Art. 39 
 
                  Disposizioni in materia di sport 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e le risorse  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  gia'  nella  disponibilita'  del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono
portate ad  incremento,  nell'ambito  del  predetto  bilancio,  delle
risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento  del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  (( 1-bis. Al fine di sostenere le federazioni  sportive  nazionali,
le discipline sportive associate, gli enti di promozione  sportiva  e
le   associazioni   e   societa'   sportive    professionistiche    e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la
sede operativa nel territorio dello Stato e  operano  nell'ambito  di
competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24  ottobre  2020,  i
termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere  a),
b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  come  prorogati
dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022.  I  versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e  interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. ))