Art. 22. 
                       Il circolo: generalita' 
 
    1. Il circolo e' l'istanza fondamentale del partito.  Il  circolo
puo' essere territoriale o funzionale. 
    2. L'iniziativa  per  la  costituzione  dei  circoli  e'  assunta
dall'organismo  politico  competente  territorialmente  e/o   dalle/i
singole/i iscritte/i. 
    3. Possono assumere l'iniziativa anche iscritte/i  che  risiedano
nel medesimo ambito territoriale o che operino nel medesimo ambito di
lavoro, di studio, vertenziale o di pratica sociale.  Il  regolamento
di cui all'art. 75 definisce  le  modalita'  di  costituzione  ed  il
numero minimo dei/delle promotrici/ori. La costituzione  dei  circoli
e' diritto delle/dei proponenti nelle forme e  nei  limiti  stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 75. 
    4. Per qualificarsi quale istanza congressuale i  circoli  devono
essere composti da un  numero  minimo  di  iscritte/i  stabilito  dal
regolamento di cui all'art. 75.