Art. 21. 
                        L'assemblea regionale 
 
    1. L'Assemblea regionale e' costituita: 
      nelle  regioni  fino  a  200  iscritte/i  da   tutte/i   le/gli
iscritte/i; 
      nelle regioni sopra le/i 200 iscritte/i da: 
        le/i  componenti  del  Comitato  politico  nazionale  e   del
Collegio nazionale di garanzia della regione; 
        le/i componenti del Comitato politico regionale, del Collegio
regionale di garanzia e del Coordinamento regionale delle/dei Giovani
comuniste/i ove eletto; 
        le/i componenti dei Comitati politici federali della regione; 
        le/i segretarie/i dei circoli della regione; 
        le/i referenti dei nuclei territoriali della regione che  non
fanno riferimento a nessun circolo; 
        le/i compagne/i indicate/i dalla Segreteria regionale  tenuto
conto delle proposte delle/dei  segretarie/i  delle  federazioni,  in
numero  non  superiore  al  20%  delle/dei  componenti  del  Comitato
politico regionale. 
    2. L'Assemblea regionale ha le seguenti funzioni: 
      predisporre, con il metodo del consenso, il Piano organizzativo
regionale attraverso cui definire,  in  forma  di  proposta  e  senza
automatismi coercitivi, l'articolazione del partito sul territorio di
competenza; 
      promuovere   occasioni   e   iniziative   di   elaborazione   e
partecipazione che coinvolgano in forma assembleare - oltre al gruppo
dirigente regionale in senso proprio - i quadri  attivi  dei  diversi
territori. 
    3.  L'Assemblea  regionale  viene  convocata  con   le   medesime
modalita' con cui viene convocato il Comitato politico regionale.