Art. 20 
 
Adeguamento delle aliquote  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  ai
                     nuovi scaglioni dell'IRPEF 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   la   coerenza   degli   scaglioni
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, il termine di cui  al  comma  7  dello  stesso
articolo 1 e' differito al 31 luglio 2022. In  caso  di  approvazione
della delibera di adeguamento ai  nuovi  scaglioni  o  di  quella  di
determinazione dell'aliquota unica in  data  successiva  all'adozione
del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad  effettuare
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della
prima variazione utile. 
  2. Per i comuni nei  quali  nel  2021  risultano  vigenti  aliquote
dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate  per  scaglioni  di
reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo  del
comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo
comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito  dall'articolo
14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno
2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi
scaglioni dell'IRPEF e  delle  prime  quattro  aliquote  vigenti  nel
comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  2  e  7,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «1- Omissis. 
              2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 11, il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "1. L'imposta lorda e'  determinata  applicando  al
          reddito  complessivo,  al  netto  degli  oneri   deducibili
          indicati  nell'articolo  10,  le  seguenti   aliquote   per
          scaglioni di reddito: 
                a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
                b) oltre 15.000 euro e fino a  28.000  euro,  25  per
          cento; 
                c) oltre 28.000 euro e fino a  50.000  euro,  35  per
          cento; 
                d) oltre 50.000 euro, 43 per cento"; 
                b) all'articolo 13: 
                  1) al  comma  1,  le  lettere  a),  b)  e  c)  sono
          sostituite dalle seguenti: 
                    "a) 1.880 euro, se  il  reddito  complessivo  non
          supera   15.000   euro.   L'ammontare   della    detrazione
          effettivamente spettante non puo' essere  inferiore  a  690
          euro.  Per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          l'ammontare della detrazione effettivamente  spettante  non
          puo' essere inferiore a 1.380 euro; 
                    b) 1.910 euro, aumentata del prodotto  tra  1.190
          euro e l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e' superiore  a  15.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
                    c) 1.910  euro,  se  il  reddito  complessivo  e'
          superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   50.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e l'importo di 22.000 euro"; 
                  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    "1.1. La detrazione spettante ai sensi del  comma
          1 e' aumentata di un importo pari a 65 euro, se il  reddito
          complessivo e' superiore a 25.000  euro  ma  non  a  35.000
          euro"; 
                  3) al  comma  3,  le  lettere  a),  b)  e  c)  sono
          sostituite dalle seguenti: 
                    "a) 1.955 euro, se  il  reddito  complessivo  non
          supera   8.500   euro.   L'ammontare    della    detrazione
          effettivamente spettante non puo' essere  inferiore  a  713
          euro; 
                    b) 700 euro, aumentata  del  prodotto  fra  1.255
          euro e l'importo  corrispondente  al  rapporto  fra  28.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.500
          euro ma non a 28.000 euro; 
                    c)  700  euro,  se  il  reddito  complessivo   e'
          superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   50.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e l'importo di 22.000 euro"; 
                  4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    "3-bis. La  detrazione  spettante  ai  sensi  del
          comma 3 e' aumentata di un importo pari a 50  euro,  se  il
          reddito complessivo e' superiore a 25.000  euro  ma  non  a
          29.000 euro"; 
                  5) al comma 5, le lettere a) e b)  sono  sostituite
          dalle seguenti: 
                    "a) 1.265 euro, se  il  reddito  complessivo  non
          supera 5.500 euro; 
                    b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765  euro
          e l'importo corrispondente al  rapporto  fra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  22.500  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  5.500
          euro ma non a 28.000 euro; 
                    b-bis) 500 euro, se  il  reddito  complessivo  e'
          superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   50.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e l'importo di 22.000 euro"; 
                  6) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
                    "5-ter. La  detrazione  spettante  ai  sensi  del
          comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50  euro,  se  il
          reddito complessivo e' superiore a 11.000  euro  ma  non  a
          17.000 euro". 
              3. - 6. Omissis 
              7. Entro il 31 marzo  2022,  o,  in  caso  di  scadenza
          successiva, entro il termine di approvazione  del  bilancio
          di previsione, i comuni  per  l'anno  2022  modificano  gli
          scaglioni   e   le   aliquote   dell'addizionale   comunale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche  al  fine  di
          conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta
          sul reddito delle persone fisiche. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale): 
              «Art.   14(Ambito   di   applicazione    del    decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme  transitorie).
          - 1. L'imposta municipale propria  relativa  agli  immobili
          strumentali e' deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito di impresa e del reddito  derivante  dall'esercizio
          di arti e professioni. La medesima imposta e'  indeducibile
          ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.
          Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          all'imposta municipale immobiliare  (IMI)  della  provincia
          autonoma di Bolzano, istituita  con  legge  provinciale  23
          aprile 2014,  n.  3,  e  all'imposta  immobiliare  semplice
          (IMIS) della provincia autonoma di  Trento,  istituita  con
          legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 
              2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del
          presente decreto, nei confronti  delle  regioni  a  statuto
          speciale il presente decreto si applica  nel  rispetto  dei
          rispettivi  statuti  e  in  conformita'  con  le  procedure
          previste dall'articolo 27 della  citata  legge  n.  42  del
          2009, e in particolare: 
                a)  nei  casi  in  cui,  in  base  alla  legislazione
          vigente,  alle  regioni  a  statuto  speciale  spetta   una
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche  ovvero  al  gettito  degli  altri  tributi
          erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
          cedolare secca di cui all'articolo 3; 
                b) sono stabilite la decorrenza  e  le  modalita'  di
          applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  2  nei
          confronti  dei  comuni  ubicati  nelle  regioni  a  statuto
          speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
          cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
          propria di cui all'articolo 8  si  tiene  conto  anche  dei
          tributi da essa sostituiti. 
              3. Nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province
          autonome che esercitano le funzioni in materia  di  finanza
          locale, le modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
          relative alle imposte comunali istituite  con  il  presente
          decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
          conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
          attuazione; per gli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
          regioni e province autonome non trova  applicazione  quanto
          previsto dall'articolo 2, commi da 1  a  8;  alle  predette
          regioni e province autonome spettano le  devoluzioni  e  le
          compartecipazioni  al  gettito  delle  entrate   tributarie
          erariali previste dal presente decreto nelle misure  e  con
          le modalita' definite dai  rispettivi  statuti  speciali  e
          dalle relative norme di attuazione per i  medesimi  tributi
          erariali o per quelli da essi sostituiti. 
              4.  Il  presente  decreto   legislativo   concorre   ad
          assicurare, in prima applicazione della citata legge n.  42
          del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
          l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
          necessari  all'attuazione   del   presente   decreto   sono
          acquisiti  alla  banca  dati   unitaria   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 13 della  citata  legge
          n.  196  del  2009,  nonche'  alla  banca   dati   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge  n.
          42 del 2009. 
              5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
          finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata  legge
          n. 196  del  2009,  in  materia  di  limite  massimo  della
          pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del
          presente  decreto  legislativo  al  fine  di  garantire  il
          rispetto del predetto limite, anche  con  riferimento  alle
          tariffe,  e  propone  al  Governo   le   eventuali   misure
          correttive. 
              6. E' confermata la potesta' regolamentare  in  materia
          di entrate degli enti locali di  cui  all'articolo  52  del
          citato decreto legislativo n. 446  del  1997  anche  per  i
          nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. 
              7. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011,   le   delibere   di
          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio
          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.
          360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione  avvenga
          entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo
          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni
          caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 
              9. Per il perseguimento delle finalita'  istituzionali,
          di quelle indicate nell'articolo 10, comma  5,  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1992,  nonche'  dei  compiti
          attribuiti con i decreti legislativi emanati in  attuazione
          della  citata  legge  n.  42   del   2009,   e   successive
          modificazioni,  anche  al  fine  di  assistere   i   comuni
          nell'attuazione  del  presente  decreto   e   nella   lotta
          all'evasione  fiscale,  l'Associazione   Nazionale   Comuni
          Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
          comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  l'aliquota  percentuale
          indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
          al   gettito   annuale   prodotto   dall'imposta   di   cui
          all'articolo 8. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie  locali,   sono   stabilite   le   modalita'   di
          attribuzione  delle  risorse  in  sostituzione  di   quelle
          vigenti, nonche'  le  altre  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma. 
              10.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri di cui all'articolo  2,  comma  4,  stabilisce  le
          modalita' per l'acquisizione delle informazioni  necessarie
          al fine di  assicurare,  in  sede  di  prima  applicazione,
          l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta   sul
          valore aggiunto sulla base del gettito per provincia.  Fino
          a  che  le  predette  informazioni  non  sono  disponibili,
          l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          per ogni comune ha luogo sulla base  del  gettito  di  tale
          imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
          di ciascun comune. 
              Omissis.».