Art. 22 
 
Estensione ad  altre  categorie  di  lavoratori  dell'indennita'  una
  tantum di cui agli articoli 31 e 32  del  decreto-legge  17  maggio
  2022, n. 50. 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e' riconosciuta anche  ai  lavoratori  con  rapporto  di
lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e  che  fino  alla  data  di
entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno
beneficiato dell'esonero di cui  all'articolo  1,  comma  121,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche'  interessati  da  eventi  con
copertura   di   contribuzione   figurativa   integrale    dall'INPS.
L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il  tramite  dei
datori di lavoro, nella retribuzione  erogata  nel  mese  di  ottobre
2022, previa dichiarazione del lavoratore  di  non  aver  beneficiato
dell'indennita' di cui al comma 1 del citato articolo  31  e  di  cui
all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere
stato  destinatario  di  eventi  con   copertura   di   contribuzione
figurativa integrale dall'INPS  fino  alla  data  indicata  al  primo
periodo. 
  2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «con  decorrenza  entro  il  30  giugno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «con  decorrenza  entro  il  1°
luglio 2022»; 
    b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile»  sono
inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»; 
    c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «La
medesima indennita' di cui al comma 1 e' erogata  automaticamente  da
Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che  siano
stati  beneficiari  di   almeno   una   delle   indennita'   previste
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  dall'articolo
98 del decreto-legge (( 19 maggio 2020 )),  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dall'articolo  12
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (( dagli articoli
17, comma 1, e 17-bis )), comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, dall'articolo 10, commi da 10  a  15,  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e Salute
S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute S.p.A. e  INPS  si
scambiano   tempestivamente   tutti   i   dati   utili   ad   evitare
sovrapposizioni di  pagamento  ai  sensi  delle  ((  incompatibilita'
disposte )) dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla piu'
corretta e tempestiva  applicazione  della  misura.  Le  risorse  non
utilizzate da Sport e Salute  S.p.A.  per  le  finalita'  di  cui  al
secondo e terzo periodo sono versate dalla predetta  societa',  entro
il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  valutati  in  complessivi
59,2 milioni di euro per l'anno  2022,  di  cui  8  milioni  di  euro
derivanti dal (( comma 1 )) e 51,2  milioni  di  euro  derivanti  dal
comma 2, (( si provvede )), quanto a 30,3 milioni di euro per  l'anno
2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, e, quanto a 38 milioni di euro (( per l'anno 2022 )),  ai  sensi
dell'articolo 43.