Art. 23. 
                       Il circolo territoriale 
 
    1. Il circolo territoriale e' composto da tutte/i  le/i  sue/suoi
iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le  attribuzioni
previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75. 
    2.  Si  possono  costituire  nuclei  organizzativi  territoriali,
composti da un numero di compagne/i inferiore a quello necessario per
la formazione di un circolo, ai fini di un capillare radicamento  del
partito.  Tali  strutture  sono  costituite  su  istanza  delle/degli
interessate/i e possono fare capo all'istanza congressuale competente
per territorio. Godono di autonomia organizzativa e non costituiscono
livello congressuale. 
    3. Organo fondamentale del circolo  territoriale  e'  l'assemblea
delle/degli iscritte/i. 
    4. L'assemblea del  circolo  approva  il  bilancio  preventivo  e
consuntivo,  nonche'  il   piano   di   lavoro   proposto   dalla/dal
segretaria/o o dal Comitato direttivo laddove eletto. 
    5. Ogni circolo territoriale e' diretto da una/un segretaria/o e,
ove eletto, da un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo e' eletto
dal congresso del circolo.  I  circoli  con  meno  di  30  iscritte/i
possono decidere, in sede congressuale, di non eleggere  il  Comitato
direttivo, le cui funzioni in tal caso  sono  assunte  dall'assemblea
delle/degli iscritte/i. 
    6. Alle/Ai  componenti  del  Comitato  direttivo  possono  essere
attribuiti incarichi specifici. 
    7.  La/Il  segretaria/o  e  la/il  tesoriera/e  sono  eletti  dal
Comitato direttivo, ove istituito, al proprio interno  a  maggioranza
di voti e dall'assemblea delle/gli iscritte/i negli altri casi.