Art. 31 
 
          Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti  di  cui
all'articolo 32 e che nel primo  quadrimestre  dell'anno  2022  hanno
beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno  una
mensilita', e' riconosciuta per il  tramite  dei  datori  di  lavoro,
nella retribuzione erogata nel mese  di  luglio  2022,  una  somma  a
titolo di indennita' una tantum di importo  pari  a  200  euro.  Tale
indennita' e' riconosciuta in via  automatica,  previa  dichiarazione
del lavoratore di  non  essere  titolare  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 32, commi 1 e 18. 
  2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai  lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui  siano  titolari  di
piu' rapporti di lavoro. 
  3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non   e'   cedibile,   ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai  fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali. 
  4. Nel mese  di  luglio  2022,  il  credito  maturato  per  effetto
dell'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  compensato
attraverso  la  denuncia  di  cui  all'articolo  44,  comma  9,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  secondo  le
indicazioni  che  saranno  fornite  dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  4,  valutati  in  2.756
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della
          legge 30 dicembre 2021, n.  234,  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «1.-120. Omissis 
                121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
          gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di  lavoro
          dipendente,  con  esclusione   dei   rapporti   di   lavoro
          domestico, e'  riconosciuto  un  esonero  sulla  quota  dei
          contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia  e
          i  superstiti  a  carico  del  lavoratore  di   0,8   punti
          percentuali a condizione che  la  retribuzione  imponibile,
          parametrata su base mensile  per  tredici  mensilita',  non
          ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per  la
          competenza del mese di dicembre, del rateo di  tredicesima.
          Tenuto conto dell'eccezionalita' della  misura  di  cui  al
          primo periodo, resta  ferma  l'aliquota  di  computo  delle
          prestazioni pensionistiche. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante
          disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici: 
                «Art.   44    (Disposizioni    varie    in    materia
          previdenziale). - 1. L'articolo 9, comma 6, della legge  11
          marzo  1988,  n.   67,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, si interpreta nel senso che  le  agevolazioni
          di cui al comma 5  del  medesimo  articolo  9,  cosi'  come
          sostituito dall'articolo 11 della legge 24  dicembre  1993,
          n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al  comma
          1, dell'articolo 14 della legge 1° marzo  1986,  n.  64,  e
          successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1  del
          decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  febbraio  1988,  n.  48,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
                2. A decorrere dal 1° gennaio  2004,  ai  fini  della
          tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
          agli articoli  5  e  6  del  contratto  collettivo  per  la
          disciplina  dei  rapporti  fra  agenti  e   produttori   di
          assicurazione   del   25   maggio   1939   sono    iscritti
          all'assicurazione  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  degli   esercenti   attivita'
          commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non  trova
          applicazione il livello minimo imponibile previsto ai  fini
          del versamento dei contributi  previdenziali  dall'articolo
          1, comma 3, della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  e  si
          applica,  indipendentemente  dall'anzianita'   contributiva
          posseduta,  il  sistema  di  calcolo  contributivo  di  cui
          all'articolo 1 della legge  8  agosto  1995,  n.  335.  Gli
          stessi possono chiedere,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  di  regolarizzare,
          al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi  relativi
          a periodi durante i quali  abbiano  svolto  l'attivita'  di
          produttori di terzo e quarto  gruppo,  risultanti  da  atti
          aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il
          1° gennaio  2004.  L'importo  dei  predetti  contributi  e'
          maggiorato di un interesse annuo in misura  pari  al  tasso
          ufficiale  di  riferimento.  Il   pagamento   puo'   essere
          effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili,
          non superiori a trentasei,  con  l'applicazione  del  tasso
          ufficiale  di  riferimento  maggiorato  di  due  punti.   I
          contributi comunque versati da tali soggetti alla  gestione
          commercianti rimangono acquisiti alla  gestione  stessa.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2004  i   soggetti   esercenti
          attivita' di lavoro autonomo occasionale e  gli  incaricati
          alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
          legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  sono  iscritti  alla
          gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito  annuo
          derivante da dette attivita' sia superiore ad  euro  5.000.
          Per il versamento del  contributo  da  parte  dei  soggetti
          esercenti  attivita'  di  lavoro  autonomo  occasionale  si
          applicano  le  modalita'  ed  i  termini  previsti  per   i
          collaboratori  coordinati  e  continuativi  iscritti   alla
          predetta gestione separata. 
                3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996
          n. 669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 1997, n.  30,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente: "Prima di tale  termine  il  creditore  non  puo'
          procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica  di  atto
          di precetto"; 
                  b) il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          "1-bis Gli atti introduttivi del  giudizio  di  cognizione,
          gli atti di precetto nonche' gli  atti  di  pignoramento  e
          sequestro devono  essere  notificati  a  pena  di  nullita'
          presso la struttura territoriale dell'Ente  pubblico  nella
          cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati
          e contenere i dati anagrafici dell'interessato,  il  codice
          fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di  cui
          all'articolo 543 del codice di  procedura  civile  promosso
          nei confronti  di  Enti  ed  Istituti  esercenti  forme  di
          previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati  su  base
          territoriale   deve   essere   instaurato,   a   pena    di
          improcedibilita'   rilevabile   d'ufficio,   esclusivamente
          innanzi al giudice dell'esecuzione  della  sede  principale
          del Tribunale nella cui circoscrizione  ha  sede  l'ufficio
          giudiziario che ha emesso il  provvedimento  in  forza  del
          quale la procedura esecutiva e' promossa.  Il  pignoramento
          perde efficacia quando dal suo compimento e'  trascorso  un
          anno  senza  che   sia   stata   disposta   l'assegnazione.
          L'ordinanza che dispone  ai  sensi  dell'articolo  553  del
          codice di procedura civile l'assegnazione  dei  crediti  in
          pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro
          il termine di un anno dalla data in cui  e'  stata  emessa,
          non provvede all'esazione delle somme assegnate". 
                4. L'azione giudiziaria relativa al  pagamento  degli
          accessori  del  credito  in  materia   di   previdenza   ed
          assistenza   obbligatorie,   di   cui   al   primo    comma
          dell'articolo 442 del  codice  di  procedura  civile,  puo'
          essere proposta solo dopo che siano decorsi 120  giorni  da
          quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla
          sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, contenente  i  dati  anagrafici,
          residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
          necessari per l'identificazione del credito. 
                5. Al  fine  di  contrastare  il  lavoro  sommerso  e
          l'evasione  contributiva,  le  aziende,  istituti,  enti  e
          societa' che stipulano  contratti  di  somministrazione  di
          energia elettrica o di  forniture  di  servizi  telefonici,
          nonche' le  societa'  ad  esse  collegate,  sono  tenute  a
          rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme  di
          previdenza e assistenza obbligatorie i dati  relativi  alle
          utenze contenuti nei rispettivi archivi.  Le  modalita'  di
          fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
          sono definite con apposite convenzioni da stipularsi  entro
          60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
          soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
          Enti  previdenziali  in  possesso  dei  dati  personali   e
          identificativi  acquisiti  per   effetto   delle   predette
          convenzioni, in qualita' di titolari  del  trattamento,  ne
          sono responsabili ai sensi  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                6. 
                7. A  decorrere  dal  30  aprile  2004,  la  denuncia
          aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  11
          agosto  1993,  n.  375,  e  successive  modificazioni,   e'
          presentata  su  apposito  modello  predisposto   dall'INPS.
          Qualora, a seguito della stima tecnica di cui  all'articolo
          8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
          sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
          della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce  la  stessa
          prestazione ai fini della tutela previdenziale. 
                8. A decorrere dal 1°  gennaio  2006  le  domande  di
          iscrizione e annotazione nel registro delle imprese  e  nel
          REA  presentate  alle  Camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane,  nonche'
          da  quelle   esercenti   attivita'   commerciali   di   cui
          all'articolo 1,  commi  202  e  seguenti,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  hanno  effetto,  sussistendo   i
          presupposti di legge, anche ai  fini  dell'iscrizione  agli
          enti previdenziali e  del  pagamento  dei  contributi  agli
          stessi dovuti. 
                8-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  il
          Ministero delle attivita' produttive integra la modulistica
          in uso con gli elementi  indispensabili  per  l'attivazione
          automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo
          le indicazioni da essi fornite.  Le  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura,  attraverso  il  loro
          sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
          risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
          e le variazioni relative  ai  soggetti  tenuti  all'obbligo
          contributivo, secondo modalita' di  trasmissione  dei  dati
          concordate dalle parti.  Entro  trenta  giorni  dalla  data
          della trasmissione, gli enti previdenziali notificano  agli
          interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
          dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
          cancellazioni e le  variazioni  intervenute.  Entro  il  30
          giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
          sono rese disponibili per il tramite  della  infrastruttura
          tecnologica del portale www.impresa.gov.it. 
                8-ter. A decorrere dal 1°  gennaio  2006  i  soggetti
          interessati  dalle  disposizioni  del  presente   articolo,
          comunque  obbligati  al  pagamento  dei  contributi,   sono
          esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta  di
          iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno  2007  gli
          enti  previdenziali  allineano  i   propri   archivi   alle
          risultanze del registro delle imprese anche in  riferimento
          alle domande  di  iscrizione,  cancellazione  e  variazione
          prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006. 
                8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis  e
          8-ter non comportano oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
                9.  A  partire  dalle  retribuzioni  corrisposte  con
          riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti  d'imposta
          tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
          4, commi 6-ter  e  6-quater,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
          via telematica, direttamente o tramite  gli  incaricati  di
          cui all'articolo 3,  commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27  luglio  1998,  n.   322,
          all'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  (INPS)  i
          dati  retributivi  e  le  informazioni  necessarie  per  il
          calcolo  dei  contributi,   per   l'implementazione   delle
          posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
          prestazioni, entro l'ultimo giorno del  mese  successivo  a
          quello di riferimento. Tale disposizione si  applica  anche
          nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza  per  i
          Dipendenti  dell'Amministrazione  Pubblica   (INPDAP)   con
          riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
          certificazione  di  cui  all'articolo  4,  commi  6-ter   e
          6-quater, del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive
          modificazioni, il cui personale  e'  iscritto  al  medesimo
          Istituto. Entro il 30 giugno 2004  gli  enti  previdenziali
          provvederanno  ad  emanare   le   istruzioni   tecniche   e
          procedurali  necessarie  per  la  trasmissione  dei  flussi
          informativi ed attiveranno  una  sperimentazione  operativa
          con  un  campione  significativo   di   aziende,   enti   o
          amministrazioni,  distinto  per  settori  di  attivita'   o
          comparti, che dovra'  concludersi  entro  il  30  settembre
          2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
          il  monitoraggio  dei  flussi  finanziari   relativi   alle
          prestazioni sociali erogate, i datori  di  lavoro  soggetti
          alla  disciplina  prevista  dal  decreto   ministeriale   5
          febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  67
          del  13  marzo  1969,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via  telematica
          le  dichiarazioni  di  pertinenza  dell'INPS,  secondo   le
          modalita' stabilite dallo stesso Istituto. 
                9-bis. Il comma 7 dell'articolo  41  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: 
                  "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
          2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2002, n.  172,  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          licenziati da enti  non  commerciali  operanti  nelle  aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
          organico  superiore  alle  2.000  unita'  lavorative,   nel
          settore della sanita' privata ed  in  situazione  di  crisi
          aziendale  in  seguito  a  processi  di   riconversione   e
          ristrutturazione  aziendale,  nel  limite  massimo  di  350
          unita'.  Il  trattamento   economico,   comprensivo   della
          contribuzione figurativa e, ove  spettanti,  degli  assegni
          per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura  pari  al
          massimo dell'indennita' di mobilita' prevista  dalle  leggi
          vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al
          presente  comma  si  applicano,  ai  fini  del  trattamento
          pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della
          legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e  relativa  tabella  A,
          nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7,
          lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 
                9-ter. Al comma 8 dell'articolo  41  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  sono  soppresse  le  parole:  "di
          6.667.000 euro per  l'anno  2003".  Al  medesimo  comma  le
          parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di  3.800.000
          euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "di
          6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007". 
                9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui  all'articolo
          1, comma 7, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio  1993,
          n. 236, sono incrementate nella misura  di  2.600.000  euro
          per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
          2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006  e  2007  si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dell'anno 2005 dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio  triennale  2003-2005,   nell'ambito   dell'unita'
          previsionale di base di  conto  capitale  "Fondo  speciale"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2003,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          dicastero. 
                9-quinquies. I soggetti di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
          modificazioni, che  non  hanno  presentato  la  domanda  di
          accredito della  contribuzione  figurativa  per  i  periodi
          anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
          dal medesimo articolo 3  del  citato  decreto  legislativo,
          possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.».