Art. 25 
 
              Bonus (( per l'assistenza psicologica )) 
 
  1.  All'articolo   1-quater,   comma   3,   quarto   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,  le  parole:  «10
milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti:  «25
milioni di euro per l'anno 2022». 
  (( 1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre  2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2022,
n. 15, e' sostituita  dalla  tabella  C  di  cui  all'allegato  C  al
presente decreto. )) 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1((,)) pari a  15
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello  di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre  lo  Stato  per  l'anno  2022,  che  e'  corrispondentemente
incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo((,)) pari  a
15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.