Art. 21. L'assemblea regionale 1. L'Assemblea regionale e' costituita: nelle regioni fino a 200 iscritte/i da tutte/i le/gli iscritte/i; nelle regioni sopra le/i 200 iscritte/i da: le/i componenti del Comitato politico nazionale e del Collegio nazionale di garanzia della regione; le/i componenti del Comitato politico regionale, del Collegio regionale di garanzia e del Coordinamento regionale delle/dei Giovani comuniste/i ove eletto; le/i componenti dei Comitati politici federali della regione; le/i segretarie/i dei circoli della regione; le/i referenti dei nuclei territoriali della regione che non fanno riferimento a nessun circolo; le/i compagne/i indicate/i dalla Segreteria regionale tenuto conto delle proposte delle/dei segretarie/i delle federazioni, in numero non superiore al 20% delle/dei componenti del Comitato politico regionale. 2. L'Assemblea regionale ha le seguenti funzioni: predisporre, con il metodo del consenso, il Piano organizzativo regionale attraverso cui definire, in forma di proposta e senza automatismi coercitivi, l'articolazione del partito sul territorio di competenza; promuovere occasioni e iniziative di elaborazione e partecipazione che coinvolgano in forma assembleare - oltre al gruppo dirigente regionale in senso proprio - i quadri attivi dei diversi territori. 3. L'Assemblea regionale viene convocata con le medesime modalita' con cui viene convocato il Comitato politico regionale.