Art. 32 
 
Misure per la realizzazione degli obiettivi di  transizione  digitale
  fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  per  il
  rafforzamento dei servizi digitali 
 
  1. Al fine di favorire maggiore  efficienza  e  celerita'  d'azione
nella realizzazione degli obiettivi di transizione  digitale  fissati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari
di cui al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101: 
    a) all'articolo 239 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole  «interventi,  acquisti  e  misure  di
sostegno a favore di una strategia di  condivisione  e  utilizzo  del
patrimonio  informativo  pubblico   a   fini   istituzionali,   della
diffusione dell'identita' digitale, del domicilio  digitale  e  delle
firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di  servizi
in rete, dell'accesso ai  servizi  in  rete  tramite  le  piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64  e  64-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attivita'
di  assistenza  tecnico-amministrativa  necessarie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e  servizi,  misure  di
sostegno, attivita' di assistenza tecnica e  progetti  nelle  materie
dell'innovazione tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda  digitale
italiana  ed  europea,  del  programma  strategico  sull'intelligenza
artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  imprese,
della strategia nazionale dei dati pubblici, (( anche con riferimento
al riuso dei dati aperti, )) dello sviluppo e della diffusione  delle
infrastrutture digitali materiali e immateriali  e  delle  tecnologie
tra cittadini, imprese e  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  della
diffusione  delle  competenze,  dell'educazione   e   della   cultura
digitale»; 
      2) al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole  «degli  aspetti
correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le  seguenti:  «e
nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia  per
la cybersicurezza nazionale»; 
    (( a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice  di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «La
disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso
di  identificazione  elettronica  ai  fini  dell'accesso  ai  servizi
erogati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti  privati
tramite canali fisici»; 
      2) all'ultimo periodo, dopo le parole:  «titolari  di  funzioni
pubbliche,» sono inserite le seguenti: «ovvero gli altri dati,  fatti
e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati  da
un gestore di attributi qualificati,»; )) 
    b)   all'articolo   64-ter,    comma    7,    del    ((    codice
dell'amministrazione digitale di cui  al  ))  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del  SGD»  sono
inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di adozione di un manuale
operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del  SGD
e di attuazione del decreto»; 
    c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: «l-ter)  sono
individuate  le  modalita'  di  adozione  di  un  manuale   operativo
contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al
presente comma.». 
    ((  c-bis)  all'articolo  54,   comma   1,   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto  di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono
inserite le seguenti: «, nonche' per la modifica o lo spostamento  di
opere o impianti resisi necessari per  ragioni  di  viabilita'  o  di
realizzazione di opere pubbliche»; 
     c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Al  fine  di  raggiungere  l'obiettivo  di   un'Europa
digitale, stabilito  nel  programma  Next  Generation  EU  e  per  il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione  digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
dicembre 2026, per gli interventi relativi  ai  lavori  di  scavo  di
lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda
ultralarga non e' richiesta la procedura di  valutazione  d'incidenza
di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore  di
rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta  giorni
l'inizio  dei  lavori  all'autorita'  competente  alla  verifica   in
questione,  allegando  un'autodichiarazione  per  l'esclusione  dalla
procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento  recante
altresi' documentazione fotografica»; 
    c-quater) al fine di favorire  maggiore  efficienza  e  celerita'
nella  realizzazione  di  reti  di  telecomunicazioni,   nonche'   di
assicurare la piena e corretta  applicazione  dell'articolo  8  della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, e dell'articolo  11  della  direttiva  2014/23/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti
e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  integralmente  esclusi
dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,
conseguentemente,   non   trovano   applicazione   le    disposizioni
eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti,  contratti  e
atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti  o  delle
concessioni di cui al periodo precedente, affidati con  procedure  di
gara, e in possesso dei  requisiti  necessari,  nell'esercizio  della
loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione
di  criteri   di   semplificazione,   efficacia,   trasparenza,   non
discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto  del  preminente
interesse  nazionale  alla  sollecita  realizzazione  delle  reti  di
telecomunicazioni. 
  1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo  la  parola:  «in  specie»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»; 
      2) dopo le parole:  «destinati  ad  ospitare»  e'  inserita  la
seguente: «successivamente»; 
    b)  al  comma  10,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «di   cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,»  sono  inserite
le seguenti: «ove previsto,». 
  1-ter.  Al  fine  di  incentivare  la  diffusione  dell'innovazione
digitale  e  del  trasferimento  tecnologico  nel  settore  agricolo,
alimentare e forestale nonche' per le finalita' di cui  al  comma  1,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i  casi  e
le condizioni  tecniche  di  dettaglio  per  l'utilizzo  dell'energia
sostenibile  e  delle   tecniche   di   agricoltura   di   precisione
intelligenti, che contribuiscono alla riduzione  delle  emissioni  di
gas serra, alla decarbonizzazione e  all'utilizzo  sostenibile  delle
risorse naturali, oltre che ad un  migliore  utilizzo  delle  matrici
ambientali. )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 239 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 239 (Fondo per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          digitalizzazione).  -  1. Nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          Fondo,con una dotazione di 50 milioni di  euro  per  l'anno
          2020,per l'innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,
          destinato  alla  copertura  delle  spese  per   interventi,
          acquisti di beni e servizi, misure di  sostegno,  attivita'
          di   assistenza   tecnica   e   progetti   nelle    materie
          dell'innovazione tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda
          digitale italiana  ed  europea,  del  programma  strategico
          sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per
          la  banda  ultra  larga,   della   digitalizzazione   delle
          pubbliche amministrazioni e delle imprese, della  strategia
          nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso
          dei dati aperti, dello sviluppo e  della  diffusione  delle
          infrastrutture digitali materiali  e  immateriali  e  delle
          tecnologie   tra    cittadini,    imprese    e    pubbliche
          amministrazioni, nonche' della diffusione delle competenze,
          dell'educazione  e  della  cultura  digitale.  Le  suddette
          risorse,  sono  trasferite  al  bilancio   autonomo   della
          Presidenza del consiglio dei ministri per essere  assegnate
          al Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
          risorse. 
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione  sono  individuati  gli
          interventi a cui  sono  destinate  le  risorse  di  cui  al
          comma 1,  tenendo  conto  degli  aspetti   correlati   alla
          sicurezza  cibernetica  e  nel  rispetto  delle  competenze
          attribuite dalla legge all'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale. 
              Con i predetti decreti, le risorse di  cui  al  comma 1
          possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche  alle
          pubbliche   amministrazioni   e   ai   soggetti   di    cui
          all'articolo 2,   comma 2,   lettera   a),    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per  la  realizzazione  di
          progetti  di  trasformazione  digitale  coerenti   con   le
          finalita' di cui al comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a eurocinquantamilioni per l'anno  2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
            -    Si    riporta     il     testo     dell'articolo 64,
          comma 2-duodecies, del decreto  legislativo  7 marzo  2005,
          n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione   delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati  in  rete  dalle  pubbliche   amministrazioni).   -
          Omissis. 
              2-duodecies. La verifica  dell'identita'  digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo   2,   del   Regolamento   (UE)
          n. 910/2014 del Parlamento  e  del  Consiglio  europeo  del
          23 luglio 2014, produce, nelle transazioni  elettroniche  o
          per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento
          di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
          al periodo  precedente  si  applica  altresi'  in  caso  di
          identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
          erogati dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti
          privati  tramite  canali  fisici.   L'identita'   digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti titolari di funzioni pubbliche  ovvero  gli  altri
          dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di  un
          servizio attestati da un gestore di attributi  qualificati,
          secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo  dell'articolo 64-ter  del  decreto
          legislativo   7 marzo   2005,   n. 82,   recante    «Codice
          dell'amministrazione  digitale»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - Omissis. 
              7. Fermo restando quanto previsto dal  decreto  di  cui
          all'articolo 64,   comma 2-sexies,    relativamente    alle
          modalita'  di  accreditamento  dei  gestori  di   attributi
          qualificati, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri,   adottato   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la  protezione
          dei  dati  personali  e  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281,  sono   definiti   le   caratteristiche   tecniche,
          l'architettura  generale,  i  requisiti  di  sicurezza,  le
          modalita' di acquisizione della delega e  di  funzionamento
          del SGD nonche' le modalita'  di  adozione  di  un  manuale
          operativo   contenente   le    specifiche    tecniche    di
          funzionamento del SGD e di attuazione del decreto.  Con  il
          medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di
          adesione al sistema nonche' le tipologie di dati oggetto di
          trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le
          modalita'  e   procedure   per   assicurare   il   rispetto
          dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 26 del  decreto-legge
          16 luglio   2020,   n. 76   «Misure    urgenti    per    la
          semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26 (Piattaforma  per  la  notificazione  digitale
          degli atti della pubblica amministrazione). - Omissis. 
              15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri, o del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  sentiti  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Garante   per   la
          protezione  dei  dati  personali   per   gli   aspetti   di
          competenza, acquisito  il  parere  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui  all'articolo 8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente articolo,  nel
          rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              a) sono  definiti  l'infrastruttura  tecnologica  della
          piattaforma e  il  piano  dei  test  per  la  verifica  del
          corretto  funzionamento.  La  piattaforma   e'   sviluppata
          applicando i criteri di accessibilita' di  cui  alla  legge
          9 gennaio  2004,  n. 4  nel  rispetto   dei   principi   di
          usabilita',  completezza  di  informazione,  chiarezza   di
          linguaggio, affidabilita',  semplicita'  di  consultazione,
          qualita', omogeneita' e interoperabilita'; 
              b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con
          le quali le amministrazioni identificano  i  destinatari  e
          rendono disponibili  telematicamente  sulla  piattaforma  i
          documenti informatici oggetto di notificazione; 
              c) sono stabilite le modalita' con le quali il  gestore
          della piattaforma attesta e certifica,  con  valore  legale
          opponibile ai terzi, la data e l'ora  in  cui  i  documenti
          informatici delle  amministrazioni  sono  depositati  sulla
          piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la
          piattaforma,  nonche'   il   domicilio   del   destinatario
          risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla
          data della notificazione; 
              d) sono individuati i casi  di  malfunzionamento  della
          piattaforma, nonche' le modalita' con le quali  il  gestore
          della  piattaforma  attesta  il  suo   malfunzionamento   e
          comunica il ripristino della sua funzionalita'; 
              e)  sono  stabilite  le  modalita'  di   accesso   alla
          piattaforma e di consultazione degli  atti,  provvedimenti,
          avvisi e comunicazioni  da  parte  dei  destinatari  e  dei
          delegati, nonche' le modalita'  con  le  quali  il  gestore
          della piattaforma  attesta  la  data  e  l'ora  in  cui  il
          destinatario   o   il   delegato   accedono,   tramite   la
          piattaforma, all'atto oggetto di notificazione; 
              f)  sono  stabilite  le  modalita'  con  le   quali   i
          destinatari  eleggono  il  domicilio  digitale  presso   la
          piattaforma  e,  anche  attraverso  modelli   semplificati,
          conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso
          alla piattaforma, nonche' le modalita'  di  accettazione  e
          rinunzia delle deleghe; 
              g)  sono  stabiliti  i  tempi   e   le   modalita'   di
          conservazione dei documenti  informatici  resi  disponibili
          sulla piattaforma; 
              h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con
          le quali i destinatari indicano  il  recapito  digitale  ai
          fini della ricezione dell'avviso  di  cortesia  di  cui  ai
          commi 5-bis, 6 e 7; 
              i)  sono  individuate  le  modalita'  con  le  quali  i
          destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
          formato cartaceo ottengono la  copia  cartacea  degli  atti
          oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal  comma 7,
          sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione; 
              l) sono disciplinate le  modalita'  di  adesione  delle
          amministrazioni alla piattaforma. 
              l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali  gli
          addetti al recapito postale  comunicano  al  gestore  della
          piattaforma l'esito degli accertamenti di cui  al  comma 7,
          quarto periodo; 
              l-ter) sono individuate le modalita' di adozione di  un
          manuale operativo  contenente  le  specifiche  tecniche  di
          attuazione dei decreti di cui al presente comma. 
              Omissis.». 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 54,  comma 1,  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003,  n. 259  «Codice  delle
          comunicazioni elettroniche», come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 54 (Divieto di imporre altri  oneri  (ex  art. 93
          Codice  2003) ).  -  1. Le  Pubbliche  Amministrazioni,  le
          Regioni, le Province ed i  Comuni,  i  consorzi,  gli  enti
          pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
          aree e beni pubblici o demaniali, non possono  imporre  per
          l'impianto  di  reti  o  per  l'esercizio  dei  servizi  di
          comunicazione elettronica, nonche' per  la  modifica  o  lo
          spostamento  di  opere  o  impianti  resisi  necessari  per
          ragioni  di  viabilita'  o  di   realizzazione   di   opere
          pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti  nel
          presente decreto, fatta  salva  l'applicazione  del  canone
          previsto   dall'articolo 1,    comma 816,    della    legge
          27 dicembre  2019,  n. 160,  come  modificato  dalla  legge
          30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni  altro  tipo  di
          onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato,
          di qualsiasi  natura  e  per  qualsiasi  ragione  o  titolo
          richiesto,  come  da  art. 12   del   decreto   legislativo
          15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'  art. 8  bis,
          comma 1,  lettera  c)  del  decreto-legge14 dicembre  2018,
          n. 135, coordinato con la legge di conversione  11 febbraio
          2019, n. 12. 
            - Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n. 108,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 129  del  31 maggio
          2021. 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 15  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n. 50  «Codice  dei  contratti
          pubblici»: 
              «Art. 15 (Esclusioni nel  settore  delle  comunicazioni
          elettroniche). - 1. Le disposizioni del presente codice non
          si  applicano  agli  appalti  pubblici  e  ai  concorsi  di
          progettazione  nei  settori  ordinari  e  alle  concessioni
          principalmente    finalizzati     a     permettere     alle
          amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la
          gestione  di  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni  o  la
          prestazione  al  pubblico  di  uno  o   piu'   servizi   di
          comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente  articolo,
          si  applicano  le  definizioni   di   «rete   pubblica   di
          comunicazioni» e «servizio  di  comunicazione  elettronica»
          contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto
          2003, n. 259, e successive modificazioni.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 44, commi 1 e 10, del
          citato decreto legislativo  1° agosto  2003,  n. 259,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 54 (Nuovi impianti -  Procedimenti  autorizzatori
          relativi alle infrastrutture di  comunicazione  elettronica
          per impianti radioelettrici (ex art. 87 Codice  2003) ).  -
          1. L'installazione   di   infrastrutture    per    impianti
          radioelettrici  e  la  modifica  delle  caratteristiche  di
          emissione  di   questi   ultimi   e,   in   specie   anche,
          l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare
          successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori  di
          servizi di comunicazione elettronica, stazioni  radio  base
          per reti di comunicazioni elettroniche mobili in  qualunque
          tecnologia,  per  reti  di  diffusione,   distribuzione   e
          contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
          per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
          ed alla protezione civile, nonche' per reti radio  a  larga
          banda punto-multipunto nelle bande  di  frequenza  all'uopo
          assegnate, anche in coubicazione, viene  autorizzata  dagli
          Enti locali, previo accertamento, da  parte  dell'Organismo
          competente   ad   effettuare   i    controlli,    di    cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  della
          compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione,  i
          valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
          uniformemente a livello nazionale in relazione al  disposto
          della citata legge  22 febbraio  2001,  n. 36,  e  relativi
          provvedimenti di attuazione, ove previsto. 
              Omissis. 
              10. Le istanze di autorizzazione si  intendono  accolte
          qualora, entro il  termine  perentorio  di  novanta  giorni
          dalla presentazione del progetto e della relativa  domanda,
          non sia stato comunicato un provvedimento di diniego  o  un
          parere  negativo  da  parte  dell'organismo  competente  ad
          effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della  legge
          22 febbraio 2001, n. 36, ove  previsto,  e  non  sia  stato
          espresso un dissenso, congruamente motivato,  da  parte  di
          un'Amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.  Nei  gia'
          menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove  non
          sia stata adottata la determinazione decisoria  finale  nel
          termine di cui al primo periodo, si  applica  l'articolo 2,
          comma 9-ter, della legge  7 agosto  1990  n. 241. Gli  Enti
          locali  possono  prevedere  termini  piu'  brevi   per   la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
          disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il
          suddetto termine,  l'amministrazione  procedente  comunica,
          entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
          di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
          l'autocertificazione del richiedente. Sono  fatti  salvi  i
          casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione  Europea
          richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. 
              Omissis.».