(( Art. 33 - bis 
 
Proroga  dell'indennita'  per  i  lavoratori  delle  aree  di   crisi
                        industriale complessa 
 
  1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, le parole: «fino al 31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))