Art. 24. Il circolo funzionale 1. Il circolo funzionale puo' essere: di luogo di lavoro, di studio, vertenziale o di pratiche sociali. E' composto da tutte/i le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75. 2. L'iscrizione al circolo funzionale e' compatibile con l'iscrizione al circolo territoriale fino a quando esso non si costituisca in istanza congressuale. 3. La scelta di costituirsi in istanza congressuale non prevede automatismi (deve rispettare il numero minimo di iscritte/i previsto nel regolamento) ed e' assunta dall'assemblea delle/degli iscritte/i. 4. Organo fondamentale del circolo e' l'assemblea delle/degli iscritte/i. 5. Il circolo funzionale sperimenta le forme organizzative che ritiene piu' idonee alla propria azione. L'assemblea delle/degli iscritte/i elegge la/il segretaria/o. 6. L'organismo politico competente territorialmente verifica che la costituzione e le forme organizzative dei circoli funzionali siano compatibili con il Piano organizzativo regionale e con il regolamento di cui all'art. 75.