sostituita dalla seguente «sei» e dopo le parole «dei quali uno
designato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio
dei ministri o (( Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )),
uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno»;
5) al comma 3, le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato ))»;
e) all'articolo 9, comma 2:
1) al primo periodo, le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato ))»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «due membri supplenti
sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno effettivo e uno
supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»;
f) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il direttore generale e' nominato dal Presidente
dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»;
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato ))»;
2) al comma 6, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei
ministri» sono inserite le seguenti: «o (( Ministro o Sottosegretario
di Stato delegato ))»; e le parole «, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse;
h) all'articolo 14 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti
annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )), con proprio decreto,
d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca
limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di
ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli
aspetti di competenza.»;
i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole «per il finanziamento
degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle
seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI),
di cui al comma 2-bis»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di
distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorita' alle
risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi
internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i
programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con
leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro
il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei
ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco
analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle
predette obbligazioni internazionali.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un Fondo per il finanziamento
dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499
milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle
spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonche' al finanziamento
delle attivita' dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei
programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri per essere assegnate all'Autorita' (( di Governo ))
delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la
ripartizione con apposito decreto.»;
l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) c) e
d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o del (( Ministro o
Sottosegretario di Stato delegato )). La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le
universita' e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione
di azioni previste nel piano triennale di attivita' di cui
all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di
esplorazione e di ricerca.»;
2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio
dei ministri»;
m) all'articolo 17, comma 1, le parole «in coerenza con le
procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposti al
controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con
le procedure e modalita' di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»;
n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono inviati» sono
inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,».
2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) (( nel
Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno )) 1998, n. 305, sono
trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i
propri regolamenti alle (( disposizioni di cui al presente articolo
)).
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario
(( di Stato )) delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per
adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente
tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione
composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di
adeguata professionalita', con il compito di attuare le necessarie
modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana ((, integrati ai sensi
del comma 1, lettera d), numero 4), )) rimangono in carica fino alla
scadenza naturale del loro mandato.
(( 5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022 e a euro
41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio
dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e a
21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ))
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), (( numeri 1) )),
2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204.
7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera
a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse.
8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi gia' assegnati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' fermo
restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non puo' ricevere altre
risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero
dell'universita' e della ricerca in favore di altri enti pubblici di
ricerca vigilati dal medesimo ministero.
(( 8-bis. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da: «, anche ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Per la violazione
della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis»;
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri
sanzionatori attribuiti dalla legge»;
c) all'articolo 62, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le modalita' e i tempi di adesione da parte dei
comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente
dismissione della versione analogica dei registri di stato civile,
sono definiti con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis»;
d) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in
qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio
dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati
identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza
e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di
contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso
l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista
dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche
successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza
almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita.
Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle
funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i
gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare
le verifiche di cui ai precedenti periodi».
8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
dopo il comma 7-novies e' aggiunto il seguente:
«7-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quinquies,
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il
Sottosegretario di Stato delegato alle politiche spaziali e
aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella
comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come
richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C
508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, e'
autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di
euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni di
euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni
di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o
azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
ovvero di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture
capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di
uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture debt,
istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I
rapporti tra le parti, i criteri e le modalita' degli investimenti
sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda
la remunerazione dell'attivita' svolta. I rimborsi dei capitali
investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze,
sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri».))