Art. 32 
 
 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 
 
  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari  di  uno  o
piu'  trattamenti  pensionistici  a   carico   di   qualsiasi   forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,   di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 30 giugno 2022 ((, e di reddito  personale  ))  assoggettabile  ad
IRPEF, al netto dei contributi  previdenziali  e  assistenziali,  non
superiore per l'anno 2021 a  35.000  euro,  l'Istituto  nazionale  ((
della previdenza sociale  ))  (INPS)  corrisponde  d'ufficio  con  la
mensilita' di luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a  200  euro.
Qualora i soggetti  di  cui  al  presente  comma  risultino  titolari
esclusivamente di trattamenti non gestiti  dall'INPS,  il  casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente  previdenziale
incaricato dell'erogazione dell'indennita' una  tantum  che  provvede
negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e' successivamente
rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. 
  2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal  computo  del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al  netto  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
  3. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  non  costituisce
reddito  ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della  corresponsione   di
prestazioni previdenziali ed  assistenziali,  non  e'  cedibile,  ne'
sequestrabile, ne' pignorabile. 
  4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'  corrisposta  sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata
per  ogni   singola   tipologia   di   redditi   dall'Amministrazione
finanziaria (( e  da  ogni  altra  ))  amministrazione  pubblica  che
detiene informazioni utili. 
  5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica   della   situazione
reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza,  provvede
alla notifica dell'indebito  entro  l'anno  successivo  a  quello  di
acquisizione delle informazioni reddituali. 
  6. L'indennita' una tantum di cui al  comma  1  e'  corrisposta,  a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche  nel  caso  in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  6,  valutati  in  2.740
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
  8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano  in
essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nel  mese  di  luglio  2022  un'indennita'  una
tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere  presentate  presso
gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001,  n.  152,
(( e sono valutate con il punteggio previsto al  ))  numero  8  della
tabella D, allegata al regolamento di cui al  decreto  del  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10  ottobre  2008,
n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 288, del 10 dicembre 2008. 
  9. Per coloro che hanno percepito per il mese  di  giugno  2022  le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo  4
marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta dall'Inps una indennita' una tantum
pari a 200 euro. 
  10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita'  di
disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32
della legge 29 aprile 1949, n. 264,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una
indennita' una tantum pari a 200 euro. 
  11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum pari  a  200
euro  ai  titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i
cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto e (( che sono ))  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335.  I
soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1
del presente articolo (( e non devono essere  ))  iscritti  ad  altre
forme previdenziali  obbligatorie.  L'indennita'  e'  corrisposta  ai
soggetti che  hanno  reddito  derivante  dai  suddetti  rapporti  non
superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. 
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una tantum pari a 200
euro. 
  13. L'INPS, a domanda, eroga  ai  lavoratori  stagionali,  a  tempo
determinato e intermittenti di cui agli  articoli  da  13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81  ((,  che,  nel  2021,  ))
abbiano svolto la prestazione per almeno 50  giornate,  un'indennita'
una tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta  ai  soggetti
che hanno reddito derivante dai suddetti  rapporti  non  superiore  a
35.000 euro per l'anno 2021. 
  14. L'INPS, a  domanda,  eroga  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50
contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari  a  200
euro. L'indennita' e'  corrisposta  ai  soggetti  che  hanno  reddito
derivante dai suddetti rapporti  non  superiore  a  35.000  euro  per
l'anno 2021. 
  15. L'INPS, a domanda,  eroga  ai  lavoratori  autonomi,  privi  di
partita IVA, non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie
che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali  contratti
deve risultare per  il  2021  l'accredito  di  almeno  un  contributo
mensile, e i lavoratori devono essere  gia'  iscritti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  16. L'INPS,  a  domanda,  eroga  agli  incaricati  alle  vendite  a
domicilio di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114 con reddito  nell'anno  2021  derivante  dalle  medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di  partita  IVA  attiva,
iscritti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. 
  17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da  9  a  16  saranno
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di  lavoro
di cui all'articolo 31, comma 4. 
  18.  Ai  nuclei  ((  familiari  ))  beneficiari  del   reddito   di
cittadinanza (( di cui al decreto-legge )) 28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente  alla  rata
mensile di competenza, un'indennita' una  tantum  pari  a  200  euro.
L'indennita' non e' corrisposta (( ai nuclei )) in  cui  e'  presente
almeno un beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 31, e  di
cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo. 
  19. (( Le indennita' )) di cui ai commi da 8 a 18 non (( concorrono
)) alla formazione del reddito ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  20. Le prestazioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  31
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a  ciascun
soggetto avente diritto una sola volta. 
  21. Agli oneri derivanti dai commi da  8  a  18,  valutati  in  804
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.