Art. 22. Il circolo: generalita' 1. Il circolo e' l'istanza fondamentale del partito. Il circolo puo' essere territoriale o funzionale. 2. L'iniziativa per la costituzione dei circoli e' assunta dall'organismo politico competente territorialmente e/o dalle/i singole/i iscritte/i. 3. Possono assumere l'iniziativa anche iscritte/i che risiedano nel medesimo ambito territoriale o che operino nel medesimo ambito di lavoro, di studio, vertenziale o di pratica sociale. Il regolamento di cui all'art. 75 definisce le modalita' di costituzione ed il numero minimo dei/delle promotrici/ori. La costituzione dei circoli e' diritto delle/dei proponenti nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 75. 4. Per qualificarsi quale istanza congressuale i circoli devono essere composti da un numero minimo di iscritte/i stabilito dal regolamento di cui all'art. 75.