Art. 23. Il circolo territoriale 1. Il circolo territoriale e' composto da tutte/i le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75. 2. Si possono costituire nuclei organizzativi territoriali, composti da un numero di compagne/i inferiore a quello necessario per la formazione di un circolo, ai fini di un capillare radicamento del partito. Tali strutture sono costituite su istanza delle/degli interessate/i e possono fare capo all'istanza congressuale competente per territorio. Godono di autonomia organizzativa e non costituiscono livello congressuale. 3. Organo fondamentale del circolo territoriale e' l'assemblea delle/degli iscritte/i. 4. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonche' il piano di lavoro proposto dalla/dal segretaria/o o dal Comitato direttivo laddove eletto. 5. Ogni circolo territoriale e' diretto da una/un segretaria/o e, ove eletto, da un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo e' eletto dal congresso del circolo. I circoli con meno di 30 iscritte/i possono decidere, in sede congressuale, di non eleggere il Comitato direttivo, le cui funzioni in tal caso sono assunte dall'assemblea delle/degli iscritte/i. 6. Alle/Ai componenti del Comitato direttivo possono essere attribuiti incarichi specifici. 7. La/Il segretaria/o e la/il tesoriera/e sono eletti dal Comitato direttivo, ove istituito, al proprio interno a maggioranza di voti e dall'assemblea delle/gli iscritte/i negli altri casi.