Art. 31
Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
per le politiche spaziali e aerospaziali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche' di
realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del (( codice
dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni
di alta direzione, responsabilita' politica generale e coordinamento
delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e
aerospaziali e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore
funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del
Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali
e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' incrementata di una posizione di
livello generale e di due posizioni di livello non generale, da
assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, (( individuata )) con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite
alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima
applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, (( commi 6 o )) 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali
vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' procedere,
a valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento,
tramite apposito concorso (( da espletare ai sensi dell'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto
dall'articolo 3 del presente decreto, )) di 5 unita' di personale non
dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avvalersi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei
ministri si avvale, altresi', di un contingente di 5 esperti, di cui
2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di
specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e
dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
predetto contingente e' aggiuntivo rispetto a quello di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a
508.102 euro per l'anno 2022 (( e a euro )) 1.016.204 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante
«Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)»:
«Art. 21 (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale
e aerospaziale). - Omissis
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, individua il Ministro, anche senza
portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle
politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della
Presidenza del Consiglio responsabile delle attivita' di
supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 88 e 89 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»:
«Art. 88 (Principi in materia di organizzazione). -
1. Lo strumento militare e' volto a consentire la
permanente disponibilita' di strutture di comando e
controllo di Forza armata e interforze, facilmente
integrabili in complessi multinazionali, e di unita'
terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali di
intervento rapido, preposte alla difesa del territorio
nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree,
delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in
ambito militare; e' finalizzato, altresi', alla
partecipazione a missioni anche multinazionali per
interventi a supporto della pace.
2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai
fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei
comandi, enti e unita' in vita.»
«Art. 89 (Compiti delle Forze armate). - 1. Compito
prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato.
2. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare
al fine della realizzazione della pace e della sicurezza,
in conformita' alle regole del diritto internazionale e
alle determinazioni delle organizzazioni internazionali
delle quali l'Italia fa parte.
3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle
libere istituzioni e svolgono compiti specifici in
circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di
straordinaria necessita' e urgenza.
4. In caso di conflitti armati e nel corso delle
operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e
della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze
armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli
organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle
norme di diritto internazionale umanitario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 e dell'articolo 9,
comma 2 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59»:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui
all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica
l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale
per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.»
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - Omissis.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
Omissis.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da
stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti
per il personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di
prestito utilizzabile nelle strutture di diretta
collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per aree
funzionali, in relazione alle esigenze ed alle
disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di
prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un
nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di
utilizzazione del personale estraneo e del personale di
prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita'
politiche. Il restante personale di prestito e' restituito
entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva
proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte
sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti
preposti alle strutture della Presidenza.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis.
5-bis.Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5
possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione,
anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui
all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
Omissis.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui aldecreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'arti- colo
3, prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a
contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando, e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili
iniziali e non specializzati, le prove di esame danno
particolare rilievo all'accertamento delle capacita'
comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle
attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative
modalita' di svolgimento e correzione devono contemperare
l'ampiezza e la profondita' della valutazione delle
competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare
tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati
ai principi espressi nel comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati
dalle singole amministrazioni responsabili dello
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le
quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con
la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per
l'assunzione di profili specializzati, oltre alle
competenze, siano valutate le esperienze lavorative
pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposi- zione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in
sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio
finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali di- retti anche a realizzare forme di
presele- zione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge
8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministra- zioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorso, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - Omissis.
3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto
del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».