Art. 18 
 
        Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese 
         ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) e' sostituito  dal
seguente: 
      «18)   le   prestazioni   sanitarie   di   diagnosi,   cura   e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni  e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi  dell'articolo  99  del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. L'esenzione si applica anche  se  la  prestazione  sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa
alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli  di  cui  al
numero 19), quando tale soggetto a sua  volta  acquisti  la  suddetta
prestazione  sanitaria  presso  un  terzo  e  per  l'acquisto   trovi
applicazione l'esenzione di cui al  presente  numero;  in  tal  caso,
l'esenzione opera per la  prestazione  di  ricovero  e  cura  fino  a
concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»; 
    b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) e' sostituito  dal
seguente: 
      «120) prestazioni rese ai clienti  alloggiati  nelle  strutture
ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983,  n.  217;
prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni  di  maggiore
comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi  dell'articolo
10, primo comma, numero 18) e numero  19);  prestazioni  di  alloggio
rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 19),  e  da  case  di  cura  non
convenzionate; prestazioni di maggiore  comfort  alberghiero  rese  a
persone ricoverate presso i soggetti di cui  all'articolo  10,  primo
comma, numero 19);». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  12,3
milioni di euro per  l'anno  2022  e  21  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, e della tabella
          A parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul valore aggiunto) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10(Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti
          dall'imposta: 
                1)  le  prestazioni   di   servizi   concernenti   la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di
          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura
          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre
          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,
          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni
          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di
          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di
          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, le  dilazioni  di  pagamento  e  le  gestioni
          similari e il servizio bancoposta; 
                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
          e di vitalizio; 
                3) le operazioni  relative  a  valute  estere  aventi
          corso legale e a crediti in  valute  estere,  eccettuati  i
          biglietti  e  le  monete  da  collezione  e   comprese   le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio; 
                4) Le operazioni relative ad azioni,  obbligazioni  o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate; 
                5) le operazioni relative ai  versamenti  di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
                6) le operazioni relative  all'esercizio  del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
                7)  le  operazioni   relative   all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
                8) le locazioni e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
                8-bis) le cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
                8-ter) le cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
                9)  le   prestazioni   di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 
                10). 
                11) le cessioni  di  oro  da  investimento,  compreso
          quello rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non
          allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad  esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione puo'  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende: 
                  a) l'oro in forma di lingotti o placchette di  peso
          accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad  1
          grammo, di  purezza  pari  o  superiore  a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
                  b) le monete d'oro di purezza pari  o  superiore  a
          900 millesimi, coniate dopo il  1800,  che  hanno  o  hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il
          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,
          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle
          Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita'  europee,  serie  C,  sulla  base
          delle comunicazioni rese  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco; 
                12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte  ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
                13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a  favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                14)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di   persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
                15) le prestazioni di trasporto di  malati  o  feriti
          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale; 
                16) le prestazioni del servizio  postale  universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
                17); 
                18) le prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  della  persona  rese  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero
          individuate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          L'esenzione si applica anche se  la  prestazione  sanitaria
          costituisce una componente di una prestazione di ricovero e
          cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da
          quelli di cui al numero 19), quando  tale  soggetto  a  sua
          volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso  un
          terzo e per l'acquisto trovi  applicazione  l'esenzione  di
          cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera  per
          la prestazione di ricovero e cura fino  a  concorrenza  del
          corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo; 
                19) le prestazioni di ricovero e cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
                20) le prestazioni educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo  personale.  Le  prestazioni  di  cui  al  periodo
          precedente  non  comprendono  l'insegnamento  della   guida
          automobilistica ai fini dell'ottenimento delle  patenti  di
          guida per i veicoli delle categorie B e C1; 
                21)   le   prestazioni   proprie   dei    brefotrofi,
          orfanotrofi, asili, case di riposo per  anziani  e  simili,
          delle colonie marine, montane e campestri e degli  alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti  e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
                22)  le  prestazioni   proprie   delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
                23) le prestazioni previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
                24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e  di
          plasma sanguigno; 
                25) - 26); 
                27) le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di  pompe
          funebri; 
                27-bis); 
                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da  enti  del
          Terzo settore di natura non commerciale; 
                27-quater)    le    prestazioni    delle    compagnie
          barracellari di cui all'articolo 3  della  legge  2  agosto
          1897, n. 382; 
                27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto  beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale della relativa imposta ai sensi degli  articoli  19,
          19-bis1 e 19-bis2; 
                27-sexies)  le  importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca
          allo stato naturale o dopo operazioni di  conservazione  ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna. 
              Sono altresi' esenti  dall'imposta  le  prestazioni  di
          servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci  da
          consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
          cooperative  con  funzioni   consortili,   costituiti   tra
          soggetti per i quali, nel triennio  solare  precedente,  la
          percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche
          per effetto dell'opzione di cui  all'articolo  36-bis,  sia
          stata non superiore al 10 per cento,  a  condizione  che  i
          corrispettivi dovuti dai consorziati  o  soci  ai  predetti
          consorzi e societa' non superino i  costi  imputabili  alle
          prestazioni stesse. 
              Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di  beni
          effettuate nei confronti di  un  soggetto  passivo  che  si
          considera cessionario e rivenditore di detti beni ai  sensi
          dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). 
              L'esenzione  dall'imposta  si  applica   inoltre   alle
          seguenti  operazioni,  a  condizione   di   non   provocare
          distorsioni  della  concorrenza  a  danno   delle   imprese
          commerciali soggette all'IVA: 
                1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
          esse strettamente connesse, effettuate in conformita'  alle
          finalita'   istituzionali   da   associazioni    politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali,  di   promozione   sociale   e   di   formazione
          extra-scolastica della persona, a fronte del  pagamento  di
          corrispettivi  specifici,  o  di  contributi  supplementari
          fissati in conformita' dello  statuto,  in  funzione  delle
          maggiori o diverse prestazioni alle  quali  danno  diritto,
          nei  confronti  di  soci,  associati  o  partecipanti,   di
          associazioni che svolgono la medesima attivita' e  che  per
          legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di  un'unica
          organizzazione locale o nazionale, nonche'  dei  rispettivi
          soci,  associati  o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle
          rispettive organizzazioni nazionali; 
                2) le prestazioni di  servizi  strettamente  connesse
          con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da
          associazioni sportive  dilettantistiche  alle  persone  che
          esercitano  lo  sport  o  l'educazione  fisica  ovvero  nei
          confronti  di  associazioni  che   svolgono   le   medesime
          attivita' e che per  legge,  regolamento  o  statuto  fanno
          parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o   nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 
                3) le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi
          effettuate in occasione di manifestazioni  propagandistiche
          dagli enti e dagli  organismi  di  cui  al  numero  1)  del
          presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 
                4) la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nei
          confronti di  indigenti  da  parte  delle  associazioni  di
          promozione  sociale  ricomprese  tra  gli   enti   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25  agosto
          1991,  n.  287,  le  cui  finalita'   assistenziali   siano
          riconosciute dal Ministero  dell'interno,  sempreche'  tale
          attivita'    di    somministrazione    sia     strettamente
          complementare a quelle svolte in diretta  attuazione  degli
          scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in  cui
          viene svolta l'attivita'. 
              Le disposizioni di cui al quarto comma si  applicano  a
          condizione  che  le  associazioni  interessate  abbiano  il
          divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,  utili  o
          avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale
          durante   la   vita   dell'associazione,   salvo   che   la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge, e si conformino alle seguenti clausole, da  inserire
          nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, ovvero alle  corrispondenti  clausole  previste
          dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
          3 luglio 2017, n. 117: 
                1) obbligo di devolvere il patrimonio  dell'ente,  in
          caso di suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo e salva  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                2) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente   ogni   limitazione   in   funzione    della
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione; 
                3) obbligo di redigere e di approvare annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
                4) eleggibilita' libera degli organi  amministrativi;
          principio  del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2538,
          secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea
          dei soci,  associati  o  partecipanti  e  criteri  di  loro
          ammissione  ed  esclusione;  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per  corrispondenza  per  le  associazioni  il   cui   atto
          costitutivo, anteriore al 1°  gennaio  1997,  preveda  tale
          modalita' di  voto  ai  sensi  dell'articolo  2538,  ultimo
          comma, del codice civile e  sempreche'  le  stesse  abbiano
          rilevanza  a   livello   nazionale   e   siano   prive   di
          organizzazione a livello locale; 
                5)  intrasmissibilita'  della  quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa. 
                Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4)  del  quinto
          comma  non  si  applicano   alle   associazioni   religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.» 
              «Tabella A - Parte  III  Beni  e  servizi  soggetti  ad
          aliquota ridotta 
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 
              1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati  ad
          essere   utilizzati   nella   preparazione   di    prodotti
          alimentari; 
              2) animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina, ovina e  caprina  (v.  d.
          01.02, 01.03; 01.04); 
              3) carni  e  parti  commestibili  degli  animali  della
          specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06); 
              4) frattaglie commestibili degli animali  della  specie
          equina,  asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il   genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06); 
              5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile  morti
          commestibili, freschi, refrigerati, congelati  o  surgelati
          (v. d. 01.05 - ex 02.02); 
              6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03); 
              7)  conigli  domestici,   piccioni,   lepri,   pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana; loro carni,  parti  e  frattaglie,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate; api e bachi da  seta;  pesci  freschi  (vivi  o
          morti),  refrigerati,  congelati  o  surgelati,   destinati
          all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06  e  ex
          03.01); 
              8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate  o
          surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici  e
          fagiani (v. d. ex 02.04); 
              9) grasso di volatili non pressato  ne'  fuso,  fresco,
          refrigerato,  salato  o  in  salamoia,  secco,  affumicato,
          congelato o surgelato (v. d. ex 02.05); 
              10) lardo, compreso il grasso di  maiale  non  pressato
          ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,  congelato  o  surgelato,
          salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05); 
              10-bis) pesci  freschi  (vivi  o  morti),  refrigerati,
          congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
          semplicemente salati o in  salamoia,  secchi  o  affumicati
          (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei  e  molluschi  compresi  i
          testacei (anche separati  dal  loro  guscio  o  dalla  loro
          conchiglia), freschi, refrigerati, congelati  o  surgelati,
          secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e  aragoste  e
          ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente  cotti  in
          acqua o al vapore,  esclusi  astici  e  aragoste  (v.d.  ex
          03.03); 
              11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
          di latte, latticello (o latte  battuto)  e  altri  tipi  di
          latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01); 
              12) latte conservato, concentrato o zuccherato  (v.  d.
          ex 04.02); 
              13) crema di latte fresca,  conservata,  concentrata  o
          non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02); 
              14) uova di volatili in guscio,  fresche  o  conservate
          (v. d. ex 04.05); 
              15) uova di volatili e  giallo  di  uova,  essiccati  o
          altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati  ad  uso
          alimentare (v. d. 04.05); 
              16) miele naturale (v. d. 04.06); 
              17) budella, vesciche e stomachi di animali,  interi  o
          in   pezzi,   esclusi   quelli    di    pesci,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04); 
              18) ossa gregge, sgrassate o  semplicemente  preparate,
          acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
          all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08); 
              19) prodotti  di  origine  animale,  non  nominati  ne'
          compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed  altri
          simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15); 
              20) bulbi, tuberi, radici  tuberose,  zampe  e  rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti,
          altre piante e radici vive, comprese le talee e  le  marze,
          fiori  e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o   per
          ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed  altre  parti
          di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi (v.d. ex  06.01  -  06.02.  ex  06.03  -
          06.04); 
              20-bis)  tartufi  congelati,  essiccati  o   preservati
          immersi in acqua salata, solforata o addizionata  di  altre
          sostanze   atte   ad    assicurare    temporaneamente    la
          conservazione, ma non preparati per il consumo immediato; 
              21)   ortaggi   e   piante   mangerecce   macinati    o
          polverizzati,  ma  non  altrimenti  preparati;  radici   di
          manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate  dolci
          ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di  amido  o
          di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
          palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06); 
              22) uva da vino (v. d. ex 08.04); 
              23) scorze di agrumi  e  di  meloni,  fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v. d. ex 08.13); 
              24) te', mate (v.d. 09.02-09.03); 
              25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10); 
              26) orzo destinato alla semina; avena, grano  saraceno,
          miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
          ad usi diversi da quello  zootecnico  (v.d.  ex  10.03,  ex
          10.04 e ex 10.07); 
              27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
          ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 11.01); 
              28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
          minori; cereali mondati,  perlati,  in  fiocchi;  germi  di
          cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02); 
              29) riso,  avena,  altri  cereali  minori,  spezzati  o
          schiacciati, destinati ad usi diversi da quello  zootecnico
          (v.d. ex 10.06 e ex 11.02); 
              30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
          v. d. 07.05 o della frutta comprese nel  capitolo  8  della
          Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di  radici  e
          tuberi compresi nella  v.  d.  07.06;  farina,  semolino  e
          fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05); 
              31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07); 
              32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08); 
              33) glutine e farina di glutine, anche  torrefatti  (v.
          d. 11.09 - ex 23.03); 
              34) semi di lino e  di  ricino;  altri  semi  e  frutti
          oleosi non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelli
          frantumati (v. d. ex 12.01); 
              35) farine di semi e di frutti oleosi,  non  disoleate,
          esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02); 
              36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03); 
              37)  barbabietole  da  zucchero,  anche   tagliate   in
          fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04); 
              38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06); 
              38-bis) - 39); 
              40) radici di  cicoria,  fresche  o  disseccate,  anche
          tagliate,  non  torrefatte;  carrube  fresche   o   secche;
          noccioli  di   frutta   e   prodotti   vegetali   impiegati
          principalmente nell'alimentazione umana, non  nominati  ne'
          compresi altrove (v. d. ex 12.08); 
              41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche  trinciate
          (v. d. 12.09); 
              42) barbabietole da foraggio,  navoni-rutabaga,  radici
          da foraggio;  fieno,  erba  medica,  lupinella,  trifoglio,
          cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
          da foraggio (v. d. 12.10); 
              43) succhi ed estratti vegetali di luppolo;  manna  (v.
          d. ex 13.03); 
              44); 
              45) alghe (v. d. ex 14.05); 
              46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o  fusi,
          grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso  (v.  d.
          ex 15.01); 
              47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
          o fusi, compresi  i  sevi  detti  "primo  sugo",  destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.02); 
              48) stearina solare, oleostearina, olio  di  strutto  e
          oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
          preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
          d. ex 15.03); 
              49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
          raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
          d. ex 15.04); 
              50)  altri  grassi  ed  oli  animali   destinati   alla
          nutrizione degli animali;  oli  vegetali  greggi  destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d.  ex  15.06  -  ex
          15.07); 
              51) oli e grassi  animali  o  vegetali  parzialmente  o
          totalmente idrogenati e oli e  grassi  animali  o  vegetali
          solidificati o induriti mediante qualsiasi altro  processo,
          anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12); 
              52) imitazioni dello strutto e altri grassi  alimentari
          preparati (v. d. ex 15.13); 
              53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15); 
              54); 
              55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
          di sangue (v. d. ex 16.01); 
              56)  altre  preparazioni  e  conserve  di  carni  o  di
          frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di  oca  o  di
          anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02); 
              57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce  (V.
          d. 16.03); 
              58)  preparazioni  e  conserve  di  pesci,  escluso  il
          caviale  e  i  suoi  succedanei;  crostacei   e   molluschi
          (compresi  i  testacei),  esclusi   astici,   aragoste   ed
          ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05); 
              59) zuccheri di barbabietola  e  di  canna  allo  stato
          solido, esclusi quelli aromatizzati  o  colorati  (v.d.  ex
          17.01); 
              60) altri zuccheri allo stato  solido,  esclusi  quelli
          aromatizzati  o  colorati;   sciroppi   di   zuccheri   non
          aromatizzati ne'  colorati;  succedanei  del  miele,  anche
          misti con miele naturale; zuccheri e  melassi  caramellati,
          destinati all'alimentazione umana  od  animale  (v.  d.  ex
          17.02); 
              61)  melassi  destinati  all'alimentazione   umana   od
          animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.  d.  ex
          17.03); 
              62) prodotti a base di zucchero  non  contenenti  cacao
          (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e  simili)
          in  confezione  non  di  pregio,  quali   carta,   cartone,
          plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune  (v.  d.
          17.04); 
              63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05); 
              64)  cioccolato  ed   altre   preparazioni   alimentari
          contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali  carta,
          cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
          (v.d. ex 18.06); 
              65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
          dei fanciulli, per usi dietetici o di  cucina,  a  base  di
          farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto,  anche
          addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
          peso (v. d. 19.02); 
              66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d.
          19.04); 
              67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
          o  tostatura:  ''puffed-rice'',  ''corn-flakes''  e  simili
          (v.d. 19.05); 
              68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
          della biscotteria, anche addizionati di cacao in  qualsiasi
          proporzione (v. d. 19.08); 
              69) ortaggi, piante mangerecce e  frutta,  preparati  o
          conservati nell'aceto o nell'acido  acetico,  con  o  senza
          sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01); 
              70) ortaggi e piante mangerecce preparati o  conservati
          senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02); 
              71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri  (v.  d.
          20.03); 
              72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
          cotte negli zuccheri  o  candite  (sgocciolate,  diacciate,
          cristallizzate) (v. d. 20.04); 
              73) puree e  paste  di  frutta,  gelatine,  marmellate,
          ottenute mediante cottura, anche con aggiunta  di  zuccheri
          (v. d. 20.05); 
              74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
          aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06); 
              75); 
              76) cicoria torrefatta e  altri  succedanei  torrefatti
          del caffe' e loro estratti; estratti o essenze  di  caffe',
          di te', di mate e di  camomilla;  preparazioni  a  base  di
          questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03); 
              77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03); 
              78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
          minestre,  brodi;  zuppe,   minestre,   brodi,   preparati;
          preparazioni  alimentari   composte   omogeneizzate   (v.d.
          21.04-21.05); 
              79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
          preparati (v. d. 21.06); 
              80) preparazioni alimentari non nominate  ne'  comprese
          altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di  qualsiasi
          natura; 
              81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01); 
              82) birra (v. d. 22.03); 
              83) - 84); 
              85) aceto di vino; aceti commestibili  non  di  vino  e
          loro succedanei (v. d. 22.10); 
              86) farine e polveri  di  carne  e  di  frattaglie,  di
          pesci,   di   crostacei,   di   molluschi,    non    adatte
          all'alimentazione umana  e  destinate  esclusivamente  alla
          nutrizione    degli     animali;     ciccioli     destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01); 
              87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
          esaurite  ed  altri  cascami  della   fabbricazione   dello
          zucchero; avanzi della fabbricazione della  birra  e  della
          distillazione  delle  alcoli;  avanzi  della  fabbricazione
          degli amidi ed altri avanzi e  residui  simili  (v.  d.  ex
          23.03); 
              88)  panelli,  sansa  di   olive   ed   altri   residui
          dell'estrazione dell'olio di  oliva,  escluse  le  morchie;
          panelli ed altri  residui  della  disoleazione  di  semi  e
          frutti oleosi (v. d. 23.04); 
              89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05); 
              90) prodotti di origine vegetale del genere  di  quelli
          utilizzati per la nutrizione degli  animali,  non  nominati
          ne' compresi altrove (v. d. 23.06); 
              91) foraggi melassati o zuccherati; altre  preparazioni
          del genere di quelle  utilizzate  nell'alimentazione  degli
          animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
          per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07); 
              92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di  tabacco
          (v. d. 24.01); 
              93)  lecitine  destinate  all'alimentazione  umana   od
          animale (v. d. ex 29.24); 
              94) - 97); 
              98) legna da ardere  in  tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi  i
          pellet (v. d. 44.01); 
              99) - 102); 
              103)  energia  elettrica  per  uso  domestico;  energia
          elettrica e gas per uso di imprese estrattive,  agricole  e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e simili; energia  elettrica  per  il  funzionamento  degli
          impianti irrigui, di sollevamento e di scolo  delle  acque,
          utilizzati dai  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione;
          energia elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di  cui
          all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi  liquefatti,
          destinati ad essere immessi  direttamente  nelle  tubazioni
          delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
          erogati, ovvero destinati ad imprese che li  impiegano  per
          la produzione di energia elettrica; 
              104) oli minerali greggi, oli combustibili ed  estratti
          aromatici   impiegati   per   generare,   direttamente    o
          indirettamente,  energia  elettrica,  purche'  la   potenza
          installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali  greggi,
          oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
          fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
          lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
          45 per cento  in  peso  di  prodotti  petrolici,  da  usare
          direttamente come combustibili nelle caldaie e  nei  forni;
          oli combustibili impiegati per produrre direttamente  forza
          motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
          agricolo-industriali, laboratori, cantieri di  costruzione;
          oli combustibili diversi da quelli speciali destinati  alla
          trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
          distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
          distillazione primaria  del  petrolio  naturale  greggio  o
          dalle lavorazioni degli stabilimenti  che  trasformano  gli
          oli minerali in prodotti chimici di natura diversa,  aventi
          punto di  infiammabilita'  (in  vaso  chiuso)  inferiore  a
          55°(gradi)C, nei quali il  distillato  a  225°(gradi)C  sia
          inferiore al 95 per cento in volume ed a  300°(gradi)C  sia
          almeno  il  90  per  cento  in   volume,   destinati   alla
          trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
          distribuzione; 
              105); 
              106) prodotti petroliferi per uso  agricolo  e  per  la
          pesca in acque interne; 
              107) - 109); 
              110) prodotti fitosanitari; 
              111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 
              112) principi attivi per la preparazione ed integratori
          per mangimi; 
              113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
          ed additivi per la nutrizione degli animali; 
              114) medicinali pronti per l'uso umano  o  veterinario,
          compresi i prodotti omeopatici; sostanze  farmaceutiche  ed
          articoli  di  medicazione  di  cui   le   farmacie   devono
          obbligatoriamente  essere  dotate  secondo  la   farmacopea
          ufficiale; 
              114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati  alla
          protezione dell'igiene femminile, non compresi  nel  numero
          1-quinquies) della tabella A, parte II-bis; 
              115) - 118); 
              119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
          di cui al numero 123),  nonche'  le  relative  prestazioni,
          rese da intermediari; 
              120)  prestazioni  rese  ai  clienti  alloggiati  nelle
          strutture ricettive di cui all'articolo 6  della  legge  17
          maggio 1983,  n.  217;  prestazioni  di  ricovero  e  cura,
          comprese le prestazioni di  maggiore  comfort  alberghiero,
          diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo  10,  primo
          comma, numero 18) e numero  19);  prestazioni  di  alloggio
          rese  agli  accompagnatori  delle  persone  ricoverate  dai
          soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
          da case di cura non convenzionate; prestazioni di  maggiore
          comfort alberghiero rese  a  persone  ricoverate  presso  i
          soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19); 
              121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
          anche  mediante  distributori  automatici;  prestazioni  di
          servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto  aventi  ad
          oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 
              122)   prestazioni   di   servizi   e   forniture    di
          apparecchiature e  materiali  relativi  alla  fornitura  di
          energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
          di teleriscaldamento o nell'ambito del  contratto  servizio
          energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
          all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  e
          successive modificazioni;  sono  incluse  le  forniture  di
          energia prodotta da fonti  rinnovabili  o  da  impianti  di
          cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
          da  altre  fonti,  sotto  qualsiasi   forma,   si   applica
          l'aliquota ordinaria; 
              123) spettacoli teatrali di  qualsiasi  tipo,  compresi
          opere  liriche,   balletto,   prosa,   operetta,   commedia
          musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
          e in costume, ovunque tenuti; 
              123-bis) - 124); 
              125) prestazioni di servizi mediante macchine  agricole
          o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 
              126); 
              127) prestazioni di trasporto eseguite con i  mezzi  di
          cui alla  legge  23  giugno  1927,  n.  1110,  e  al  regio
          decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  convertito  nella
          legge 5 gennaio 1939, n. 8; 
              127-bis); 
              127-quater) prestazioni di allacciamento alle  reti  di
          teleriscaldamento realizzate in  conformita'  alla  vigente
          normativa in materia di risparmio energetico; 
              127-quinquies)  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria elencate nell'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865; linee di trasporto  metropolitane  tramviarie
          ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti  di
          produzione e reti  di  distribuzione  calore-energia  e  di
          energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica  ed  eolica;
          impianti di depurazione destinati  ad  essere  collegati  a
          reti fognarie anche intercomunali e ai relativi  collettori
          di adduzione; edifici di cui  all'art.  1  della  legge  19
          luglio 1961,  n.  659,  assimilati  ai  fabbricati  di  cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e  successive
          modificazioni; 
              127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
          forniti per la costruzione delle opere e degli impianti  di
          cui al n. 127-quinquies); 
              127-septies)  prestazioni  di  servizi  dipendenti   da
          contratti di appalto relativi alla costruzione delle  opere
          e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 
              127-octies); 
              127-novies) prestazioni di trasporto di persone  e  dei
          rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di  cui  alla
          tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle  esenti  a
          norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 
              127-decies) francobolli da collezione e  collezioni  di
          francobolli; 
              127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
          criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici
          2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218
          del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'  o  in
          godimento a soci da cooperative edilizie e  loro  consorzi,
          ancorche'  non  ultimate,  purche'  permanga   l'originaria
          destinazione,   qualora   non   ricorrano   le   condizioni
          richiamate nel n. 21) della parte  seconda  della  presente
          tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
          predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
          2  luglio  1949,  n.  408  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ancorche'  non  ultimati,  purche'  permanga
          l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 
              127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
          la   realizzazione   di    interventi    di    manutenzione
          straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,  lettera
          b), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  agli  edifici  di
          edilizia residenziale pubblica; 
              127-terdecies)  beni,  escluse  le  materie   prime   e
          semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
          di recupero di cui all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,
          n. 457, esclusi quelli di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          primo comma, dello stesso articolo; 
              127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti  da
          contratti di appalto relativi alla costruzione di  case  di
          abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla  realizzazione
          degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
          5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui  alle  lettere
          a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 
              127-quinquiesdecies)   fabbricati   o    porzioni    di
          fabbricati sui quali  sono  stati  eseguiti  interventi  di
          recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)  del  primo
          comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
          effettuato gli interventi; 
              127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,  stoccaggio,
          e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6,  comma  1,
          lettere d), l) e m), del  decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
          2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo  7,  comma  3,
          lettera g), del medesimo decreto,  nonche'  prestazioni  di
          gestione di impianti di fognatura e depurazione; 
              127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,  da
          collezione, importati; oggetti d'arte di cui  alla  lettera
          a) della tabella  allegata  al  decreto-legge  23  febbraio
          1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai  loro  eredi  o
          legatari; 
              127-duodevicies)  locazioni  di  fabbricati   abitativi
          effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o  dalle
          imprese  che  vi  hanno  eseguito  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed  f),  del  Testo
          Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
          abitativi destinati ad alloggi sociali  come  definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008; 
              127-undevicies).». 
              Il  riferimento  al   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica)   e'   riportato   nei   riferimenti    normativi
          all'articolo 9.