Art. 31 
 
        Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri 
              per le politiche spaziali e aerospaziali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche'  di
realizzazione, mantenimento  e  ristabilimento  della  pace  e  della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del  ((  codice
dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle  funzioni
di alta direzione, responsabilita' politica generale e  coordinamento
delle politiche  dei  Ministeri  relative  ai  programmi  spaziali  e
aerospaziali e  per  quelle  di  supporto  ad  ogni  altra  ulteriore
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche  spaziali
e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  e'  incrementata  di  una  posizione  di
livello generale e di due  posizioni  di  livello  non  generale,  da
assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, (( individuata )) con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 303. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite
alla  struttura  di  cui  al  presente  comma,  in  sede   di   prima
applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, (( commi 6 o )) 5-bis, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai  relativi  limiti  percentuali
vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di  cui
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'  procedere,
a  valere  sulle  attuali  facolta'  assunzionali,  al  reclutamento,
tramite apposito concorso ((  da  espletare  ai  sensi  dell'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  introdotto
dall'articolo 3 del presente decreto, )) di 5 unita' di personale non
dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza
del Consiglio dei  ministri  puo'  avvalersi  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni di cui  al  comma  3-quinquies  dell'articolo  4  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio  dei
ministri si avvale, altresi', di un contingente di 5 esperti, di  cui
2 designati d'intesa con il Ministro della  difesa  e  uno  designato
d'intesa con il Ministro dello sviluppo  economico,  in  possesso  di
specifica ed elevata competenza nelle materie  delle  applicazioni  e
dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi  dell'articolo
9, comma 2, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  Il
predetto  contingente  e'  aggiuntivo  rispetto  a  quello   di   cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303. 
  3. Ai maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
508.102 euro per l'anno 2022 (( e a euro  ))  1.016.204  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 21,  comma 2,  del
          decreto  legislativo   4 giugno   2003,   n. 128,   recante
          «Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)»: 
              «Art. 21 (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale
          e aerospaziale). - Omissis 
              2. Per le finalita' di cui al  comma 1,  il  Presidente
          del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, individua il Ministro,  anche  senza
          portafoglio,  ovvero  il  Sottosegretario  di  Stato   alla
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  con  delega  alle
          politiche  spaziali  e  aerospaziali  e   l'ufficio   della
          Presidenza del Consiglio responsabile  delle  attivita'  di
          supporto, coordinamento e segreteria del Comitato. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo degli articoli 88 e 89 del  decreto
          legislativo   15 marzo   2010,   n. 66,   recante   «Codice
          dell'ordinamento militare»: 
              «Art. 88 (Principi in  materia  di  organizzazione).  -
          1. Lo  strumento  militare  e'  volto   a   consentire   la
          permanente  disponibilita'  di  strutture  di   comando   e
          controllo  di  Forza  armata   e   interforze,   facilmente
          integrabili  in  complessi  multinazionali,  e  di   unita'
          terrestri, navali, aeree, cibernetiche e  aero-spaziali  di
          intervento rapido,  preposte  alla  difesa  del  territorio
          nazionale, delle vie di comunicazione  marittime  e  aeree,
          delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in
          ambito   militare;   e'   finalizzato,    altresi',    alla
          partecipazione  a   missioni   anche   multinazionali   per
          interventi a supporto della pace. 
              2. Le predisposizioni di mobilitazione,  occorrenti  ai
          fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento  dei
          comandi, enti e unita' in vita.» 
              «Art. 89 (Compiti delle  Forze  armate).  -  1. Compito
          prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato. 
              2. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare
          al fine della realizzazione della pace e  della  sicurezza,
          in conformita' alle regole  del  diritto  internazionale  e
          alle  determinazioni  delle  organizzazioni  internazionali
          delle quali l'Italia fa parte. 
              3. Le Forze armate concorrono alla  salvaguardia  delle
          libere  istituzioni  e  svolgono   compiti   specifici   in
          circostanze di  pubblica  calamita'  e  in  altri  casi  di
          straordinaria necessita' e urgenza. 
              4. In caso  di  conflitti  armati  e  nel  corso  delle
          operazioni di mantenimento e ristabilimento  della  pace  e
          della sicurezza internazionale  i  comandanti  delle  Forze
          armate  vigilano,  in  concorso,  se  previsto,   con   gli
          organismi internazionali competenti, sull'osservanza  delle
          norme di diritto internazionale umanitario.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 7 e  dell'articolo 9,
          comma 2  e  5,  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,
          n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59»: 
              «Art. 7  (Autonomia   organizzativa).   -   1. Per   lo
          svolgimento   delle   funzioni   istituzionali    di    cui
          all'articolo 2,  e  per  i  compiti  di  organizzazione   e
          gestione delle occorrenti risorse umane e  strumentali,  il
          Presidente individua con propri decreti le aree  funzionali
          omogenee da affidare alle strutture in cui si  articola  il
          Segretariato generale. 
              2. Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina  le
          strutture della cui attivita' si  avvalgono  i  Ministri  o
          Sottosegretari da lui delegati. 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano  il  numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 
              4. Per lo svolgimento di  particolari  compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione  gia'  operanti:   in   tale   caso   si   applica
          l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e successive modificazioni. Sentiti il  Comitato  nazionale
          per la bioetica e gli altri organi collegiali  che  operano
          presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
          disciplina le strutture di supporto. 
              4-bis.  Per  le  attribuzioni  che  implicano  l'azione
          unitaria  di  piu'   dipartimenti   o   uffici   a   questi
          equiparabili, il  Presidente  puo'  istituire  con  proprio
          decreto     apposite      unita'      di      coordinamento
          interdipartimentale, il cui  responsabile  e'  nominato  ai
          sensi  dell'articolo 18,  comma 3,  della  legge  23 agosto
          1988, n. 400. 
              Dall'attuazione del presente comma non devono  in  ogni
          caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello
          Stato. 
              5. Il   Segretario   generale   e'   responsabile   del
          funzionamento del Segretariato generale  e  della  gestione
          delle risorse umane  e  strumentali  della  Presidenza.  Il
          Segretario generale puo' essere coadiuvato da  uno  o  piu'
          Vicesegretari  generali.  Per  le  strutture   affidate   a
          Ministri o Sottosegretari, le responsabilita'  di  gestione
          competono ai funzionari preposti alle  strutture  medesime,
          ovvero,  nelle  more  della   preposizione,   a   dirigenti
          temporaneamente  delegati  dal  Segretario   generale,   su
          indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 
              6. Le disposizioni  che  disciplinano  i  poteri  e  le
          responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
          amministrazioni,   con   particolare    riferimento    alla
          valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
          limiti e con le modalita'  da  definirsi  con  decreto  del
          Presidente, sentite  le  organizzazioni  sindacali,  tenuto
          conto della peculiarita' dei compiti della  Presidenza.  Il
          Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
          Ministri o Sottosegretari delegati,  indicano  i  parametri
          organizzativi  e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi   di
          gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
          generali   preposti   alle   strutture   individuate    dal
          Presidente. 
              7. Il Presidente, con  propri  decreti,  individua  gli
          uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
          relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio  o
          sottosegretari  della  Presidenza,  e   ne   determina   la
          composizione. 
              8. La       razionalita'       dell'ordinamento       e
          dell'organizzazione  della  Presidenza  e'   sottoposta   a
          periodica verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso  a
          strutture specializzate pubbliche o private. Il  Presidente
          informa le Camere dei risultati della verifica. In sede  di
          prima applicazione del presente  decreto,  la  verifica  e'
          effettuata dopo due anni.» 
              «Art. 9 (Personale della Presidenza). - Omissis. 
              2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
          di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
          limiti di cui all'articolo 11,  comma 4;  di  personale  di
          prestito, proveniente da altre  amministrazioni  pubbliche,
          ordini,  organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione   di
          comando, fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
              Omissis. 
              5. Il Presidente, con proprio  decreto,  stabilisce  il
          contingente   del   personale   di   prestito,   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
          esperti,  e  le  corrispondenti  risorse   finanziarie   da
          stanziare in bilancio. Appositi contingenti  sono  previsti
          per il personale delle forze di polizia,  per  le  esigenze
          temporanee di cui all'articolo 39,  comma 22,  della  legge
          27 dicembre 1997,  n. 449,  nonche'  per  il  personale  di
          prestito   utilizzabile   nelle   strutture   di    diretta
          collaborazione.  Il  Presidente  puo'  ripartire  per  aree
          funzionali,   in   relazione   alle   esigenze   ed    alle
          disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale  di
          prestito, dei consulenti ed esperti. Al  giuramento  di  un
          nuovo Governo,  cessano  di  avere  effetto  i  decreti  di
          utilizzazione del personale estraneo  e  del  personale  di
          prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle  autorita'
          politiche. Il restante personale di prestito e'  restituito
          entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza,  salva
          proroga del comando o conferma  del  fuori  ruolo  disposte
          sulla base di specifica e motivata richiesta dei  dirigenti
          preposti alle strutture della Presidenza. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 5-bis e  6,
          del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 19  (Incarichi  di  funzioni   dirigenziali).   -
          Omissis. 
              5-bis.Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna
          amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5
          possono  essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione,
          anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai  ruoli  di   cui
          all'articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni
          di  cui   all'articolo 1,   comma 2,   ovvero   di   organi
          costituzionali,   previo    collocamento    fuori    ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              Omissis. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23e dell'8 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di  cui  aldecreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35-quater  (Procedimento  per  l'assunzione   del
          personale  non   dirigenziale).   -   1. I   concorsi   per
          l'assunzione   del   personale   non   dirigenziale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
          quelli  indetti  dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
          esclusi quelli relativi al personale di cui all'arti-  colo
          3, prevedono: 
              a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche  a
          contenuto  teorico-pratico,   e   di   una   prova   orale,
          comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera ai  sensi  dell'articolo 37. Le  prove  di
          esame sono  finalizzate  ad  accertare  il  possesso  delle
          competenze, intese come insieme delle  conoscenze  e  delle
          capacita'    logico-tecniche,    comportamentali    nonche'
          manageriali, per i profili che svolgono tali  compiti,  che
          devono essere specificate nel bando, e definite in  maniera
          coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle  abilita'
          residue  nel  caso  dei  soggetti  di  cui  all'articolo 1,
          comma 1, della  legge  12 marzo  1999,  n. 68. Per  profili
          iniziali e non  specializzati,  le  prove  di  esame  danno
          particolare  rilievo   all'accertamento   delle   capacita'
          comportamentali,  incluse  quelle  relazionali,   e   delle
          attitudini. Il numero delle prove  d'esame  e  le  relative
          modalita' di svolgimento e correzione  devono  contemperare
          l'ampiezza  e  la  profondita'  della   valutazione   delle
          competenze definite nel bando con l'esigenza di  assicurare
          tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso  orientati
          ai principi espressi nel comma 2; 
              b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali  e,
          facoltativamente, lo svolgimento in  videoconferenza  della
          prova orale, garantendo comunque  l'adozione  di  soluzioni
          tecniche    che    ne    assicurino     la     pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
              c) che le prove di esame possano  essere  precedute  da
          forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
          e soggetti specializzati in  selezione  di  personale,  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,  e
          possano riguardare l'accertamento  delle  conoscenze  o  il
          possesso delle competenze di cui alla lettera a),  indicate
          nel bando; 
              d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati
          dalle   singole    amministrazioni    responsabili    dello
          svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le
          quali adottano la tipologia selettiva piu'  conferente  con
          la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per
          l'assunzione   di   profili   specializzati,   oltre   alle
          competenze,  siano  valutate   le   esperienze   lavorative
          pregresse   e   pertinenti,   anche   presso   la    stessa
          amministrazione, ovvero le abilita' residue  nel  caso  dei
          soggetti  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  della   legge
          12 marzo 1999, n. 68. Le predette  amministrazioni  possono
          prevedere  che  nella  predisposi-  zione  delle  prove  le
          commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
          competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
              e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in
          sede di bando, ad  elevata  specializzazione  tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
              f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale,
          inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
          non superiore a un terzo,  alla  formazione  del  punteggio
          finale. 
              2. Le procedure di reclutamento di cui  al  comma 1  si
          svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
          l'efficienza, l'efficacia e la celerita'  di  espletamento,
          che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e  la
          tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
          di sistemi digitali di- retti anche a realizzare  forme  di
          presele-  zione  ed  a  selezioni  decentrate,  anche   non
          contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
          scelta organizzativa dell'amministrazione  procedente,  nel
          rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
          lo svolgimento delle  prove  da  parte  dei  candidati  con
          disabilita' accertata ai  sensi  dell'articolo 4,  comma 1,
          della  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  o  con   disturbi
          specifici di apprendimento accertati ai sensi  della  legge
          8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali  le
          amministra- zioni  assicurano  comunque  la  trasparenza  e
          l'omogeneita'  delle  prove  somministrate   in   modo   da
          garantire il medesimo grado di  selettivita'  tra  tutti  i
          partecipanti. 
              3. Le commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente.». 
              -    Si    riporta    il     testo     dell'articolo 4,
          comma 3-quinquies,  del   decreto-legge   31 agosto   2013,
          n. 101,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti  per
          il perseguimento di obiettivi  di  razionalizzazione  nelle
          pubbliche amministrazioni»: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorso,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - Omissis. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo  30 marzo
          2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,   si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale   25 luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici.   Le    amministrazioni    pubbliche    di    cui
          all'articolo 35, comma 4, del  citato  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nel  rispetto
          del regime delle assunzioni a tempo indeterminato  previsto
          dalla normativa vigente, possono  assumere  personale  solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente  della  Repubblica  16 aprile  2013,
          n. 70. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
              «Omissis. 
              200. Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.».