(( Art. 32-bis 
 
Modifiche al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
  141, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul
  piano amministrativo,  delle  frodi  nel  settore  del  credito  al
  consumo, con specifico riferimento al furto d'identita' 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella  Missione  1,
Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, al  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le  parole:  «funzioni  di
supporto» sono inserite le seguenti: «alla prevenzione e al contrasto
dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo,»; 
    b) all'articolo 30-ter, comma 5, alinea, la parola: «Partecipano»
e' sostituita dalle seguenti: «Sono tenuti a partecipare»; 
    c) all'articolo 30-ter, comma 5,  la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «a)  le  banche,   comprese   quelle   comunitarie   e   quelle
extracomunitarie,  e  gli  intermediari  finanziari  iscritti   negli
elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 
    d) all'articolo 30-ter, comma  5,  lettera  d),  le  parole:  «ai
soggetti di cui alle lettere da a) a c)» sono soppresse; 
    e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, le parole:  «in  un'apposita
convenzione con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dalla
quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto  di
cui all'articolo 30-octies, dal quale non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
    f) all'articolo 30-ter, comma 7, le  parole:  «del  credito,  dei
servizi di comunicazione elettronica o interattivi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commerciali di appartenenza»; 
    g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto
legislativo e' posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono
al sistema pubblico di prevenzione  ai  sensi  dell'articolo  30-ter,
previa  stipula  di  un'apposita  convenzione  con  l'ente   gestore,
attraverso la corresponsione di un contributo articolato in  modo  da
garantire sia le  spese  di  progettazione,  di  realizzazione  e  di
evoluzione dell'archivio, sia il  costo  pieno  del  servizio  svolto
dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti  del  contributo
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies»; 
    h) all'articolo 30-septies, comma 1, le parole: «Le somme versate
dagli aderenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le contribuzioni  di
cui all'articolo 30-sexies, comma 2,»; 
    i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «c) sono individuati le modalita', i presupposti e i profili di
accesso ai dati, il processo di rilascio delle  credenziali,  nonche'
le procedure di autenticazione, di registrazione e di  analisi  degli
accessi e delle operazioni e sono fissati i  termini  secondo  cui  i
dati di cui all'articolo  30-quinquies  sono  comunicati  e  gestiti,
nonche' e'  stabilita  la  procedura  che  caratterizza  la  fase  di
riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1». 
  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,   e'   abrogato   il   comma   6
dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121. ))