Art. 30 
 
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore  spaziale
  e  aerospaziale  e   disposizioni   ((   in   materia   di   codice
  dell'amministrazione digitale )) 
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989,  n.  168,  e
successive modificazioni,» sono  soppresse  e,  dopo  le  parole  «al
decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,»  sono  inserite  le
seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»; 
      2)  al  comma   3   le   parole   «Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; e  le  parole  «le  competenze
attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e
vigilanza»; in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Il  Ministero
dell'Universita'  e  della  ricerca  esercita  poteri  di   indirizzo
strategico limitatamente all'attivita' di ricerca scientifica  svolta
dall'ASI.»; 
    b)  all'articolo  3,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera a) dopo le parole «degli  indirizzi  del»  sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»; 
      2) alla lettera a-bis) dopo le  parole  «degli  indirizzi  del»
sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei  ministri  o
(( Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»; 
      3) alla lettera b) dopo le parole «degli  indirizzi  del»  sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )) e del»; 
      4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato ))  e  del»  e  dopo  le
parole  «l'Istituto  Nazionale  di  Astrofisica  (INAF),  per  quanto
riguarda il settore dell'astrofisica» sono inserite le  seguenti:  «e
con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del  coordinamento
della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Universita'  e
della ricerca»; 
      5) alla lettera f), le parole «dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'Agenzia Nazionale di valutazione del  sistema  Universitario  e
della ricerca (ANVUR)»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, la lettera f) e' abrogata; 
      2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
e' individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca, con le procedure di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica  quattro  anni  e
puo' essere confermato una sola volta.»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «Consiglio  di
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi  i  poteri
del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   e   del   Comitato
interministeriale di cui all'articolo 21,»; 
      2) al comma 1, lettera e), le parole « ((, il  comitato  ))  di
valutazione, e il direttore generale» sono soppresse; 
      3) al comma 1, lettera h), le parole «al  direttore  generale,»
sono soppresse; 
      4)  al  comma   2,   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ((  Ministro
o Sottosegretario di Stato  delegato  ))»;  la  parola  «quattro»  e'
sostituita dalla seguente «sei» e  dopo  le  parole  «dei  quali  uno
designato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri o (( Ministro o Sottosegretario di  Stato  delegato  )),
uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno»; 
      5)  al  comma   3,   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   o   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; 
    e) all'articolo 9, comma 2: 
      1) al  primo  periodo,  le  parole  «Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   o   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; 
      2) al secondo periodo, dopo le  parole  «due  membri  supplenti
sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno  effettivo  e  uno
supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»; 
    f) all'articolo 11, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis.  Il   direttore   generale   e'   nominato   dal   Presidente
dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»; 
    g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al   comma   4   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   o   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato ))»; 
      2) al comma 6, dopo le parole  «Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» sono inserite le seguenti: «o (( Ministro o Sottosegretario
di Stato delegato ))»; e  le  parole  «,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse; 
    h) all'articolo 14 dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Il piano triennale  dell'ente  ed  i  relativi  aggiornamenti
annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((
Ministro o Sottosegretario di Stato delegato )), con proprio decreto,
d'intesa  con  il  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione  e  di
ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per  gli
aspetti di competenza.»; 
    i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera a),  le  parole  «per  il  finanziamento
degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1  e  2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite  dalle
seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI),
di cui al comma 2-bis»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  sede  di
distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorita' alle
risorse   destinate   ad   obbligazioni   derivanti   da    programmi
internazionali. Sono esclusi dalla determinazione  del  fabbisogno  i
programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi  realizzati  con
leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n.  10.  Entro
il 30 giugno  di  ciascun  anno,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco
analitico degli oneri per il  successivo  esercizio  derivanti  dalle
predette obbligazioni internazionali.»; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  e'  istituito  un  Fondo  per   il   finanziamento
dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione  pari  a  499
milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura  delle
spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonche' al  finanziamento
delle attivita' dell'ASI, ivi  comprese  quelle  di  svolgimento  dei
programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto  Fondo
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per essere assegnate  all'Autorita'  ((  di  Governo  ))
delegata per le politiche spaziali e aerospaziali,  che  ne  cura  la
ripartizione con apposito decreto.»; 
    l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b)  c)  e
d) sono in  ogni  caso  sottoposte  alla  previa  autorizzazione  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del   ((   Ministro   o
Sottosegretario di Stato delegato )). La disposizione di cui al primo
periodo non si  applica  agli  accordi  e  alle  convenzioni  con  le
universita' e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in  esecuzione
di  azioni  previste  nel  piano  triennale  di  attivita'   di   cui
all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti  i  piani  di
esplorazione e di ricerca.»; 
      2) al comma 4 sono inserite, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio
dei ministri»; 
    m) all'articolo 17, comma  1,  le  parole  «in  coerenza  con  le
procedure e modalita' di cui all'articolo  8  della  legge  9  maggio
1989,  n.  168.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sottoposti  al
controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con
le  procedure  e  modalita'  di  cui  all'articolo  4   del   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»; 
    n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono  inviati»  sono
inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,». 
  2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) ((  nel
Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA)  S.p.a.,  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno ))  1998,  n.  305,  sono
trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto  ed  i
propri regolamenti alle (( disposizioni di cui al  presente  articolo
)). 
  4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  3,  il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario
(( di Stato )) delegato assegna all'ente un termine di tre  mesi  per
adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente
tale termine, il Presidente del Consiglio dei  ministri  costituisce,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione
composta da tre  membri,  compreso  il  presidente,  in  possesso  di
adeguata professionalita', con il compito di  attuare  le  necessarie
modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. 
  5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana ((, integrati ai sensi
del comma 1, lettera d), numero 4), )) rimangono in carica fino  alla
scadenza naturale del loro mandato. 
  (( 5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma  1,
lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022  e  a  euro
41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico  del  bilancio
dell'ASI.  Alla   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno  2022  e  a
21.527  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. )) 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), (( numeri  1)  )),
2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5  giugno  1998,
n. 204. 
  7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno  1998,
n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1,  lettera
a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della  legge
31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse. 
  8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi gia'  assegnati  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  fermo
restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non  puo'  ricevere  altre
risorse o  contributi  comunque  denominati  disposti  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca in favore di altri enti pubblici  di
ricerca vigilati dal medesimo ministero. 
  (( 8-bis.  Al  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da: «, anche  ai  sensi
dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990,  n.  241»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Per  la  violazione
della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis»; 
    b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   trovano
applicazione  in  tutti  i  casi  in  cui  l'AgID   esercita   poteri
sanzionatori attribuiti dalla legge»; 
    c) all'articolo  62,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le modalita' e i tempi di adesione  da  parte  dei
comuni  all'archivio  nazionale   informatizzato,   con   conseguente
dismissione della versione analogica dei registri  di  stato  civile,
sono definiti con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis»; 
    d) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
      «3-ter.  I  gestori  dell'identita'  digitale  accreditati,  in
qualita'  di  gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del   rilascio
dell'identita' digitale a  una  persona  fisica,  verificano  i  dati
identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di  residenza
e, ove disponibili,  il  domicilio  digitale  o  altro  indirizzo  di
contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso
l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma  prevista
dall'articolo   50-ter.   Tali   verifiche    sono    svolte    anche
successivamente al  rilascio  dell'identita'  digitale,  con  cadenza
almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in  vita.
Il direttore dell'AgID, previo accertamento  dell'operativita'  delle
funzionalita' necessarie, fissa la data a  decorrere  dalla  quale  i
gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare
le verifiche di cui ai precedenti periodi». 
  8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
dopo il comma 7-novies e' aggiunto il seguente: 
    «7-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quinquies,
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il  Ministro  o  il
Sottosegretario  di  Stato  delegato  alle   politiche   spaziali   e
aerospaziali,  nel   rispetto   delle   condizioni   previste   nella
comunicazione  della  Commissione   europea   2016/C   262/01,   come
richiamata  dalla  comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C
508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per  il  finanziamento  del  rischio,  e'
autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di
euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),  punto  3,
del  decreto-legge  6   maggio   2021,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni  di
euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28  milioni
di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o
azioni di uno o piu' fondi per  il  venture  capital,  come  definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
ovvero di uno o piu' fondi che investono  in  fondi  per  il  venture
capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture  debt  o  di
uno o piu'  fondi  che  investono  in  fondi  per  il  venture  debt,
istituiti dalla  societa'  che  gestisce  anche  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  I
rapporti tra le parti, i criteri e le  modalita'  degli  investimenti
sono regolati da un'apposita convenzione, anche per  quanto  riguarda
la remunerazione  dell'attivita'  svolta.  I  rimborsi  dei  capitali
investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse  le  plusvalenze,
sono versati all'entrata del bilancio autonomo della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri».))