(( Art. 22 - bis 
 
  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al  presente
decreto, la quale reca, a far data dal  1°  gennaio  2022,  le  nuove
misure dello stipendio  tabellare,  delle  indennita'  di  rischio  e
mensile e dell'assegno di specificita', come incrementate per effetto
del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,  n.  121,
di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  per  il
triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica  17
giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, per il triennio 2019-2021»,  nonche',  per  le  indennita'  di
rischio e mensile del personale non direttivo e non  dirigente,  come
incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto. 
  2.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   della
tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici  ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217. 
  3. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  annualmente
incrementato, a decorrere  dall'anno  2022,  dalle  risorse  indicate
nell'allegato B al presente decreto. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 4,5 milioni a  decorrere  dall'anno  2022,  comprensivi  degli
oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma  7,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a  0,207  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  133,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo
1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui  al
presente  articolo  decorrono  dal  1°  gennaio  2022   e   ai   fini
previdenziali  tali  incrementi  hanno  effetto  esclusivamente   con
riferimento  ai  periodi  contributivi  maturati  a  decorrere  dalla
medesima data. ))