Art. 39 bis 
 
Disposizioni in favore delle associazioni  di  volontariato  operanti
              nell'ambito dell'attivita' trasfusionale 
 
  1. E' concesso un contributo di 2 milioni di euro per  l'anno  2022
in favore delle associazioni  di  volontariato  operanti  nell'ambito
dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto  dei  materiali  connessi
allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Il riferimento all'articolo 1, comma 200, della legge
          23 dicembre  2014,  n.  190  recante  disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 3.