Art. 35 
 
      Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie 
         per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico 
 
  1. Al fine di mitigare l'impatto ((  del  rincaro  dei  prezzi  dei
prodotti energetici )) sulle famiglie, in particolare in relazione ai
costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito  un  fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, (( con una dotazione)) pari a 79 milioni di euro per  l'anno
2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo
e fino ad esaurimento delle  risorse,  un  buono  da  utilizzare  per
l'acquisto, a decorrere dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma  2  e
fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi  di  trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i  servizi  di
trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al  primo
periodo e' pari al  100  per  cento  della  spesa  da  sostenere  per
l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare  l'importo
di euro 60. Il buono di cui  al  primo  periodo  e'  riconosciuto  in
favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.  Il  buono  reca  il
nominativo del beneficiario, e' utilizzabile  per  l'acquisto  di  un
solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile
del beneficiario  e  non  rileva  ai  fini  del  computo  del  valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.  Resta  ferma
la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera  i-decies),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sulla  spesa
rimasta a carico del beneficiario del buono. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e con il
Ministro delle infrastrutture )) e della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite le modalita' di  presentazione  delle
domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita'  di
emissione dello stesso, anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di
spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto
dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini
(( dell'acquisto )) degli abbonamenti. Una quota  delle  risorse  del
fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, e' destinata  alla
progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica  per
l'erogazione del beneficio  di  cui  al  medesimo  comma  1.  Per  le
finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione  di  apposite
convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica
Spa e CONSAP -  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici  Spa.
Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per
la realizzazione della piattaforma di cui  al  secondo  periodo  sono
utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.