Art. 24 
 
                      Condizionalita' e impegni 
 
  1. Con  successivi  provvedimenti  e/o  circolari  saranno  fornite
specificazioni circa le modalita' con le quali l'Agenzia e' tenuta  a
verificare il  rispetto,  da  parte  dei  soggetti  beneficiari,  del
principio  di  «non  arrecare  un  danno  significativo»,  ai   sensi
dell'art. 17 del regolamento (UE)  n.  852/2020,  e  della  normativa
ambientale  nazionale  e  unionale  applicabile,  nonche'  di  quanto
prescritto  dalla  guida  DNSH,  di  cui  alla  comunicazione   della
Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la  ripresa  e  la  resilienza»  e  dalla  circolare  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021. 
  2. Con  successivi  provvedimenti  e/o  circolari  potranno  essere
fornite  specificazioni  sugli  ulteriori   impegni   derivanti   dal
finanziamento dei programmi di sviluppo con risorse del PNRR, nonche'
sulle modalita' di verifica di tali impegni da parte dell'Agenzia, in
particolare in ordine: 
    a) al  rispetto  delle  misure  adeguate  per  la  sana  gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel  regolamento  finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046  e  nell'art.  22  del  regolamento  (UE)  n.
241/2021, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e
rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e
di recupero e restituzione dei Fondi  che  sono  stati  indebitamente
assegnati,  nonche'  di   garantire   l'assenza   del   c.d.   doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021; 
    b) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa; 
    c) agli obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n.  241/2021,  incluse  le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea - Next Generation EU e  le  modalita'  di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; 
    d) agli adempimenti finalizzati ad assicurare  la  tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR; 
    e) agli adempimenti connessi per il rispetto  del  principio  del
contributo all'obiettivo climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
    f)  agli   obblighi   di   conservazione   della   documentazione
progettuale, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma
4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
    g) alle ulteriori disposizioni operative volte ad  assicurare  il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.