(( Art. 23 - ter 
 
Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24  giugno  2016,  n.
  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2016,  n.
  160. 
 
  1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data  prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»; 
    b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data  prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965». 
  2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal
comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo. 
  3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la  spesa  prevista  e'
valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di  euro
per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
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