Art. 32
Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale
fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il
rafforzamento dei servizi digitali
1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerita' d'azione
nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari
di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e misure di
sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del
patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della
diffusione dell'identita' digitale, del domicilio digitale e delle
firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi
in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attivita'
di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite
dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di
sostegno, attivita' di assistenza tecnica e progetti nelle materie
dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale
italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza
artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese,
della strategia nazionale dei dati pubblici, (( anche con riferimento
al riuso dei dati aperti, )) dello sviluppo e della diffusione delle
infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie
tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonche' della
diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura
digitale»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «degli aspetti
correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le seguenti: «e
nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale»;
(( a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso
di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati
tramite canali fisici»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «titolari di funzioni
pubbliche,» sono inserite le seguenti: «ovvero gli altri dati, fatti
e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da
un gestore di attributi qualificati,»; ))
b) all'articolo 64-ter, comma 7, del (( codice
dell'amministrazione digitale di cui al )) decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del SGD» sono
inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di adozione di un manuale
operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD
e di attuazione del decreto»;
c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: «l-ter) sono
individuate le modalita' di adozione di un manuale operativo
contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al
presente comma.».
(( c-bis) all'articolo 54, comma 1, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono
inserite le seguenti: «, nonche' per la modifica o lo spostamento di
opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita' o di
realizzazione di opere pubbliche»;
c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa
digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31
dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di
lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda
ultralarga non e' richiesta la procedura di valutazione d'incidenza
di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di
rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni
l'inizio dei lavori all'autorita' competente alla verifica in
questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla
procedura, nonche' una descrizione sintetica dell'intervento recante
altresi' documentazione fotografica»;
c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerita'
nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonche' di
assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti
e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi
dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e,
conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni
eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e
atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle
concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di
gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della
loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione
di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non
discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di
telecomunicazioni.
1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: «in specie» e' inserita la seguente:
«anche»;
2) dopo le parole: «destinati ad ospitare» e' inserita la
seguente: «successivamente»;
b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,» sono inserite
le seguenti: «ove previsto,».
1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione
digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo,
alimentare e forestale nonche' per le finalita' di cui al comma 1,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i casi e
le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia
sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione
intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di
gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle
risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici
ambientali. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 239 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo,con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2020,per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
destinato alla copertura delle spese per interventi,
acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attivita'
di assistenza tecnica e progetti nelle materie
dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda
digitale italiana ed europea, del programma strategico
sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per
la banda ultra larga, della digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia
nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso
dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle
infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle
tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni, nonche' della diffusione delle competenze,
dell'educazione e della cultura digitale. Le suddette
risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate
al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli
interventi a cui sono destinate le risorse di cui al
comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla
sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze
attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1
possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle
pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di
progetti di trasformazione digitale coerenti con le
finalita' di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a eurocinquantamilioni per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64,
comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). -
Omissis.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del
23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento
di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresi' in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - Omissis.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle
modalita' di accreditamento dei gestori di attributi
qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione
dei dati personali e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti le caratteristiche tecniche,
l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le
modalita' di acquisizione della delega e di funzionamento
del SGD nonche' le modalita' di adozione di un manuale
operativo contenente le specifiche tecniche di
funzionamento del SGD e di attuazione del decreto. Con il
medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di
adesione al sistema nonche' le tipologie di dati oggetto di
trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le
modalita' e procedure per assicurare il rispetto
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale
degli atti della pubblica amministrazione). - Omissis.
15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Garante per la
protezione dei dati personali per gli aspetti di
competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della
piattaforma e il piano dei test per la verifica del
corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata
applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge
9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di
usabilita', completezza di informazione, chiarezza di
linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione,
qualita', omogeneita' e interoperabilita';
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con
le quali le amministrazioni identificano i destinatari e
rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i
documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta e certifica, con valore legale
opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti
informatici delle amministrazioni sono depositati sulla
piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la
piattaforma, nonche' il domicilio del destinatario
risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla
data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della
piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
comunica il ripristino della sua funzionalita';
e) sono stabilite le modalita' di accesso alla
piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei
delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il
destinatario o il delegato accedono, tramite la
piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalita' con le quali i
destinatari eleggono il domicilio digitale presso la
piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati,
conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso
alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e
rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di
conservazione dei documenti informatici resi disponibili
sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con
le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai
fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai
commi 5-bis, 6 e 7;
i) sono individuate le modalita' con le quali i
destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti
oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7,
sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione;
l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle
amministrazioni alla piattaforma.
l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali gli
addetti al recapito postale comunicano al gestore della
piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7,
quarto periodo;
l-ter) sono individuate le modalita' di adozione di un
manuale operativo contenente le specifiche tecniche di
attuazione dei decreti di cui al presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle
comunicazioni elettroniche», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri (ex art. 93
Codice 2003) ). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le
Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti
pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, nonche' per la modifica o lo
spostamento di opere o impianti resisi necessari per
ragioni di viabilita' o di realizzazione di opere
pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel
presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone
previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge
30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di
onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato,
di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo
richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis,
comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018,
n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio
2019, n. 12.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio
2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti
pubblici»:
«Art. 15 (Esclusioni nel settore delle comunicazioni
elettroniche). - 1. Le disposizioni del presente codice non
si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di
progettazione nei settori ordinari e alle concessioni
principalmente finalizzati a permettere alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la
gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la
prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di
comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo,
si applicano le definizioni di «rete pubblica di
comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica»
contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, commi 1 e 10, del
citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici (ex art. 87 Codice 2003) ). -
1. L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi e, in specie anche,
l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare
successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di
servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque
tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli
Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della
compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, ove previsto.
Omissis.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un
parere negativo da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ove previsto, e non sia stato
espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti
locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il
suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
Omissis.».