Art. 17 
 
Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti 
 
  1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, il primo comma e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605
          (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al  codice
          fiscale dei contribuenti) come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 20. - 1. (abrogato). 
              2. Fino a quando non sara' diversamente  stabilito  con
          decreto  del  Ministro  per   le   finanze   in   relazione
          all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle
          finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono  ad
          imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di
          acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          devono comunicare all'ufficio delle imposte  del  domicilio
          fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e  la  causale
          dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute  effettuate.
          La comunicazione deve essere fatta entro il  30  giugno  di
          ciascun  anno  con  riferimento  alle   somme   corrisposte
          nell'anno precedente. 
              3. 
              4.Le comunicazioni previste dal secondo e  terzo  comma
          dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al  31  dicembre
          1977, all'ufficio delle imposte  nella  cui  circoscrizione
          hanno sede le camere di commercio,  industria,  artigianato
          ed agricoltura, gli ordini professionali e gli  altri  enti
          ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi
          di cui alla lettera f) dell'art. 6.».