Art. 32 
 
 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 
 
  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari  di  uno  o
piu'  trattamenti  pensionistici  a   carico   di   qualsiasi   forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,   di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 30 giugno 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per
l'anno 2021 a 35.000  euro,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilita' di luglio 2022
un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti  di  cui
al presente comma risultino titolari  esclusivamente  di  trattamenti
non  gestiti  dall'INPS,  il  casellario  centrale  dei   pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,   n.   1388,   individua   l'Ente   previdenziale    incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede negli  stessi
termini e alle medesime condizioni ed e'  successivamente  rimborsato
dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. 
  2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal  computo  del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al  netto  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
  3. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  non  costituisce
reddito  ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della  corresponsione   di
prestazioni previdenziali ed  assistenziali,  non  e'  cedibile,  ne'
sequestrabile, ne' pignorabile. 
  4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'  corrisposta  sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata
per  ogni   singola   tipologia   di   redditi   dall'Amministrazione
finanziaria e da ogni  altra  amministrazione  pubblica  che  detiene
informazioni utili. 
  5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica   della   situazione
reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza,  provvede
alla notifica dell'indebito  entro  l'anno  successivo  a  quello  di
acquisizione delle informazioni reddituali. 
  6. L'indennita' una tantum di cui al  comma  1  e'  corrisposta,  a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche  nel  caso  in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  6,  valutati  in  2.740
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
  8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano  in
essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nel  mese  di  luglio  2022  un'indennita'  una
tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere  presentate  presso
gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
sono valutate con il punteggio previsto al numero 8 della tabella  D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  10  ottobre  2008,  n.  193,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288,
del 10 dicembre 2008. 
  9. Per coloro che hanno percepito per il mese  di  giugno  2022  le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo  4
marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta dall'Inps una indennita' una tantum
pari a 200 euro. 
  10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita'  di
disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32
della legge 29 aprile 1949, n. 264,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una
indennita' una tantum pari a 200 euro. 
  11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum pari  a  200
euro  ai  titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i
cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  che  sono  iscritti  alla  Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335.  I
soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1
del presente articolo e non devono essere  iscritti  ad  altre  forme
previdenziali obbligatorie. L'indennita' e' corrisposta  ai  soggetti
che hanno reddito derivante dai suddetti  rapporti  non  superiore  a
35.000 euro per l'anno 2021. 
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una tantum pari a 200
euro. 
  13. L'INPS, a domanda, eroga  ai  lavoratori  stagionali,  a  tempo
determinato e intermittenti di cui agli  articoli  da  13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che,  nel  2021,  abbiano
svolto la prestazione  per  almeno  50  giornate,  un'indennita'  una
tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta ai  soggetti  che
hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a  35.000
euro per l'anno 2021. 
  14. L'INPS, a  domanda,  eroga  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50
contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari  a  200
euro. L'indennita' e'  corrisposta  ai  soggetti  che  hanno  reddito
derivante dai suddetti rapporti  non  superiore  a  35.000  euro  per
l'anno 2021. 
  15. L'INPS, a domanda,  eroga  ai  lavoratori  autonomi,  privi  di
partita IVA, non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie
che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali  contratti
deve risultare per  il  2021  l'accredito  di  almeno  un  contributo
mensile, e i lavoratori devono essere  gia'  iscritti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  16. L'INPS,  a  domanda,  eroga  agli  incaricati  alle  vendite  a
domicilio di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114 con reddito  nell'anno  2021  derivante  dalle  medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di  partita  IVA  attiva,
iscritti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. 
  17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da  9  a  16  saranno
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di  lavoro
di cui all'articolo 31, comma 4. 
  18. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza  di
cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.  26,  e'  corrisposta
d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla  rata  mensile  di
competenza, un'indennita' una tantum pari a  200  euro.  L'indennita'
non  e'  corrisposta  ai  nuclei  in  cui  e'  presente   almeno   un
beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 31,  e  di  cui  ai
commi da 1 a 16 del presente articolo. 
  19. Le indennita' di cui ai commi da 8 a  18  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  20. Le prestazioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  31
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a  ciascun
soggetto avente diritto una sola volta. 
  21. Agli oneri derivanti dai commi da  8  a  18,  valutati  in  804
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   31
          dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale
          dei pensionati) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          82 del 27 marzo 1972. 
              - La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina  per
          gli istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale)  e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  97  del  27  aprile
          2001. 
              - Si riporta la  tabella  D  allegata  al  decreto  del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali  10  ottobre  2008,  n.  193  (Regolamento  per  il
          finanziamento  degli  istituti  di  patronato,   ai   sensi
          dell'articolo 13, comma 7, della legge 30  marzo  2001,  n.
          152): 
 
                                                           «Tabella D 
 
                   Interventi in materia socio-assistenziale 
 
          (Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori
          all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori  di  fondi  di
                           previdenza complementare) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          ». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  1  e  15,  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 recante disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori   sociali   in   caso   di    disoccupazione
          involontaria   e   di   ricollocazione    dei    lavoratori
          disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
          183: 
                «Art. 1 (Nuova prestazione di  Assicurazione  Sociale
          per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
          e' istituita presso la Gestione prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
          per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015.» 
                «Art.  15  (Indennita'  di   disoccupazione   per   i
          lavoratori con  rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa - DIS-COLL). - 1. In attesa  degli  interventi
          di semplificazione,  modifica  o  superamento  delle  forme
          contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera  a),
          della legge n. 183 del 2014, in  via  sperimentale  per  il
          2015,  in   relazione   agli   eventi   di   disoccupazione
          verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino  al  31
          dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori  coordinati
          e continuativi, anche  a  progetto,  con  esclusione  degli
          amministratori e dei sindaci,  iscritti  in  via  esclusiva
          alla Gestione separata, non pensionati e privi  di  partita
          IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la  propria
          occupazione,  una  indennita'  di  disoccupazione   mensile
          denominata DIS-COLL. 
                2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
                  a) siano, al momento della domanda di  prestazione,
          in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1,  comma
          2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del  2000,  e
          successive modificazioni; 
                  b)  possano  far   valere   almeno   un   mese   di
          contribuzione  nel  periodo  che  va  dal   primo   gennaio
          dell'anno solare  precedente  l'evento  di  cessazione  dal
          lavoro al predetto evento; 
                  c) possano far valere, nell'anno solare in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 
                3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi. 
                4. La DIS-COLL, rapportata al reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. 
                5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
                6. La DIS-COLL  e'  corrisposta  mensilmente  per  un
          numero di mesi pari alla meta' dei  mesi  di  contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi. 
                7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
          riconosciuti i contributi figurativi. 
                8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
                9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
                10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di
          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione
          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.
          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma
          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori
          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento
          nel tessuto produttivo. 
                11. In caso di nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
          Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
                12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL  che  intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il  reddito  annuo
          che prevede di trarne. Nel caso  di  mancata  comunicazione
          del reddito previsto il  beneficiario  decade  dal  diritto
          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale. 
                13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da  51  a
          56, della legge  n.  92  del  2012  fruiscono  fino  al  31
          dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni  di  cui
          al presente articolo. Restano salvi i diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013. 
                14. Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per  il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,
          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 
                15. All'eventuale riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
                15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
          riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  nonche'  agli
          assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa  di  studio
          in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dalla stessa data.  Con  riguardo  alla  DIS-COLL
          riconosciuta per gli eventi di disoccupazione  verificatisi
          a  decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
          all'anno solare contenuti nel  presente  articolo  sono  da
          intendersi riferiti all'anno civile.  A  decorrere  dal  1º
          luglio 2017,  per  i  collaboratori,  gli  assegnisti  e  i
          dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
          di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori  e
          i  sindaci  di  cui  al  comma  1,  e'  dovuta  un'aliquota
          contributiva pari allo 0,51 per cento. 
                15-ter.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro  per  l'anno
          2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6  milioni  di
          euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020,
          40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di  euro
          per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno  2023,  42,7
          milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di  euro  per
          l'anno  2025  e  44  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026, si provvede,  tenuto  conto  degli  effetti
          fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
          derivanti   dall'incremento   dell'aliquota    contributiva
          disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 
                15-quater.  L'INPS   trasmette   tempestivamente   al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati  relativi
          all'andamento delle entrate contributive e del costo  della
          prestazione   di   cui   al   comma    15-bis    ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
          17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
          e successive modificazioni. 
                15-quinquies.   In   relazione   agli    eventi    di
          disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL
          si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere  dal  primo
          giorno del  sesto  mese  di  fruizione  ed  e'  corrisposta
          mensilmente  per  un  numero  di  mesi  pari  ai  mesi   di
          contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra  il
          1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione  del
          lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non  sono
          computati i periodi contributivi che hanno gia' dato  luogo
          ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL  non  puo'  in
          ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per  i
          periodi di fruizione  della  DIS-COLL  e'  riconosciuta  la
          contribuzione  figurativa  rapportata  al   reddito   medio
          mensile di cui al comma 4, entro un limite di  retribuzione
          pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile  della  DIS-COLL
          per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i
          collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con
          borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL,
          nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al  comma
          1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari a quella  dovuta
          per la NASpI.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32, della legge  29
          aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti  in  materia  di
          avviamento  al  lavoro  e  di  assistenza  dei   lavoratori
          involontariamente disoccupati: 
                «Art. 32. - L'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
          disoccupazione e' esteso: 
                  a) ai lavoratori  agricoli  che  prestano  la  loro
          opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle
          categorie dei salariati fissi ed  assimilati,  obbligati  e
          braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
          compartecipanti familiari e individuali, anche  se  in  via
          sussidiaria esercitano un'attivita'  agricola  in  proprio;
          agli stessi spetta l'indennita' di  disoccupazione  qualora
          risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del
          regio decreto 24 settembre  1940,  n.  1949,  e  successive
          modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello  per
          il quale e' richiesta l'indennita', ed  abbiano  conseguito
          nell'anno  per  il  quale  e'  richiesta   l'indennita'   e
          nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102
          contributi giornalieri. 
                La durata  della  corresponsione  dell'indennita'  di
          disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti,
          alla differenza tra il numero di 270  ed  il  numero  delle
          giornate  di  effettiva  occupazione   prestate   nell'anno
          comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte
          da indennita' di malattie, infortunio, maternita',  e  sino
          ad un massimo di 180 giornate annue; 
                  b)   agli   impiegati,   anche   delle    pubbliche
          amministrazioni, cui non sia  garantita  la  stabilita'  di
          impiego, senza limite di retribuzione. 
                Sono  estese  alle  predette  categorie,  in   quanto
          compatibili con la disposizione della  presente  legge,  le
          disposizioni  vigenti  per  le  categorie   gia'   comprese
          nell'obbligo   dell'assicurazione   della    disoccupazione
          involontaria  ed  in   particolare   quelle   relative   ai
          contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo  di
          integrazione per le assicurazioni sociali. 
                L'estensione  dell'obbligo   assicurativo   per   gli
          appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di  cui
          alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal
          primo periodo di paga successivo alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.», 
              - Si riporta il testo dell'articolo 409 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
                  1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
          non inerenti all'esercizio di una impresa; 
                  2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
                  3)   rapporti   di   agenzia,   di   rappresentanza
          commerciale ed altri  rapporti  di  collaborazione  che  si
          concretino in  una  prestazione  di  opera  continuativa  e
          coordinata,  prevalentemente  personale,  anche  se  non  a
          carattere  subordinato.  La   collaborazione   si   intende
          coordinata  quando,  nel  rispetto   delle   modalita'   di
          coordinamento stabilite di comune accordo dalle  parti,  il
          collaboratore    organizza    autonomamente     l'attivita'
          lavorativa; 
                  4)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici  che  svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente
          attivita' economica; 
                  5)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici ed altri rapporti di lavoro  pubblico,  sempreche'
          non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                «Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-25. Omissis. 
                26. A decorrere dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021  n.  41,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021  n.  69  recante
          misure urgenti in materia di sostegno alle imprese  e  agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19: 
                «Art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali  del
          turismo, degli stabilimenti  termali,  dello  spettacolo  e
          dello  sport).  -   1.   Ai   soggetti   gia'   beneficiari
          dell'indennita' di  cui  agli  articoli  15  e  15-bis  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  e'
          erogata una tantum un'ulteriore  indennita'  pari  a  2.400
          euro. 
                2. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del  settore
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  che  abbiano   svolto   la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di  rapporto
          di  lavoro  dipendente  ne'   di   Nuova   prestazione   di
          Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  2.400   euro.   La
          medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori   in
          somministrazione, impiegati  presso  imprese  utilizzatrici
          operanti nel  settore  del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali, che abbiano cessato involontariamente il  rapporto
          di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne'
          di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e  autonomi  che
          in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
          hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il
          loro rapporto  di  lavoro,  e'  riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a 2.400 euro: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
          somministrazione appartenenti a settori diversi  da  quelli
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  e  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il  1°  gennaio  2019  e  la  data  di
          entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
          di  contratti  autonomi  occasionali   riconducibili   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e
          che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli
          stessi, per tali contratti,  devono  essere  gia'  iscritti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335,  con  accredito  nello  stesso
          arco temporale di almeno un contributo mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114, con reddito nell'anno 2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita  IVA
          attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
          altre forme previdenziali obbligatorie. 
                4. I soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
          esclusione del  contratto  di  lavoro  intermittente  senza
          diritto   all'indennita'   di   disponibilita'   ai   sensi
          dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a  tempo  determinato
          del settore del turismo e  degli  stabilimenti  termali  in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: 
                  a) titolarita'  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  di  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  a   tempo
          determinato nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti
          termali,  di  durata  complessiva  pari  ad  almeno  trenta
          giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c) assenza di titolarita', alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, di pensione e di  rapporto  di
          lavoro dipendente. 
                6.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo con  almeno  trenta  contributi
          giornalieri versati  dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto al  medesimo  Fondo,
          con un reddito  riferito  all'anno  2019  non  superiore  a
          75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  diverso  dal
          contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
          e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  senza
          corresponsione dell'indennita'  di  disponibilita'  di  cui
          all'articolo  16  del  medesimo  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  2.400   euro.   La
          medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
          al Fondo pensioni lavoratori dello  spettacolo  con  almeno
          sette contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
          reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
                7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e  6  non
          sono tra loro  cumulabili  e  sono  invece  cumulabili  con
          l'assegno ordinario di invalidita' di  cui  alla  legge  12
          giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
          commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile
          2021 tramite modello di domanda  predisposto  dal  medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. 
                8. Le indennita'  di  cui  ai  precedenti  commi  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel  limite
          di spesa complessivo di 897,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  7,  pari  a
          897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 42. 
                10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute  s.p.a.,
          nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno  2021,
          un'indennita' complessiva determinata ai  sensi  del  comma
          11, in favore dei  lavoratori  impiegati  con  rapporti  di
          collaborazione  presso  il  Comitato   olimpico   nazionale
          italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
          federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
          associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
          CONI  e  dal  CIP,  le  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera
          m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  i  quali,  in  conseguenza  dell'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  hanno  cessato,  ridotto   o
          sospeso la  loro  attivita'.  Il  predetto  emolumento  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          non e' riconosciuto  ai  percettori  di  altro  reddito  da
          lavoro  e  del  reddito   di   cittadinanza   di   cui   al
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  del
          reddito di  emergenza  e  delle  prestazioni  di  cui  agli
          articoli 19, 20, 21, 22, 27,  28,  29,  30,  38  e  44  del
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'
          come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n.  176,  e  dal  presente  decreto.  Si  considerano
          reddito da  lavoro  che  esclude  il  diritto  a  percepire
          l'indennita'  i  redditi  da   lavoro   autonomo   di   cui
          all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente  e
          assimilati di cui agli articoli 49 e  50  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche' le pensioni di ogni genere e gli  assegni  ad  esse
          equiparati,  con  esclusione  dell'assegno   ordinario   di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
                11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e'
          determinata come segue: 
                  a) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la  somma  di
          euro 3.600; 
                  b) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro  annui,  spetta  la
          somma di euro 2.400; 
                  c) ai soggetti  che,  nell'anno  di  imposta  2019,
          hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva  in
          misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta  la  somma  di
          euro 1.200. 
                12. Ai fini di cui al comma 11, la societa'  Sport  e
          Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al
          momento della presentazione della domanda nella piattaforma
          informatica prevista dall'articolo  5  del  decreto  del  6
          aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          concerto con il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo
          sport. 
                13. Ai fini dell'erogazione delle indennita'  di  cui
          ai  commi  10  e  11,  si  considerano  cessati   a   causa
          dell'emergenza epidemiologica anche  tutti  i  rapporti  di
          collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e
          non rinnovati. 
                14. La societa' Sport e  Salute  s.p.a.  provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          primo  periodo  del  comma  10  e  comunica,  con   cadenza
          settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
          Governo competente in  materia  di  sport  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                15. Agli oneri derivanti dal comma  10  del  presente
          articolo, pari a 350 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 42.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   42,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021  n.  73,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  recante
          misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  per  le
          imprese, il lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
          territoriali: 
                «Art. 42 (Proroga indennita'  lavoratori  stagionali,
          turismo e spettacolo). - 1. Ai  soggetti  gia'  beneficiari
          dell'indennita' di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  e'
          erogata una tantum  un'ulteriore  indennita'  pari  a  euro
          1.600. 
                2. Ai lavoratori dipendenti  stagionali  del  settore
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  che  abbiano   svolto   la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di  rapporto
          di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, e' riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a euro 1.600. La  medesima  indennita'
          e'  riconosciuta   ai   lavoratori   in   somministrazione,
          impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
          del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  che  abbiano
          cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  e  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di  rapporto
          di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e  autonomi  che
          in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
          hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro  attivita'  o  il
          loro rapporto  di  lavoro,  e'  riconosciuta  un'indennita'
          onnicomprensiva pari a 1.600 euro: 
                  a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
          somministrazione appartenenti a settori diversi  da  quelli
          del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
          involontariamente  il  rapporto  di  lavoro   nel   periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  e  che  abbiano  svolto  la
          prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel
          medesimo periodo; 
                  b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che
          abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta
          giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non
          iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
          periodo compreso tra il  1°  gennaio  2019  e  la  data  di
          entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
          di  contratti  autonomi  occasionali   riconducibili   alle
          disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e
          che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli
          stessi, per tali contratti,  devono  essere  gia'  iscritti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335,  con  accredito  nello  stesso
          arco temporale di almeno un contributo mensile; 
                  d) incaricati  alle  vendite  a  domicilio  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          114, con reddito nell'anno 2019  derivante  dalle  medesime
          attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita  IVA
          attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
          altre forme previdenziali obbligatorie. 
                4. I soggetti  di  cui  al  comma  3,  alla  data  di
          presentazione della domanda, non devono  essere  in  alcuna
          delle seguenti condizioni: 
                  a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
          esclusione del  contratto  di  lavoro  intermittente  senza
          diritto   all'indennita'   di   disponibilita'   ai   sensi
          dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81; 
                  b) titolari di pensione. 
                5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
          a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a  tempo  determinato
          del settore del turismo e  degli  stabilimenti  termali  in
          possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: 
                  a) titolarita'  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
          gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  di  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  a   tempo
          determinato nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti
          termali,  di  durata  complessiva  pari  ad  almeno  trenta
          giornate; 
                  b)  titolarita'  nell'anno  2018  di  uno  o   piu'
          contratti di lavoro a tempo determinato  o  stagionale  nel
          medesimo  settore  di  cui  alla  lettera  a),  di   durata
          complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
                  c) assenza di titolarita', alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, di pensione e di  rapporto  di
          lavoro dipendente. 
                6.  Ai  lavoratori   iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori dello spettacolo con  almeno  trenta  contributi
          giornalieri versati  dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto al  medesimo  Fondo,
          con un reddito  riferito  all'anno  2019  non  superiore  a
          75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  diverso  dal
          contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
          e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  senza
          corresponsione dell'indennita'  di  disponibilita'  di  cui
          all'articolo  16  del  medesimo  decreto,  e'  riconosciuta
          un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a  1.600   euro.   La
          medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
          al Fondo pensioni lavoratori dello  spettacolo  con  almeno
          sette contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
          reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
                7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e  6  non
          sono tra loro  cumulabili  e  sono  invece  cumulabili  con
          l'assegno ordinario di invalidita' di  cui  alla  legge  12
          giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
          commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 31 luglio
          2021 tramite modello di domanda  predisposto  dal  medesimo
          Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite  dallo
          stesso. 
                8. Le indennita' di  cui  ai  commi  da  1  a  7  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel  limite
          di spesa complessivo di 848  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                8-bis. Non concorrono  alla  formazione  del  reddito
          imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi
          e le indennita' di qualsiasi natura,  anche  integrativi  o
          aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla  disciplina
          statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  base  a
          disposizioni di legge regionale o provinciale e  finanziati
          con oneri a carico dei rispettivi  bilanci,  in  favore  di
          lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
          da COVID-19  hanno  cessato,  ridotto  o  sospeso  la  loro
          attivita' o il loro rapporto di lavoro. 
                9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,
          comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
          41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  maggio
          2021, n. 69, e' incrementata di 167,4 milioni di  euro  per
          l'anno 2021. 
                10. Agli oneri derivanti dai commi  8  e  9,  pari  a
          1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
                  a) quanto a 70 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  186,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
                  b) quanto a 70 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  203,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
                  c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al
          fine di assicurare la compensazione  anche  in  termini  di
          indebitamento   netto   e   fabbisogno   delle    pubbliche
          amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6  milioni  di
          euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa  di  cui
          all'articolo 2, comma 8, primo periodo,  del  decreto-legge
          13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 maggio 2021, n. 61; 
                  d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno  2021,
          ai sensi dell'articolo 77.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da 13  a  18,  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro). -
          1. Il contratto di lavoro intermittente  e'  il  contratto,
          anche a tempo determinato, mediante il quale un  lavoratore
          si pone a disposizione di un datore di lavoro che  ne  puo'
          utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo  o
          intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti
          collettivi, anche  con  riferimento  alla  possibilita'  di
          svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco
          della settimana, del  mese  o  dell'anno.  In  mancanza  di
          contratto  collettivo,  i  casi  di  utilizzo  del   lavoro
          intermittente sono individuati con decreto del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali. 
                2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in  ogni
          caso essere concluso con soggetti con meno di  24  anni  di
          eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte  entro
          il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni. 
                3. In ogni caso,  con  l'eccezione  dei  settori  del
          turismo, dei  pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il
          contratto di lavoro intermittente e' ammesso,  per  ciascun
          lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
          complessivamente non superiore a quattrocento  giornate  di
          effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In  caso  di
          superamento del predetto periodo il  relativo  rapporto  si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato. 
                4. Nei periodi in cui  non  ne  viene  utilizzata  la
          prestazione il lavoratore intermittente  non  matura  alcun
          trattamento  economico  e  normativo,   salvo   che   abbia
          garantito al datore di lavoro la propria  disponibilita'  a
          rispondere  alle  chiamate,  nel  qual  caso   gli   spetta
          l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
                5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
          applicazione ai rapporti di lavoro  alle  dipendenze  delle
          pubbliche amministrazioni.» 
                «Art. 14(Divieti). - 1.  E'  vietato  il  ricorso  al
          lavoro intermittente: 
                  a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero; 
                  b) presso  unita'  produttive  nelle  quali  si  e'
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi a norma degli articoli 4 e  24  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  che  hanno  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di lavoro intermittente, ovvero  presso  unita'  produttive
          nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o  una
          riduzione  dell'orario  in  regime  di  cassa  integrazione
          guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle  mansioni
          cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
                  c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato  la
          valutazione dei rischi in applicazione della  normativa  di
          tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.» 
                «Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1.  Il  contratto
          di lavoro intermittente e' stipulato in  forma  scritta  ai
          fini della prova dei seguenti elementi: 
                  a) durata e ipotesi, oggettive  o  soggettive,  che
          consentono  la   stipulazione   del   contratto   a   norma
          dell'articolo 13; 
                  b)  luogo   e   modalita'   della   disponibilita',
          eventualmente garantita  dal  lavoratore,  e  del  relativo
          preavviso di chiamata del lavoratore, che non  puo'  essere
          inferiore a un giorno lavorativo; 
                  c) trattamento economico e normativo  spettante  al
          lavoratore  per  la   prestazione   eseguita   e   relativa
          indennita' di disponibilita', ove prevista; 
                  d) forme e modalita', con cui il datore  di  lavoro
          e' legittimato a richiedere l'esecuzione della  prestazione
          di  lavoro,  nonche'   modalita'   di   rilevazione   della
          prestazione; 
                  e)   tempi   e   modalita'   di   pagamento   della
          retribuzione e della indennita' di disponibilita'; 
                  f) misure di sicurezza necessarie in  relazione  al
          tipo di attivita' dedotta in contratto. 
                2. Fatte salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei
          contratti collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          informare con cadenza annuale le  rappresentanze  sindacali
          aziendali   o   la   rappresentanza   sindacale    unitaria
          sull'andamento  del  ricorso   al   contratto   di   lavoro
          intermittente. 
                3. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa  o
          di  un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata   non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  alla  direzione  territoriale  del
          lavoro competente per  territorio,  mediante  sms  o  posta
          elettronica. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al primo periodo,  nonche'  ulteriori  modalita'  di
          comunicazione in funzione dello sviluppo delle  tecnologie.
          In caso di violazione degli obblighi  di  cui  al  presente
          comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400  ad
          euro 2.400 in relazione a ciascun  lavoratore  per  cui  e'
          stata omessa la comunicazione. Non si applica la  procedura
          di diffida di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
          23 aprile 2004, n. 124.» 
                «Art. 16 (Indennita'  di  disponibilita').  -  1.  La
          misura   dell'indennita'   mensile    di    disponibilita',
          divisibile in quote orarie, e'  determinata  dai  contratti
          collettivi e non e' comunque inferiore all'importo  fissato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
                2. L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal
          computo  di  ogni  istituto  di  legge   o   di   contratto
          collettivo. 
                3. L'indennita' di disponibilita' e'  assoggettata  a
          contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
          in  deroga  alla   normativa   in   materia   di   minimale
          contributivo. 
                4. In caso di malattia o  di  altro  evento  che  gli
          renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
          il lavoratore e' tenuto  a  informarne  tempestivamente  il
          datore di lavoro, specificando la durata  dell'impedimento,
          durante il quale non matura il  diritto  all'indennita'  di
          disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui  al
          periodo  precedente,  il  lavoratore   perde   il   diritto
          all'indennita' per un periodo  di  quindici  giorni,  salvo
          diversa previsione del contratto individuale. 
                5.  Il  rifiuto  ingiustificato  di  rispondere  alla
          chiamata  puo'  costituire  motivo   di   licenziamento   e
          comportare la restituzione della  quota  di  indennita'  di
          disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione convenzionale in  riferimento  alla  quale  il
          lavoratore  intermittente  puo'   versare   la   differenza
          contributiva  per  i  periodi  in  cui  ha  percepito   una
          retribuzione inferiore a  quella  convenzionale  ovvero  ha
          usufruito  dell'indennita'   di   disponibilita'   fino   a
          concorrenza del medesimo importo.» 
                «Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1.  Il
          lavoratore intermittente non deve ricevere, per  i  periodi
          lavorati e a parita' di  mansioni  svolte,  un  trattamento
          economico  e  normativo  complessivamente  meno  favorevole
          rispetto al lavoratore di pari livello. 
                2.   Il   trattamento    economico,    normativo    e
          previdenziale    del    lavoratore    intermittente,     e'
          riproporzionato in  ragione  della  prestazione  lavorativa
          effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
          l'importo  della  retribuzione  globale  e  delle   singole
          componenti di essa, nonche' delle ferie e  dei  trattamenti
          per  malattia  e  infortunio,  congedo  di   maternita'   e
          parentale.» 
                «Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
          Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di  fonte
          legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
          dei  dipendenti  del  datore  di  lavoro,   il   lavoratore
          intermittente e' computato  nell'organico  dell'impresa  in
          proporzione  all'orario  di  lavoro  effettivamente  svolto
          nell'arco di ciascun semestre.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2222 del codice civile: 
                «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una  persona
          si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o  un
          servizio,  con  lavoro  prevalentemente  proprio  e   senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
          applicano le norme di questo capo, salvo  che  il  rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio  dei
          consumatori). - 1. - 2. 
                3.  Nella  segnalazione  certificata  di  inizio   di
          attivita'  deve  essere  dichiarata  la   sussistenza   dei
          requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico 
                4.  Il  soggetto  di  cui  al  comma  1  che  intende
          avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati,  ne
          comunica l'elenco all'autorita' di pubblica  sicurezza  del
          luogo nel quale ha  avviato  l'attivita'  e  risponde  agli
          effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli  incaricati
          devono essere in possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
          prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita. 
                5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un  tesserino
          di  riconoscimento  alle  persone  incaricate,   che   deve
          ritirare non appena  esse  perdano  i  requisiti  richiesti
          dall'articolo 5, comma 2. 
                6. Il tesserino di riconoscimento di cui al  comma  5
          deve  essere  numerato  e  aggiornato   annualmente,   deve
          contenere le generalita' e la  fotografia  dell'incaricato,
          l'indicazione a stampa della sede e  dei  prodotti  oggetto
          dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita. 
                7. Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati  si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante. 
                8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e
          6 e' obbligatorio anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente  le  operazioni  disciplinate  dal   presente
          articolo. 
                9.». 
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
          disposizioni urgenti in materia di reddito di  cittadinanza
          e di pensioni, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          gennaio 2019, n. 23. 
              -  Il  riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 3.