Art. 21 
 
          Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate 
                 e Agenzia delle entrate-Riscossione 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: 
    «((5-quinquies)). ((Al fine di agevolare l'integrazione logistica
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione
anche attraverso la gestione congiunta  dei  fabbisogni  immobiliari,
l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  puo'  avvalersi  di  tutte  le
soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle  entrate,  anche
nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure,  previo  rimborso
della corrispondente quota di  canone,  di  edifici  appartenenti  ai
fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di  acquisto  da
parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo  8,  comma  4,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122.  Ove  richiesto
dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di  tali  tipologie  di
immobili,   ovvero   ai   fini   dell'attuazione   delle   previsioni
dell'articolo 8, comma 4, sopra  richiamato,  l'Agenzia  del  demanio
considera congiuntamente i  fabbisogni  espressi  dall'Agenzia  delle
entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°dicembre   2016,   n.   225
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
          finanziamento di esigenze  indifferibili)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Disposizioni in  materia  di  soppressione  di
          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato).  -
          1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le  societa'  del  Gruppo
          Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di  cui
          alla lettera b) del comma 11, che svolge  funzioni  diverse
          dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio  dal
          registro delle imprese ed estinte, senza che  sia  esperita
          alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto e' fatto divieto alle  societa'
          di cui  al  presente  comma  di  effettuare  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          di contratto di lavoro subordinato. 
              2. Dalla data di cui  al  comma  1,  l'esercizio  delle
          funzioni  relative  alla  riscossione  nazionale,  di   cui
          all'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  30  settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n.  248,  e'  attribuito  all'Agenzia  delle
          entrate di cui all'articolo 62 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale  di
          cui al comma 3. 
              3.  Al  fine  di  garantire   la   continuita'   e   la
          funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito,
          a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico  economico,
          denominato  "Agenzia   delle   entrate-Riscossione",   ente
          strumentale   dell'Agenzia   delle    entrate    sottoposto
          all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia
          delle entrate, che ne monitora  costantemente  l'attivita',
          secondo  principi  di  trasparenza  e  pubblicita'.  L'ente
          subentra,  a  titolo  universale,  nei  rapporti  giuridici
          attivi e passivi, anche  processuali,  delle  societa'  del
          Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di
          agente  della  riscossione  con  i  poteri  e  secondo   le
          disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al  titolo  II,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. L'ente puo' anche svolgere  le  attivita'  di
          riscossione delle entrate tributarie o  patrimoniali  delle
          amministrazioni  locali,  come  individuate   dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma  3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con
          esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
          da esse partecipate.  L'ente  ha  autonomia  organizzativa,
          patrimoniale,  contabile  e  di   gestione.   Sono   organi
          dell'ente il  direttore,  il  comitato  di  gestione  e  il
          collegio dei revisori  dei  conti,  il  cui  presidente  e'
          scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 
              4. Il direttore dell'ente e' il direttore  dell'Agenzia
          delle entrate. Il comitato  di  gestione  e'  composto  dal
          direttore, che lo presiede, e da  due  componenti  nominati
          dall'Agenzia delle  entrate  tra  i  propri  dirigenti.  Ai
          componenti  del  comitato  di  gestione  non  spetta  alcun
          compenso, indennita' o rimborso spese. 
              5. Lo  statuto,  approvato  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di  cui
          al comma 5-bis, disciplina  le  funzioni  e  le  competenze
          degli organi, indica  le  entrate  dell'ente  necessarie  a
          garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i
          criteri concernenti la determinazione  e  le  modalita'  di
          erogazione delle risorse stanziate in favore dello  stesso,
          nonche'  i  criteri  per   la   definizione   degli   altri
          corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici  o
          privati, incluse le  amministrazioni  statali.  Lo  statuto
          disciplina i casi e le  procedure,  anche  telematiche,  di
          consultazione pubblica sugli atti  di  rilevanza  generale,
          altresi'  promuovendo  la   partecipazione   dei   soggetti
          interessati. Il  comitato  di  gestione,  su  proposta  del
          direttore, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di
          carattere generale che disciplinano l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi,
          i piani aziendali e le  spese  che  impegnano  il  bilancio
          dell'ente per importi superiori  al  limite  fissato  dallo
          statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano
          triennale  per  la  razionalizzazione  delle  attivita'  di
          riscossione e gli interventi di incremento  dell'efficienza
          organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle
          spese di gestione  e  di  personale.  Nel  rapporto  con  i
          contribuenti l'ente si conforma ai principi  dello  statuto
          dei diritti del contribuente, di cui alla legge  27  luglio
          2000, n. 212, con particolare riferimento  ai  principi  di
          trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento
          e della buona  fede,  nonche'  agli  obiettivi  individuati
          dall'articolo 6 della  legge  11  marzo  2014,  n.  23,  in
          materia  di  cooperazione   rafforzata,   riduzione   degli
          adempimenti,  assistenza  e  tutoraggio  del  contribuente.
          L'ente opera nel  rispetto  dei  principi  di  legalita'  e
          imparzialita',  con  criteri  di   efficienza   gestionale,
          economicita' dell'attivita' ed efficacia  dell'azione,  nel
          perseguimento degli obiettivi stabiliti  nella  convenzione
          di cui al comma 13  e  garantendo  la  massima  trasparenza
          degli  obiettivi  stessi,  dell'attivita'  svolta   e   dei
          risultati conseguiti. 
              5-bis.  Le  deliberazioni  del  comitato  di   gestione
          relative  allo  statuto   sono   trasmesse   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per  l'approvazione,  secondo
          le forme e  le  modalita'  previste  dall'articolo  60  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              5-ter.  Le  deliberazioni  del  comitato  di   gestione
          relative alle modifiche dei regolamenti  e  degli  atti  di
          carattere   generale   che   regolano   il    funzionamento
          dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonche' ai  bilanci
          e ai piani pluriennali di investimento sono  trasmesse  per
          l'approvazione all'Agenzia  delle  entrate.  L'approvazione
          puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito.
          Le   deliberazioni   si   intendono   approvate   se    nei
          quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse  non  e'
          emanato  alcun  provvedimento  ovvero  non   sono   chiesti
          chiarimenti o documentazione integrativa;  in  tale  ultima
          ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto fino  a
          quando  non  pervengono   gli   elementi   richiesti;   per
          l'approvazione dei  bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di
          investimento  si   applicano   i   termini   previsti   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9  novembre  1998,  n.  439.  Fermi  restando  i
          controlli  sui  risultati,  gli  altri  atti  di   gestione
          dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono  sottoposti
          all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate. 
              5-quater.  Al   fine   di   incrementare   l'efficacia,
          l'efficienza e l'economicita' nello  svolgimento  sinergico
          delle rispettive funzioni  istituzionali,  l'Agenzia  delle
          entrate  e  l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione   possono
          stipulare,  senza  nuovi   o   maggiori   oneri,   apposite
          convenzioni o protocolli  di  intesa  che  prevedono  anche
          forme di assegnazione temporanea, comunque  denominate,  di
          personale da un'agenzia all'altra. 
              5-quinquies.  Al  fine  di   agevolare   l'integrazione
          logistica dell'Agenzia delle entrate e  dell'Agenzia  delle
          entrate-Riscossione an-che attraverso la gestione congiunta
          dei  fabbisogni  immobiliari,   l'Agenzia   delle   entrate
          Riscossione puo' avvalersi di tutte le soluzioni allocative
          individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso  di
          utilizzo, di immobili  demaniali  oppure,  previo  rimborso
          della  corrispondente   quota   di   canone,   di   edifici
          appartenenti ai fondi pubblici di investi-mento immobiliare
          o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai
          sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122.  Ove  richiesto  dall'Agenzia  delle
          entrate, nell'assegnazione di tali tipologie  di  immobili,
          ovvero   ai   fini   dell'attuazione    delle    previsioni
          dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato,  l'Agenzia  del
          demanio considera  congiunta-mente  i  fabbisogni  espressi
          dall'Agenzia delle  entrate  stessa  e  dall'Agenzia  delle
          entrate - Riscossione. 
              6.  Salvo  quanto  previsto   dal   presente   decreto,
          l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  e'  sottoposta  alle
          disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
          alle persone giuridiche private. Ai fini dello  svolgimento
          della  propria  attivita'  e'  autorizzata  ad   utilizzare
          anticipazioni di cassa. 
              6-bis.  I  risparmi  di  spesa  conseguiti  a   seguito
          dell'applicazione delle norme che  prevedono  riduzioni  di
          spesa per le amministrazioni inserite nel  conto  economico
          consolidato della  pubblica  amministrazione  sono  versati
          dall'ente  di  cui  al  comma  3   ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nei  limiti  del
          risultato d'esercizio dell'ente stesso. 
              7. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.  Per  l'anno
          2017,  sono  validi  i  costi  determinati,   approvati   e
          pubblicati  da  Equitalia  S.p.A.,  ai  sensi  del   citato
          articolo 9. 
              8. L'ente e' autorizzato ad  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo  43  del
          testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
          ipotesi di conflitto e comunque su base  convenzionale.  Lo
          stesso  ente  puo'  altresi'  avvalersi,  sulla   base   di
          specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
          deliberati ai sensi del comma 5 del presente  articolo,  di
          avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni  di
          cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
          davanti al tribunale  e  al  giudice  di  pace,  da  propri
          dipendenti  delegati,  che  possono   stare   in   giudizio
          personalmente;  in  ogni  caso,  ove  vengano  in   rilievo
          questioni di massima o aventi notevoli riflessi  economici,
          l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'  assumere
          direttamente la trattazione della causa. Per il  patrocinio
          davanti alle commissioni tributarie continua ad  applicarsi
          l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546. Per la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci
          pubblici e delle entrate degli enti  territoriali,  nonche'
          nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le
          attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
          riscossione  delle  entrate  degli  enti  locali  e   delle
          societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a  soggetti
          iscritti all'albo previsto  dall'articolo  53  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              8-bis. Gli enti vigilati  dal  Ministero  della  salute
          sono    autorizzati    ad    avvalersi    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo  43  del
          testo unico di cui al regio decreto  30  ottobre  1933,  n.
          1611. 
              9.  Tenuto  conto  della  specificita'  delle  funzioni
          proprie  della  riscossione  fiscale  e  delle   competenze
          tecniche necessarie al loro  svolgimento,  per  assicurarle
          senza soluzione di continuita', a decorrere dalla  data  di
          cui al comma 1  il  personale  delle  societa'  del  Gruppo
          Equitalia con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  e
          determinato, fino a scadenza,  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione  di
          continuita' e con la  garanzia  della  conservazione  della
          posizione giuridica,  economica  e  previdenziale  maturata
          alla  data  del  trasferimento,  e'   trasferito   all'ente
          pubblico economico di cui al comma  3,  ferma  restando  la
          ricognizione delle competenze possedute,  ai  fini  di  una
          collocazione  organizzativa  coerente  e  funzionale   alle
          esigenze dello stesso ente. A  tale  personale  si  applica
          l'articolo 2112 del codice civile. 
              9-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  sono  individuate   le   modalita'   di
          utilizzazione,  a  decorrere  dal  1º  luglio  2017,  delle
          risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2  aprile
          1958,  n.  377,  per  l'armonizzazione   della   disciplina
          previdenziale  del   personale   proveniente   dal   gruppo
          Equitalia   con    quella    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  sulla  base  dei  principi  e   dei   criteri
          direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              10. 
              11. Entro la data di cui al comma 1: 
                a)  l'Agenzia  delle  entrate  acquista,  al   valore
          nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
          dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge  n.  203
          del  2005,  e   successive   modificazioni,   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale; 
                b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A.,  detenute
          da Equitalia S.p.A.,  sono  cedute  a  titolo  gratuito  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La   predetta
          societa' Equitalia Giustizia Spa  continua  a  svolgere  le
          funzioni  diverse  dalla  riscossione  e,  in  particolare,
          quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  e   all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi
          di natura informatica  in  favore  di  Equitalia  Giustizia
          S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa'  di  cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133; 
                c) gli organi societari  delle  societa'  di  cui  al
          comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura,  corredati
          delle  relazioni  di  legge,   che   sono   trasmessi   per
          l'approvazione al Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Ai componenti degli organi delle  societa'  soppresse  sono
          corrisposti compensi, indennita' ed altri  emolumenti  solo
          fino  alla  data  di  soppressione.  Per  gli   adempimenti
          successivi  relativi  al  presente   comma,   ai   predetti
          componenti spetta esclusivamente, ove dovuto,  il  rimborso
          delle spese sostenute nella misura prevista dal  rispettivo
          ordinamento. 
              11-bis.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data   dello
          scioglimento delle societa' di cui al comma 1,  gli  organi
          dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci  finali
          delle stesse societa', corredati delle relazioni di  legge.
          Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
          dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
          dell'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.  Ai
          componenti  degli  organi  delle  predette  societa'   sono
          corrisposti  compensi,  indennita'   e   altri   emolumenti
          esclusivamente fino alla data dello scioglimento. 
              11-ter. Le societa'  di  cui  al  comma  1  redigono  i
          bilanci relativi all'esercizio 2016 e  quelli  indicati  al
          comma 11-bis secondo le previsioni del decreto  legislativo
          18 agosto 2015, n. 136. 
              12. Le operazioni di cui al comma  11  sono  esenti  da
          imposizione fiscale. 
              13. La convenzione di cui all'articolo 59  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  stipulata  tra  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il  direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  individua,  per  l'attivita'
          svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: 
                a) i servizi dovuti; 
                b) le risorse necessarie a far fronte agli  oneri  di
          funzionamento del  servizio  nazionale  della  riscossione,
          stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento  in
          favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per: 
                  1)  gli  oneri  di  gestione  calcolati,   per   le
          attivita' svolte dalla stessa, sulla base di  un'efficiente
          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per
          esigenze di carattere generale; 
                  2)  le  spese  di   investimento   necessarie   per
          realizzare i miglioramenti programmati; 
                c)  le  strategie  per  la  riscossione  dei  crediti
          affidati dagli enti impositori, con particolare riferimento
          alla definizione delle  priorita',  mediante  un  approccio
          orientato al risultato piuttosto che al processo; 
                d)  gli  obiettivi  quantitativi  da  raggiungere  in
          termini di economicita' della gestione,  soddisfazione  dei
          contribuenti per i  servizi  prestati,  e  ammontare  delle
          entrate  erariali  riscosse,  anche  mediante   azioni   di
          prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale; 
                e) gli indicatori e  le  modalita'  di  verifica  del
          conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d); 
                f) le modalita' di indirizzo  operativo  e  controllo
          sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate,
          anche  in  relazione  alla  garanzia   della   trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti; 
                g) la gestione della funzione della  riscossione  con
          modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
          necessita'   di   specializzazioni   tecnico-professionali,
          mediante  raggruppamenti  per  tipologia  di  contribuenti,
          ovvero   sulla   base   di    altri    criteri    oggettivi
          preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il
          risultato economico della medesima riscossione; 
                h)  la  tipologia  di  comunicazioni  e  informazioni
          preventive  volte  ad  evitare  aggravi  moratori   per   i
          contribuenti,   ed   a   migliorarne   il   rapporto    con
          l'amministrazione fiscale, in  attuazione  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, anche mediante  l'istituzione  di  uno
          sportello unico telematico per l'assistenza e  l'erogazione
          di servizi, secondo criteri di trasparenza  che  consentano
          al contribuente anche di individuare con certezza il debito
          originario. 
              13-bis. 
              14.  Costituisce  risultato  particolarmente   negativo
          della gestione, ai sensi dell'articolo  69,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  n.   300   del   1999,   il   mancato
          raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli
          obiettivi stabiliti nella convenzione di cui al  comma  13,
          non attribuibile  a  fattori  eccezionali  o  comunque  non
          tempestivamente segnalati all'Agenzia delle  entrate  e,  a
          cura di quest'ultima, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,   per   consentire   l'adozione   dei    necessari
          correttivi. 
              14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale
          redige una  relazione  annuale  sui  risultati  conseguiti,
          evidenziando i dati relativi ai carichi di  ruolo  ad  esso
          affidati, l'ammontare delle  somme  riscosse  e  i  crediti
          ancora  da  riscuotere,  le  quote  di   credito   divenute
          inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto
          ai  risultati  conseguiti.  La   relazione   e'   trasmessa
          all'Agenzia  delle  entrate  per  la  predisposizione   del
          rapporto  di  cui  all'articolo  10-bis.1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              15. Fino alla data di cui al comma  1,  l'attivita'  di
          riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In  sede
          di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore
          delegato  di  Equitalia  S.p.A.  e'  nominato   commissario
          straordinario    per    gli    adempimenti     propedeutici
          all'istituzione  dell'ente  di  cui   al   comma   3,   per
          l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al  comma  5  e
          per la vigilanza e la gestione della fase transitoria. 
              16. I riferimenti contenuti in norme  vigenti  agli  ex
          concessionari del servizio nazionale  della  riscossione  e
          agli agenti della riscossione di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  si
          intendono riferiti, in quanto compatibili,  all'agenzia  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              16-bis. Al fine di garantire le  competenze  necessarie
          ai concessionari della gestione dei servizi della  pubblica
          amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge
          22   dicembre   1957,   n.   1293,    dopo    le    parole:
          "dall'assegnazione"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  dal
          rinnovo" e dopo  le  parole:  "corsi  di  formazione"  sono
          inserite le seguenti: ", anche in modalita' a distanza,".».