Art. 24. 
                        Il circolo funzionale 
 
    1. Il circolo funzionale puo' essere:  di  luogo  di  lavoro,  di
studio, vertenziale o di pratiche sociali.  E'  composto  da  tutte/i
le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le
attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento  di  cui
all'art. 75. 
    2.  L'iscrizione  al  circolo  funzionale  e'   compatibile   con
l'iscrizione al circolo  territoriale  fino  a  quando  esso  non  si
costituisca in istanza congressuale. 
    3. La scelta di costituirsi in istanza congressuale  non  prevede
automatismi (deve rispettare il numero minimo di iscritte/i  previsto
nel regolamento) ed e' assunta dall'assemblea delle/degli iscritte/i. 
    4. Organo fondamentale del  circolo  e'  l'assemblea  delle/degli
iscritte/i. 
    5. Il circolo funzionale sperimenta le  forme  organizzative  che
ritiene piu' idonee  alla  propria  azione.  L'assemblea  delle/degli
iscritte/i elegge la/il segretaria/o. 
    6. L'organismo politico competente territorialmente verifica  che
la costituzione e le forme organizzative dei circoli funzionali siano
compatibili con il Piano organizzativo regionale e con il regolamento
di cui all'art. 75.