Art. 21 
 
Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione  per
l'anno 2022 e sostenere  il  potere  di  acquisto  delle  prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale: 
    a)  il  conguaglio  per  il  calcolo  della  perequazione   delle
pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della  legge  28  febbraio
1986, n. 41, per l'anno 2021 e' anticipato al 1° novembre 2022; 
    b) nelle more dell'applicazione della percentuale  di  variazione
per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022  con
decorrenza  1°  gennaio  2023,   con   riferimento   al   trattamento
pensionistico lordo  complessivo  in  pagamento  per  ciascuna  delle
mensilita' di ottobre, novembre  e  dicembre  2022,  ivi  inclusa  la
tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via  transitoria
un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e  rispetto  al
trattamento mensile determinato sulla base  della  normativa  vigente
prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,  di  due  punti
percentuali, calcolato con le stesse modalita' di cui all'articolo 1,
comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di  cui
alla presente lettera non  rileva,  per  l'anno  2022,  ai  fini  del
superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno  per  il
riconoscimento  di  tutte  le  prestazioni  collegate   al   reddito.
L'incremento di cui alla presente lettera e' riconosciuto qualora  il
trattamento  pensionistico  mensile  sia  complessivamente   pari   o
inferiore  all'importo  di  2.692  euro.   Qualora   il   trattamento
pensionistico  complessivo  sia  superiore  al  predetto  importo   e
inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato  dalla
presente  lettera  l'incremento  e'  comunque   attribuito   fino   a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che  ai  fini
della rivalutazione delle pensioni per  l'anno  2022  il  trattamento
pensionistico complessivo di riferimento e' da considerare  al  netto
dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non
rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965  milioni  di
euro per l'anno 2022 e 169  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e  169  milioni
di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e (( quota parte
delle minori spese )) derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447  milioni
di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.