Art. 25. La Federazione 1. La federazione e' costituita, con le attribuzioni previste dal presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 75, di norma, dove sono costituiti, quali istanza congressuale, almeno due circoli. 2. Possono essere costituite federazioni in ambiti territoriali caratterizzati da omogeneita' ovvero in ambito provinciale, sub-provinciale, interprovinciale, area metropolitana. 3. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale anche approvando il Piano organizzativo regionale di cui all'art. 20. Il Piano organizzativo regionale puo' prevedere motivate deroghe al primo comma del presente articolo.