Art. 36 
 
                Servizi di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  servizi  aggiuntivi
programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e
il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessita' di assicurare il
regolare svolgimento delle attivita' didattiche e in coerenza con gli
esiti dei tavoli prefettizi di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022  che  ne
(( costituiscono )) il limite di spesa. Tali risorse  sono  ripartite
tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche'
le aziende esercenti i servizi di trasporto  pubblico  regionale  che
residuano in capo alla competenza statale, con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 sulla base dei  fabbisogni  comunicati  ((  dalle
stesse )). Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al  presente
comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano  al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i  servizi
aggiuntivi eserciti nel periodo (( 1° aprile )) 2022-30  giugno  2022
ed i relativi oneri e  dichiarano  che,  sulla  base  delle  apposite
evidenze fornite  dai  gestori  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, gli  stessi  servizi  aggiuntivi  sono  stati  effettivamente
utilizzati dagli utenti. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,
pari a 50 milioni di euro (( per l'anno 2022, )) si provvede ai sensi
dell'articolo 58. 
  2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma
1 del presente articolo, sono utilizzate per la  copertura  di  oneri
sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi  aggiuntivi
eserciti nel primo trimestre 2022, fermo  restando  che  l'erogazione
avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma 1.