Art. 16 
 
Semplificazione  del  monitoraggio  fiscale   sulle   operazioni   di
  trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e  altri
  operatori. 
 
  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo  3,
comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3,  comma
3,  lettere  a)  e  d),  e  gli  operatori  non  finanziari  di   cui
all'articolo 3, comma 5,  lettera  i),  del  decreto  legislativo  21
novembre  2007,  n.   231,   che   intervengono,   anche   attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da  o  verso  l'estero  di
mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  s),  del
medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle  entrate
i dati di cui  all'articolo  31,  comma  2,  del  menzionato  decreto
relativi  alle  predette  operazioni,  effettuate  anche  in   valuta
virtuale, di importo pari o superiore  a  5.000  euro,  limitatamente
alle operazioni eseguite per conto o a  favore  di  persone  fisiche,
enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate
ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dalle
comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   1990,   n.   227
          (Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e  valori)  come  modificato
          dalla presente legge. 
              «Art. 1(Trasferimenti attraverso intermediari bancari e
          finanziari  e  altri  operatori).  -  1.  Gli  intermediari
          bancari e finanziari di cui all'articolo 3,  comma  2,  gli
          altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma  3,
          lettere a) e d), e gli  operatori  non  finanziari  di  cui
          all'articolo  3,  comma  5,   lettera   i),   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  che  intervengono,
          anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti
          da  o  verso  l'estero  di  mezzi  di  pagamento   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera s), del  medesimo  decreto
          sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i  dati
          di cui all'articolo 31, comma  2,  del  menzionato  decreto
          relativi alle  predette  operazioni,  effettuate  anche  in
          valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000  euro,
          limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore
          di persone fisiche, enti  non  commerciali  e  di  societa'
          semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
              2.  I   dati   relativi   ai   trasferimenti   e   alle
          movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma  1
          sono trasmessi all'Agenzia delle entrate  con  modalita'  e
          termini   stabiliti   con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  anche  a  disposizione  della
          Guardia di  finanza  con  procedure  informatiche.  Con  il
          medesimo  provvedimento,  la   trasmissione   puo'   essere
          limitata  per  specifiche   categorie   di   operazioni   o
          causali.».