Art. 34 - bis 
 
(( Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio
  2019, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
  2019, n. 26 
 
  1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' inserito il seguente: 
    «9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al  presente  decreto
possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente
articolo direttamente  dai  datori  di  lavoro  privati.  L'eventuale
mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di
cui al medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato al
centro per l'impiego competente per territorio, anche ai  fini  della
decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le
modalita' di comunicazione e di verifica della  mancata  accettazione
dell'offerta congrua». ))