(( Art. 23 - bis 
 
Proroga del lavoro agile  per  i  lavoratori  fragili  e  i  genitori
               lavoratori con figli minori di anni 14 
 
  1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24  marzo  2022,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,  n.
52, le parole:  «fino  al  30  giugno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 
  2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto
2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato  al
31 dicembre 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8  milioni
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e  quanto  a  euro
10.660.000  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ))