Art. 39 bis Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale 1. E' concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi - Il riferimento all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.