Art. 29. 
                        Il partito all'estero 
 
    1. Nei Paesi di emigrazione italiana  possono  essere  costituite
strutture organizzate del Prc-Se sulla base delle norme del  presente
statuto. 
    2.  Le  aree  continentali  o  subcontinentali   possono   essere
equiparate  ai  comitati   regionali.   Il   responsabile   nazionale
delle/degli  italiane/i  nel  mondo  e'  componente  di  diritto  dei
suddetti comitati. 
    3. Le organizzazioni del Partito della rifondazione  comunista  -
Sinistra europea all'estero sviluppano e  articolano  i  rapporti  di
collaborazione  con  le   formazioni   politiche   locali   orientate
analogamente al partito e  con  le  forze  politiche  e  sociali  che
organizzano e costruiscono rapporti con le/gli emigranti all'estero.