Art. 25. 
                           La Federazione 
 
    1. La federazione e' costituita, con le attribuzioni previste dal
presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 75, di norma, dove
sono costituiti, quali istanza congressuale, almeno due circoli. 
    2. Possono essere costituite federazioni in  ambiti  territoriali
caratterizzati  da  omogeneita'   ovvero   in   ambito   provinciale,
sub-provinciale, interprovinciale, area metropolitana. 
    3. Alla costituzione  delle  federazioni  provvede  la  direzione
nazionale anche approvando il Piano organizzativo  regionale  di  cui
all'art. 20. Il Piano organizzativo regionale puo' prevedere motivate
deroghe al primo comma del presente articolo.